Art. 3 1. Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. 2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui all'articolo 2.