Art. 5.

Modifiche  all'articolo  11 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  11  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
   «n)  le  succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle
lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
   b) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 5 del codice in
materia  di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi
1  e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in
Stati   extracomunitari,   applichino  misure  equivalenti  a  quelle
stabilite   dalla   direttiva  in  materia  di  adeguata  verifica  e
conservazione.  Qualora  la legislazione dello Stato extracomunitario
non  consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza
di  settore,  in  Italia  e ad adottare misure supplementari per fare
fronte  in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.»;
   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   «6.  Le  linee  di  condotta e le procedure stabilite ai sensi del
comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  11  del  decreto legislativo 21
          novembre   2007,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  11  (Intermediari  finanziari  e  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
          decreto per intermediari finanziari si intendono:
              a) le banche;
              b) Poste italiane S.p.a.;
              c) gli istituti di moneta elettronica;
              d) le Societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
              e) le Societa' di gestione del risparmio (SGR);
              f)  le  Societa'  di  investimento a capitale variabile
          (SICAV);
              g)  le  imprese  di assicurazione che operano in Italia
          nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
              h) gli agenti di cambio;
              i)  le societa' che svolgono il servizio di riscossione
          dei tributi;
              l)  gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
              m)  gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          generale previsto dall'art. 106 del TUB;
              n)  le  succursali  insediate  in  Italia  dei soggetti
          indicati  alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
          Stato estero;
              o) Cassa depositi e prestiti S.p.a.
             2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
              a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
          1939, n. 1966;
              b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
          nelle  sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
          comma 4, del TUB;
              c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
          nelle  sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155,
          comma 5, del TUB;
              d) (soppressa).
             3.  Ai  fini  del  presente  decreto, per altri soggetti
          esercenti attivita' finanziaria si intendono:
              a)  i  promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
          dall'art. 31 del TUF;
              b)  gli  intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
          comma  2,  lettere  a) e b) del CAP che operano nei rami di
          cui al comma 1, lettera g);
              c)  i  mediatori  creditizi iscritti nell'albo previsto
          dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
              d)   gli   agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25
          settembre 1999, n. 374.
             4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice
          in  materia di protezione dei dati personali, i soggetti di
          cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e
          filiazioni  situate  in  Stati  extracomunitari, applichino
          misure  equivalenti  a  quelle stabilite dalla direttiva in
          materia  di  adeguata  verifica e conservazione. Qualora la
          legislazione  dello  Stato  extracomunitario  non  consenta
          l'applicazione  di misure equivalenti, i soggetti di cui ai
          commi  1  e  2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di
          vigilanza  di  settore,  in  Italia  e  ad  adottare misure
          supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
             5.  I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
          comma  3,  adempiono  agli obblighi di registrazione con la
          comunicazione di cui all'art. 36, comma 4.
             6.  Le  linee  di  condotta  e le procedure stabilite ai
          sensi  del precedente comma 4 sono comunicate all'autorita'
          di vigilanza di settore.».