Art. 2 Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unita'»; b) l'articolo 1-bis e' abrogato; c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.