Art. 8.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono
sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata»;
b) al comma 2 la parola: «collegate» e' sostituita dalla seguente:
«frazionate».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte degli intermediari finanziari e degli altri
soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11 osservano gli
obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione
ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento
dell'attivita' istituzionale o professionale degli stessi
ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai
clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione
di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000
euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con
una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono un
tra di loro collegate per realizzare un'operazione
frazionata;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia
organizzativa, possono individuare classi di operazioni e
di importo non significative ai fini della rilevazione
delle operazioni che appaiono frazionate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A.
agiscano da tramite o siano comunque parte nel
trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in
euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, di importo complessivamente pari o
superiore a 15.000 euro.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art.
11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela anche per le operazioni di importo
inferiore a 15.000 euro.».