Art. 5. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»; b) al comma 2, la lettera d) e' soppressa; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le Societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le Societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le Societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.a. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB; d) (soppressa). 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'art. 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».