Art. 6.

Modifiche  all'articolo  12 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  12  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti
commerciali,   nell'albo»   sono   soppresse   e   dopo   la  parola:
«commercialisti»   sono   inserite  le  seguenti:  «e  degli  esperti
contabili»;
   b)  al  comma  1,  lettera b), le parole: «attivita' in materia di
contabilita'  e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei
confronti  dei  propri  associati o iscritti, attivita' in materia di
contabilita'  e  tributi,  ivi  compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;
   c)  al  comma  3,  le parole: «si osservano» sono sostituite dalle
seguenti:  «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle dichiarazioni derivanti da
obblighi  fiscali»  e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma,
della  legge  11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
   d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. I   componenti   degli   organi   di   controllo,  comunque
denominati,  per  quanto  disciplinato  dal  presente decreto e fermo
restando  il  rispetto  del  disposto  di  cui  all'articolo 52, sono
esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  12  del  decreto legislativo 21
          novembre   2007,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  12  (Professionisti).  -  1. Ai fini del presente
          decreto per professionisti si intendono:
              a)   i   soggetti   iscritti   nell'albo   dei  dottori
          commercialisti  e  degli  esperti  contabili  nell'albo dei
          consulenti del lavoro;
              b)  ogni  altro soggetto che rende i servizi forniti da
          periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
          professionale  anche  nei  confronti dei propri associati o
          iscritti,  attivita'  in materia di contabilita' e tributi,
          ivi  compresi  associazioni  di categoria di imprenditori e
          commercianti, CAF e patronati;
              c)  i  notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
          dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
          finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono  i propri
          clienti  nella  predisposizione  o  nella  realizzazione di
          operazioni riguardanti:
               1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo di diritti
          reali su beni immobili o attivita' economiche;
               2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
          beni;
               3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti
          di deposito e conti di titoli;
               4)   l'organizzazione  degli  apporti  necessari  alla
          costituzione,   alla   gestione  o  all'amministrazione  di
          societa';
               5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
          societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
              d)  i prestatori di servizi relativi a societa' e trust
          ad  esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e
          c).
             2.  L'obbligo  di segnalazione di operazioni sospette di
          cui  all'art.  41 non si applica ai soggetti indicati nelle
          lettere  a),  b)  e  c) del comma 1 per le informazioni che
          essi  ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo
          stesso,  nel corso dell'esame della posizione giuridica del
          loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
          rappresentanza  del medesimo in un procedimento giudiziario
          o  in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
          sull'eventualita'  di  intentare o evitare un procedimento,
          ove  tali  informazioni  siano  ricevute  o ottenute prima,
          durante o dopo il procedimento stesso.
             3.  Gli  obblighi  di cui al Titolo II, Capo I e II, non
          sussistono   in   relazione  allo  svolgimento  della  mera
          attivita'   di   redazione   e/o   di   trasmissione  delle
          dichiarazioni   derivanti  da  obblighi  fiscali,  e  degli
          adempimenti  in materia di amministrazione del personale di
          cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
             3-bis.  I componenti degli organi di controllo, comunque
          denominati,  per quanto disciplinato dal presente decreto e
          fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52,
          sono  esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I,
          II e III.».