Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Consiglio superiore della  magistratura,  con  delibera,  su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le  sedi
disagiate, in numero non superiore a ottanta.»; 
      2) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «in  numero  non
superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
non superiore a centocinquanta unita'»; 
    b) l'articolo 1-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole:  «e  1-bis»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; 
    e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole:  «e  1-bis»
sono soppresse. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010
e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   2.934.953   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno  2011,  mediante
l'utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.