Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle
lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
b) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in
materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi
1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in
Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle
stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e
conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario
non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza
di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare
fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del
comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
d) le Societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le Societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le Societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione
dei tributi;
l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del TUB;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.a.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966;
b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
comma 4, del TUB;
c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
comma 5, del TUB;
d) (soppressa).
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di
cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto
dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice
in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e
filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino
misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in
materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la
legislazione dello Stato extracomunitario non consenta
l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di
vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure
supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la
comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai
sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorita'
di vigilanza di settore.».