Art. 9.

Modifiche  all'articolo  16 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  16  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  lettera b), le parole: «collegate o frazionate»
sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata»;
   b)  al  comma  2,  le parole: «di identificazione del cliente e di
verifica»  sono  sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del
cliente  e  di  controllo»  e  le parole: «lettere a), d) ed c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».
 
          Note all'art. 9:
             -  Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
          da parte dei professionisti e dei revisori contabili). - 1.
          I  professionisti di cui all'art. 12 osservano gli obblighi
          di  adeguata  verifica  della  clientela  nello svolgimento
          della propria attivita' professionale in forma individuale,
          associata o societaria, nei seguenti casi:
              a)  quando  la  prestazione professionale ha ad oggetto
          mezzi  di  pagamento,  beni  od  utilita'  di valore pari o
          superiore a 15.000 euro;
              b)    quando    eseguono    prestazioni   professionali
          occasionali   che   comportino   la   trasmissione   o   la
          movimentazione  di  mezzi  di  pagamento  di importo pari o
          superiore  a  15.000  euro, indipendentemente dal fatto che
          siano  effettuate  con  una  operazione  unica  o  con piu'
          operazioni   che   appaiono   tra  di  loro  collegate  per
          realizzare un'operazione frazionata;
              c)  tutte  le  volte  che  l'operazione  sia  di valore
          indeterminato  o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di
          adeguata   verifica   della   clientela,  la  costituzione,
          gestione  o  amministrazione  di  societa',  enti,  trust o
          soggetti   giuridici   analoghi   integra   in   ogni  caso
          un'operazione di valore non determinabile;
              d)   quando   vi   e'  sospetto  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento    del   terrorismo,   indipendentemente   da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
              e)   quando   vi   sono   dubbi   sulla  veridicita'  o
          sull'adeguatezza  dei dati precedentemente ottenuti ai fini
          dell'identificazione di un cliente.
             2. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli
          obblighi  di  adeguata  verifica del cliente e di controllo
          dei   dati   acquisiti   nello  svolgimento  della  propria
          attivita'  professionale  in forma individuale, associata o
          societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del
          comma 1.».