Art. 2
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a
partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina
di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi
pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di
pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base
delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro
dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 settembre 2009
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5,
Economia e finanze, foglio n. 373