Art. 9.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate»
sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata»;
b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di
verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del
cliente e di controllo» e le parole: «lettere a), d) ed c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte dei professionisti e dei revisori contabili). - 1.
I professionisti di cui all'art. 12 osservano gli obblighi
di adeguata verifica della clientela nello svolgimento
della propria attivita' professionale in forma individuale,
associata o societaria, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto
mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o
superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali
occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che
siano effettuate con una operazione unica o con piu'
operazioni che appaiono tra di loro collegate per
realizzare un'operazione frazionata;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore
indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di
adeguata verifica della clientela, la costituzione,
gestione o amministrazione di societa', enti, trust o
soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli
obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo
dei dati acquisiti nello svolgimento della propria
attivita' professionale in forma individuale, associata o
societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del
comma 1.».