Art. 3


          Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto
                      di magistrati richiedenti

  1.  Fino  al  31  dicembre  2014,  per  le  sedi  individuate quali
disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
rimaste  vacanti  per  difetto  di aspiranti e per le quali non siano
intervenute  dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di
consenso  al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura
provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4
maggio  1998,  n.  133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati
che   abbiano  conseguito  la  prima  o  la  seconda  valutazione  di
professionalita',  con  esclusione  di  coloro che abbiano conseguito
valutazioni  superiori  alle  predette. Il trasferimento d'ufficio di
cui al presente comma puo' essere altresi' disposto nei confronti dei
magistrati  che  svolgono  da  oltre dieci anni le stesse funzioni o,
comunque,  si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo
gruppo  di  lavoro  nell'ambito  delle  stesse  funzioni  e  che alla
scadenza  del  periodo  massimo  di  permanenza  non hanno presentato
domanda  di  trasferimento  ad  altra  funzione  o ad altro gruppo di
lavoro  all'interno  dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale
domanda  abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio
di  cui  al  presente articolo puo' essere disposto esclusivamente in
sedi  disagiate  che  distano  oltre 100 chilometri dalla sede ove il
magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati
di cui al primo periodo del presente comma puo' essere disposto anche
in  deroga  al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti  e  viceversa  all'interno di altri distretti della stessa
regione,  previsto  dall'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
  2.  Non  possono  essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente
articolo:
    a)   magistrati   in   servizio   presso   uffici   in   cui   si
determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
    b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
    c)  magistrati  che  sono stati assegnati o trasferiti nella sede
ove  prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
10  marzo  1987,  n.  100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
    d)  magistrati che sono genitori di prole di eta' inferiore a tre
anni.
  3.  La  percentuale di cui al comma 2, lettera a), e' calcolata per
eccesso  o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore
o  inferiore  allo  0,5;  se  lo  scarto  decimale  e'  pari allo 0,5
l'arrotondamento avviene per difetto.
  4.  Le  condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla  data  di  pubblicazione  della  delibera di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
  5.  Il  trasferimento  d'ufficio  e'  disposto  nei  confronti  dei
magistrati  di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale  sono  compresi  i  posti  da  coprire,  ovvero, se cio' non e'
possibile,  nei  distretti  limitrofi  o  nei distretti delle regioni
limitrofe.  Per  il  distretto di Cagliari si considerano limitrofi i
distretti  di  Genova,  Firenze,  Roma,  Napoli  e  Palermo;  per  il
distretto  di  Messina  anche  quello  di  Reggio  Calabria  e per il
distretto  di  Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per
la  Sardegna  si  considerano  limitrofe le regioni Liguria, Toscana,
Lazio,  Campania  e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la
regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.
  6.  Nel  caso  di  pluralita'  di  distretti limitrofi o di regioni
limitrofe  viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui
capoluogo  ha  la  minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del
caso  marittima,  con  il  capoluogo del distretto presso il quale il
trasferimento deve avere esecuzione.
  7.   Nell'ambito   del   distretto,  l'ufficio  da  cui  operare  i
trasferimenti  e' individuato con riferimento alla minore percentuale
di   scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,  il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito  dell'ufficio  e'  trasferito  il  magistrato  con minore
anzianita' nel ruolo.
  8.  Ai  magistrati  trasferiti  ai  sensi  del presente articolo si
applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.