Art. 2 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione  a
partire dal primo concorso pronostici  indetto  successivamente  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina
di gioco  dei  concorsi  pronostici  su  base  sportiva.  I  concorsi
pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di
pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati  sulla  base
delle disposizioni del D.M. 19 giugno  2003,  n.  179,  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  vigenti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 18 settembre 2009 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5,
Economia e finanze, foglio n. 373