Art. 3 
  1. Nel caso di  aggravamento  delle  infermita'  o  delle  lesioni,
l'interessato puo' presentare domanda di revisione  al  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali  entro  6  mesi  dalla
data di conoscenza dell'evento. 
  2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui
all'articolo 2.