Art. 6.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti
commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola:
«commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti
contabili»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «attivita' in materia di
contabilita' e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei
confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di
contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;
c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle
seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi»
sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo
restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono
esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Professionisti). - 1. Ai fini del presente
decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti
di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust
ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e
c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di
cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle
lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che
essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo
stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario
o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non
sussistono in relazione allo svolgimento della mera
attivita' di redazione e/o di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, e degli
adempimenti in materia di amministrazione del personale di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e
fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52,
sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I,
II e III.».