Art. 7.

Modifiche  all'articolo  14 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  14,  comma  1,  del  decreto legislativo, dopo la
lettera e) e' inserita la seguente:
   «e-bis)  offerta  di  giochi,  scommesse o concorsi pronostici con
vincite  in  denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate
dal   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
 
          Note all'art. 7:
             -  Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  14  (Altri  soggetti).  - 1. Ai fini del presente
          decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che
          svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio
          resta    subordinato    al    possesso    delle    licenze,
          autorizzazioni,  iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
          preventiva     dichiarazione     di     inizio    attivita'
          specificatamente  richieste  dalla  norme  a fianco di esse
          riportate:
              a)  recupero  di  crediti  per conto terzi, in presenza
          della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;
              b)  custodia e trasporto di denaro contante e di titoli
          o  valori  a  mezzo  di  guardie  particolari  giurate,  in
          presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;
              c)  trasporto di denaro contante, titoli o valori senza
          l'impiego  di  guardie  particolari  giurate,  in  presenza
          dell'iscrizione   nell'albo   delle   persone   fisiche   e
          giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
          di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
              d)  gestione  di  case  da  gioco,  in  presenza  delle
          autorizzazioni  concesse  dalle leggi in vigore, nonche' al
          requisito  di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30
          dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1998, n. 30;
              e)  offerta,  attraverso  la rete internet e altre reti
          telematiche  o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
          concorsi  pronostici  con  vincite  in  denaro, in presenza
          delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 539, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266;
              e-bis)   offerta   di   giochi,  scommesse  o  concorsi
          pronostici  con  vincite  in  denaro anche in assenza delle
          autorizzazioni  rilasciate  dal  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 539, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266.
              f)  agenzia  di  affari  in  mediazione immobiliare, in
          presenza  dell'iscrizione  nell'apposita  sezione del ruolo
          istituito   presso   la  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio
          1989, n. 39.».