Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»; b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del cliente e di controllo» e le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili). - 1. I professionisti di cui all'art. 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 2. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.».