Art. 2.
          (Stato di previsione del Ministero dell'economia
              e delle finanze e disposizioni relative)

    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
    2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno   finanziario  2010,  nell'ambito  della  missione  "fondi  da
ripartire", programma "fondi da assegnare", nonche' nell'ambito della
missione  "diritti  sociali, politiche sociali e famiglia", programma
"protezione   sociale   per   particolari   categorie".  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare,
con  propri  decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 69.000 milioni di euro.
    4.  I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa  -  Servizi  assicurativi  del commercio estero, sono fissati per
l'anno  finanziario  2010, rispettivamente, in 14.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni
di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
    5.  La  SACE  Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2010,  a  rilasciare  garanzie e coperture assicurative relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento  di  ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4 del presente
articolo.
    6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 delle somme
iscritte,  per  competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base
"oneri  del debito pubblico" del programma "oneri per il servizio del
debito  statale",  nell'ambito  della  missione "debito pubblico" del
medesimo  stato  di previsione, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di ricorso al mercato.
    7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita'  previsionali  di base "oneri comuni di parte
corrente"  e "oneri comuni di conto capitale" del programma "fondi di
riserva  e speciali", nell'ambito della missione "fondi da ripartire"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro,
1.200  milioni  di  euro,  1.500  milioni di euro, 808.422.983 euro e
15.000 milioni di euro.
    8.  Per  gli  effetti  di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    9.  Con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare  in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte,
nell'ambito  delle  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni  interessate,  le  spese  descritte, rispettivamente,
negli  elenchi  nn.  2  e  3,  annessi  allo  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    10.  Le  spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
    11.  Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale di base "accisa e imposta erariale su altri
prodotti"   (entrate   derivanti  dall'attivita'  di  accertamento  e
controllo)     dello     stato     di     previsione    dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000,
e  decisione  2007/436/CE/Euratom  del  Consiglio, del 7 giugno 2007)
nonche'   per   importi   di   compensazione  monetaria  e'  imputata
nell'unita'   previsionale   di   base   "interventi"  del  programma
"partecipazione  italiana  alle  politiche di bilancio in ambito UE",
nell'ambito  della  missione  "l'Italia  in Europa e nel mondo" dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno   finanziario   2010,   sul  conto  di  tesoreria  denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
    12.  Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2009 sono riferiti alla competenza dell'anno 2010
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base, di cui al comma 11, dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
    13.  Le  somme  iscritte  nello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno finanziario 2010, nelle
pertinenti  unita' previsionali di base relative ai seguenti fondi da
ripartire,  non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate
nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo
da  ripartire  per  fronteggiare  le  spese derivanti dalle eventuali
assunzioni  di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni
dello  Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo
occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a  statuto  speciale;  Fondo  da  ripartire  per il funzionamento del
Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale.   Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a ripartire tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
    14.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della legge 20
maggio  1985,  n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente
1'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche di
pertinenza  dello  Stato,  di  cui  all'unita'  previsionale  di base
"interventi"  del  programma  "fondi da assegnare", nell'ambito della
missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2010,  e'
stabilita  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni  parlamentari.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni di bilancio.
    15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di  base  "rimborso  del debito pubblico" del programma
"rimborsi  del  debito  statale",  nell'ambito della missione "debito
pubblico"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2010,  delle somme affluite
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate  ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
    16.  Ai  fini  della  compensazione  sui  fondi  erogati  per  la
mobilita'  sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera
b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'  previsionale di base "interventi" del programma "concorso
dello  Stato  al  finanziamento  della  spesa sanitaria", nell'ambito
della  missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2010,  delle  somme versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  dalle  regioni  e  dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
    17.   Le   somme  dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito   della   unita'   previsionale  di  base  "restituzione,
rimborsi,  recuperi  e  concorsi vari" (altre entrate) dello stato di
previsione  dell'entrata  (cap.  3689),  per  essere correlativamente
iscritte,  in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nell'unita'  previsionale  di base
"oneri   comuni   di   parte   corrente"   del   programma  "sostegno
all'editoria", nell'ambito della missione "comunicazioni" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    18.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'unita'
previsionale  di  base "oneri comuni di parte corrente" del programma
"promozione dei diritti e delle pari opportunita'", nell'ambito della
missione  "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  destinati  dall'Unione europea alle attivita'
poste  in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita'
tra uomo e	donna in accordo con l'Unione europea.
    19.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum  dall'unita'  previsionale  di base "oneri comuni di parte
corrente"  del  programma  "fondi  da  assegnare",  nell'ambito della
missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario 2010, alle
competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri
della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso
anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti  ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli  estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'
e  competenze  varie  spettanti  alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto  delle  Forze  di  polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio  agli  elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche,  a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione
e  acquisto  di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre    esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle   predette
consultazioni elettorali.
    20.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, a trasferire, per l'anno 2010, alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate  le  somme  iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base "rimborso del debito pubblico" del
programma  "rimborsi  del debito statale", nell'ambito della missione
"debito   pubblico"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
    21.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2010,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831, iscritto nelle unita'
previsionali  di  base  "funzionamento"  del programma "prevenzione e
repressione  delle  frodi  e delle violazioni agli obblighi fiscali",
nell'ambito  della  missione  "politiche  economico-finanziarie  e di
bilancio",  nonche'  del programma "concorso della Guardia di Finanza
alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "ordine pubblico
e sicurezza", del medesimo stato di previsione.
    22.  Il  numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia  di  finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
21  del  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in
servizio  nell'anno  2010, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo
21, e' stabilito in 70 unita'.
    23.  Per  l'anno 2010, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  e'  autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a
impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione
annessi   a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(Appendice n. 1).
    24.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini
di  competenza  e  cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
"Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700) e quello relativo alle "Somme
da   erogare   alle   regioni   a   statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA" (cap. 2862) dello stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni   annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    25.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni
compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto
Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che
gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR),
istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
    26.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di   base   "interventi"  del  programma  "incentivi  alle  imprese",
nell'ambito  della missione "competitivita' e sviluppo delle imprese"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  ai  fini  dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso
degli  oneri  di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati  con  le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
    27.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
    28. Le somme iscritte nel programma "Presidenza del Consiglio dei
Ministri"   nell'ambito  della  missione  "organi  costituzionali,  a
rilevanza  costituzionale  e  Presidenza  del Consiglio dei ministri"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2010, destinate alla costituzione di unita'
tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione e al
monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,  possono  essere versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate negli
stati   di   previsione   delle   amministrazioni   interessate,   in
applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
    29.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
 
           Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  6  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di  cui  all'art.
          2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          143,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
          definite dal CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,   e   dalla    disciplina
          dell'Unione europea in materia di assicurazione e  garanzia
          dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate.». 
              -  Si  riporta  il  testo   del   comma   4   dell'art.
          11-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              «4. Le garanzie e  coperture  assicurative  di  cui  al
          comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato  nei  limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite  specifico
          di cui al presente comma e' fissato in misura  pari  al  20
          per cento dei limiti di cui  all'art.  2,  comma  4,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 8,  9  e  9-bis
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni (Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio): 
              «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e
          di ordine). - Nello stato di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»  le
          cui dotazioni sono annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 
              Con decreti del Ministro  del  tesoro,  da  registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 
                1) per il pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa; 
                2) per aumentare gli  stanziamenti  dei  capitoli  di
          spesa  aventi  carattere  obbligatorio   o   connessi   con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate. 
              Allo stato di previsione della spesa del Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.». 
              «Art.  8  (Fondo  speciale  per  la  riassegnazione  di
          residui perenti delle spese in  conto  capitale).  -  Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito,  nella  parte  in  conto  capitale,  un   «Fondo
          speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi  della
          spesa  in  conto   capitale,   eliminati   negli   esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa». 
              «Art.   9   (Fondo   di   riserva    per    le    spese
          impreviste).  - Nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro, e' istituito, nella parte corrente,  un  «Fondo  di
          riserva per  le  spese  impreviste»,  per  provvedere  alle
          eventuali deficienze delle assegnazioni  di  bilancio,  che
          non riguardino le spese di cui al precedente art. 7  (punto
          2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
          i bilanci futuri con carattere di continuita'. 
              Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la  loro
          corrispondente iscrizione ai  capitoli  di  bilancio  hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubblica  su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza  che
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              Allo stato di previsione della spesa del Ministero  del
          tesoro e' allegato un elenco da  approvarsi,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del  bilancio,  delle
          spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di  cui  al
          comma precedente. 
              Alla legge  di  approvazione  del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui  al  presente
          articolo.». 
              «Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni  di
          cassa). - 1. Nello stato di previsione  del  Ministero  del
          tesoro e' istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione
          delle autorizzazioni di  cassa»,  il  cui  stanziamento  e'
          annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio. 
              2. Con decreto del Ministero del  tesoro,  su  proposta
          del  Ministro   interessato,   che   ne   da'   contestuale
          comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          sono trasferite dal Fondo  ed  iscritte  in  aumento  delle
          autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti  negli  stati
          di  previsione  delle  amministrazioni  statali  le   somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute  compatibili  con
          gli obiettivi di finanza pubblica. In  deroga  all'art.  3,
          comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
          trasmessi  alla  Corte  dei  conti  al  solo   fine   della
          parificazione  del  rendiconto  generale  dello  Stato.   I
          medesimi  decreti   di   variazione   sono   trasmessi   al
          Parlamento.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  primo  e  secondo  comma
          dell'art. 12 della gia' citata legge n. 468 del 1978: 
              «Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  del
          tesoro,  sentito  il  Consiglio   dei   Ministri,   possono
          iscriversi in bilancio somme per  restituzioni  di  tributi
          indebitamente riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte  su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire  pagamenti  relativi  al   debito   pubblico,   in
          dipendenza di operazioni di conversione od  altre  analoghe
          autorizzate  da  leggi,  per  integrare   le   assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente  autorizzati  e  regolati  per  legge,   per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente art. 8, nonche'  per  fronteggiare  le  esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli articoli 10, paragrafo II, e  12,  paragrafo  II,  del
          regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/1977 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni. 
              In corrispondenza  con  gli  accertamenti  dell'entrata
          possono,  mediante  decreti  del   Ministro   del   tesoro,
          iscriversi  in  bilancio  le  somme   occorrenti   per   la
          restituzione di somme avute in deposito o per il  pagamento
          di quote di entrata devolute ad  enti  ed  istituti,  o  di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.». 
              - La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio,  del
          29  settembre  2000,  relativa  al  sistema  delle  risorse
          proprie  delle  Comunita'  europee  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale legge n. 253 del 7 ottobre 2000. 
              - La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,  del
          7 giugno 2007 , relativa al sistema delle  risorse  proprie
          delle  Comunita'  europee  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale legge n. 163 del 23 giugno 2007. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  48  della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati, conservazione di beni  culturali;  dalla  Chiesa
          cattolica  per  esigenze  di   culto   della   popolazione,
          sostentamento del clero,  interventi  caritativi  a  favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.». 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421): 
              «3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
                a) popolazione residente; 
                b) mobilita' sanitaria per tipologia di  prestazioni,
          da  compensare,  in  sede  di  riparto,   sulla   base   di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
                c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge  7  marzo
          2001, n. 62  (Nuove  norme  sull'editoria  e  sui  prodotti
          editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416): 
              «Art. 5 (Fondo per  le  agevolazioni  di  credito  alle
          imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito,  presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  il
          Fondo per le  agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del
          settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
          e' finalizzato alla  concessione  di  contributi  in  conto
          interessi sui finanziamenti della durata massima  di  dieci
          anni  deliberati  da  soggetti  autorizzati   all'attivita'
          bancaria. 
              2.  Al  Fondo  affluiscono   le   risorse   finanziarie
          stanziate  a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,   il
          contributo dell'1 per cento  trattenuto  sull'ammontare  di
          ciascun  beneficio  concesso,   le   somme   comunque   non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo  di  cui
          al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento  della
          corresponsione dei contributi in  conto  interessi  per  le
          concessioni gia' effettuate. 
              3.  I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti   delle
          disponibilita' finanziarie, mediante procedura  automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7. 
              4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i   progetti   di
          ristrutturazione  tecnico-produttiva;   di   realizzazione,
          ampliamento e  modifica  degli  impianti,  con  particolare
          riferimento all'installazione e  potenziamento  della  rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della  distribuzione;  di   formazione   professionale.   I
          progetti sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti  al
          ciclo di produzione,  distribuzione  e  commercializzazione
          del prodotto editoriale. 
              5. In caso di realizzazione  dei  progetti  di  cui  al
          comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
          contributi in conto canone sono concessi  con  le  medesime
          procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  e  non  possono,
          comunque,  superare  l'importo  dei  contributi  in   conto
          interessi di cui godrebbero i  progetti  se  effettuati  ai
          sensi e nei limiti  previsti  per  i  contributi  in  conto
          interessi. 
              6. Una quota del 5 per cento  del  Fondo  e'  riservata
          alle  imprese  che,  nell'anno  precedente  a   quello   di
          presentazione   della   domanda    per    l'accesso    alle
          agevolazioni, presentano un fatturato  non  superiore  a  5
          miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per  cento  a
          quelle impegnate in progetti di particolare  rilevanza  per
          la diffusione della lettura in Italia o per  la  diffusione
          di prodotti editoriali in lingua italiana  all'estero.  Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi  in
          favore delle altre imprese. 
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative  di
          giornalisti o di poligrafici. 
              8. Ai fini della concessione del beneficio  di  cui  al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate nel primo  comma  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          nonche' le spese previste per il fabbisogno  annuale  delle
          scorte in misura  non  superiore  al  40  per  cento  degli
          investimenti fissi ammessi al  finanziamento.  La  predetta
          percentuale del 90 per cento e' elevata al  100  per  cento
          per le cooperative di cui all'art. 6 della legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni. 
              9. I  contributi  in  conto  interessi  possono  essere
          concessi anche alle imprese editrici dei giornali  italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416, e successive modificazioni,  per  progetti  realizzati
          con il finanziamento di soggetti autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita'  bancaria   aventi   sede   in   uno   Stato
          appartenente all'Unione europea. 
              10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per  cento
          degli  interessi   sull'importo   ammesso   al   contributo
          medesimo, calcolati al tasso  di  riferimento  fissato  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica. Il tasso di interesse e le  altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 
              11. In aggiunta alle risorse  di  cui  al  comma  2,  a
          decorrere  dall'anno  2001  e  fino   all'anno   2003,   e'
          autorizzata la spesa di lire  7,9  miliardi  per  il  primo
          anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e  di  lire
          18,7 miliardi per il terzo anno. 
              12. Ai contributi di cui al presente articolo,  erogati
          secondo le procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  della
          presente legge, si applicano le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 123. 
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, sentito il Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  dettate  disposizioni   attuative   della
          presente  legge.  Sono  in  particolare   disciplinati   le
          modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto  delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle spese inerenti ai  progetti,  gli  adempimenti  ed  i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento del Comitato di cui al comma 4  dell'articolo
          7, il procedimento di decadenza dai benefici, le  modalita'
          di verifica finale della corrispondenza degli  investimenti
          effettuati al progetto, della  loro  congruita'  economica,
          nonche'  dell'inerenza  degli  investimenti   stessi   alle
          finalita' del progetto. 
              14. All'istruttoria dei  provvedimenti  di  concessione
          dei contributi di cui agli articoli 6 e  7  della  presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. 
              15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e  7,  a
          qualunque titolo restituite, sono versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  successivamente  assegnate
          al Fondo. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  9  della
          legge  1°  dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              «4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.». 
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  8  maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni   per
          disciplinare la trasformazione progressiva dello  strumento
          militare in professionale, a norma dell'articolo  3,  comma
          1, della L. 14 novembre 2000, n. 331): 
              «Art. 21 (Ufficiali ausiliari).  -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari  di  ciascuna   Forza   armata,   dell'Arma   dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: 
                a) ufficiali di  complemento  in  servizio  di  prima
          nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati  ai  sensi
          della normativa vigente, o del congedo; 
                b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
          dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224; 
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3.  Il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato con la  legge  di  bilancio,  in  coerenza  con  il
          processo di  trasformazione  dello  strumento  militare  in
          professionale.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  39  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              «Art. 39 (Ripartizione del Fondo sanitario  nazionale).
          - 1. Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          d'intesa  con   la   Conferenza   Stato-Regioni,   delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo  di  acconto,  delle  quote  del   Fondo   sanitario
          nazionale di  parte  corrente,  tenuto  conto  dell'importo
          complessivo   presunto   del    gettito    dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.  50  e  della  quota  del   gettito   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di cui  all'art.  38,
          comma 1, stimati per  ciascuna  regione.  Il  CIPE  con  le
          predette modalita'  provvede  entro  il  mese  di  febbraio
          dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in  favore
          delle regioni delle quote del  Fondo  sanitario  nazionale,
          parte  corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni a valere  sulle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.». 
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204  recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni: 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni . - 1. La Cassa depositi e  prestiti
          e' trasformata in societa' per azioni con la  denominazione
          di «Cassa depositi e prestiti  societa'  per  azioni»  (CDP
          S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3. La Cdp  S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300; non si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 2362 del codice  civile.  Le  fondazioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
          altri soggetti pubblici o privati  possono  detenere  quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                a) le funzioni, le attivita' e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti; 
                c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica i  componenti  del  collegio  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'art.  10
          della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
          allo statuto della CDP S.p.A. e le  nomine  dei  componenti
          degli  organi  sociali  per  i  successivi   periodi   sono
          deliberate a norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
                a) lo Stato, le regioni, gli enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
                b) le opere, gli impianti, le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi  e'  effettuata  esclusivamente  presso   investitori
          istituzionali. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il
          potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
          8. E' confermata, per la gestione separata, la  Commissione
          di vigilanza prevista  dall'art.  3  del  regio  decreto  2
          gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni. 
              10. Per l'amministrazione della  gestione  separata  di
          cui al comma 8 il consiglio di  amministrazione  della  CDP
          S.p.A.  e'  integrato   dai   membri,   con   funzioni   di
          amministratore, indicati alle lettere  c),  d)  ed  f)  del
          primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. 
              11. Per l'attivita' della gestione separata di  cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
                a) i criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
                b) i criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
                c) le norme in materia di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
                d)  i  criteri  di  gestione   delle   partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3; 
                e) i criteri generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento. 
              12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma  11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi  e
          prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere  e  i
          procedimenti amministrativi in corso alla data  di  entrata
          in vigore dei decreti di cui  al  comma  11  continuano  ad
          essere regolati dai provvedimenti adottati  e  dalle  norme
          legislative e regolamentari vigenti in data anteriore.  Per
          quanto non disciplinato dai decreti  di  cui  al  comma  11
          continua ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in  quanto
          compatibile.   Le    attribuzioni    del    consiglio    di
          amministrazione  e  del  direttore  generale  della   Cassa
          depositi e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  sono
          esercitate,    rispettivamente,    dal     consiglio     di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A. 
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui al comma 8 continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          piu' favorevoli previste per la Cassa depositi  e  prestiti
          anteriori alla trasformazione, inclusa la  disposizione  di
          cui all'art. 204,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli
          obblighi sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione  dei
          crediti effettuata ai sensi dell'art. 8  del  decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112. 
              15. La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'
          avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'art.
          43 del testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
          modificazioni. 
              16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di apposita relazione  presentata  dalla  CDP  S.p.A.,
          riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita'  svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A. 
              17. Il controllo della Corte dei conti si svolge  sulla
          CDP S.p.A. con le modalita'  previste  dall'art.  12  della
          legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici al soddisfacimento dei diritti dei  portatori  di
          titoli da essa emessi e di altri soggetti  finanziatori.  A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente l'esatta descrizione dei  beni  e  dei  rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti
          e delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile  disporre,
          integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
          La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
          2436 del  codice  civile.  Dalla  data  di  deposito  della
          deliberazione i beni e  i  rapporti  giuridici  individuati
          sono  destinati  esclusivamente  al   soddisfacimento   dei
          diritti dei soggetti a cui  vantaggio  la  destinazione  e'
          effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti  gli
          effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri  patrimoni
          destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
          soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
          patrimonio destinato  e  sui  frutti  e  proventi  da  esso
          derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
          dei predetti soggetti. Se la deliberazione di  destinazione
          del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
          nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la  destinazione
          e' effettuata la CDP  S.p.A.  risponde  esclusivamente  nei
          limiti del patrimonio ad essi destinato e  dei  diritti  ad
          essi   attribuiti.   Resta   salva   in   ogni   caso    la
          responsabilita'  illimitata  della  CDP   S.p.A.   per   le
          obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
          ciascun   patrimonio   separato   la   CDP   S.p.A.   tiene
          separatamente i libri e le scritture  contabili  prescritti
          dagli articoli 2214 e seguenti del codice  civile.  Per  il
          caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle  procedure  di
          cui al Titolo IV del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, o ad  altra  procedura  concorsuale
          applicabile, i  contratti  relativi  a  ciascun  patrimonio
          destinato continuano ad avere esecuzione  e  continuano  ad
          applicarsi le previsioni contenute nel presente comma.  Gli
          organi della procedura provvedono al  tempestivo  pagamento
          delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
          e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli  altri
          termini previsti nei relativi contratti  preesistenti.  Gli
          organi della procedura possono  trasferire  o  affidare  in
          gestione a banche i beni e i rapporti giuridici  ricompresi
          in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'. 
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo, del contratto di servizio ovvero del  rapporto  con
          il quale e' attribuita la disponibilita' o e'  affidata  la
          gestione delle opere, degli impianti, delle  reti  e  delle
          dotazioni destinati alla fornitura di servizi  pubblici  in
          relazione ai quali e' intervenuto  il  finanziamento  della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente  sono
          destinati prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          della CDP S.p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
          presente comma, sono indisponibili da  parte  del  soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  CDP   S.p.A.   e   dagli   altri
          finanziatori di cui al presente comma.  Il  nuovo  soggetto
          gestore assume, senza liberazione del debitore  originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli altri finanziatori di cui al presente  comma.  L'ente
          affidante e, se prevista, la  societa'  proprietaria  delle
          opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle   dotazioni
          garantiscono   in   solido   il   debito    residuo    fino
          all'individuazione del nuovo  soggetto  gestore.  Anche  ai
          finanziamenti concessi dalla CDP  S.p.A.  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              20. Salvo le deleghe previste dallo  statuto,  l'organo
          amministrativo della CDP S.p.A. delibera le  operazioni  di
          raccolta di fondi con obbligo di rimborso  sotto  qualsiasi
          forma. Ad esse non  si  applicano,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  7  del   presente
          articolo, il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ne'  i
          limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla  normativa
          vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli  da
          2410 a 2420 del codice civile. Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni dell'operazione. 
              21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle  norme
          contenute   nel   presente   articolo   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 13,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. 
              22. La pubblicazione del decreto  di  cui  al  comma  3
          nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli  adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere  per
          la trasformazione della Cassa depositi  e  prestiti  e  per
          l'effettuazione dei trasferimenti e  conferimenti  previsti
          dal presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale,
          diretta e indiretta. 
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
          gestione separata di cui al comma 8. 
              25. Gli interessi e gli altri proventi  dei  titoli  di
          qualsiasi natura e di qualsiasi  durata  emessi  dalla  CDP
          S.p.A. sono soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%,  di  cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della  Cassa  depositi  e   prestiti   al   momento   della
          trasformazione  prosegue  con   la   CDP   S.p.A.   ed   e'
          disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle  leggi
          che regolano il rapporto  di  lavoro  privato.  Sono  fatti
          salvi i diritti quesiti e gli  effetti,  per  i  dipendenti
          della Cassa, rivenienti dalla  originaria  natura  pubblica
          dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita'  ai
          concorsi pubblici per i quali sia richiesta  una  specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa depositi e prestiti  fino  alla  stipulazione  di  un
          nuovo contratto. In sede di prima  applicazione,  non  puo'
          essere attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento
          economico meno favorevole di quello spettante alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per  il  personale
          gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne  fa
          richiesta, entro sessanta giorni  dalla  trasformazione  si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il personale  trasferito  e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal d.P.R. 4 agosto 1984 e
          successive  modificazioni  e  d.P.R.  4   agosto   1986   e
          successive  modificazioni,  nella  corrispondente  area   e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti  servizi   prestati   presso   altre   pubbliche
          amministrazioni, se superiore. Al  personale  trasferito  o
          reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai  sensi  del
          presente  comma  e'  riconosciuto  un   assegno   personale
          pensionabile,  riassorbibile   con   qualsiasi   successivo
          miglioramento, pari alla  differenza  tra  la  retribuzione
          globale percepibile al momento della  trasformazione,  come
          definita dal vigente CCNL, e quella spettante  in  base  al
          nuovo  inquadramento;  le   indennita'   spettanti   presso
          l'amministrazione di destinazione  sono  corrisposte  nella
          misura  eventualmente  eccedente  l'importo  del   predetto
          assegno personale. Entro cinque anni dalla  trasformazione,
          il  personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi   e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  e  i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente  della  Cassa  depositi   e   prestiti   per   il
          quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti  in  servizio
          all'atto  della   trasformazione   mantengono   il   regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche amministrazioni. Entro sei  mesi  dalla  data  di
          trasformazione, i predetti dipendenti  possono  esercitare,
          con applicazione dell'art. 6 della legge 7  febbraio  1979,
          n. 29, opzione per il regime pensionistico  applicabile  ai
          dipendenti assunti in data successiva alla  trasformazione,
          i  quali  sono  iscritti   all'assicurazione   obbligatoria
          gestita dall'INPS e hanno diritto al  trattamento  di  fine
          rapporto ai sensi dell' art. 2120 del codice civile. 
              27. (Omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  1  della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali): 
              «7. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  127  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni  (Testo  unico  delle  leggi   in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza): 
              «Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per  la  lotta
          alla  droga).  -  1.  Il  decreto  del  Ministro   per   la
          solidarieta' sociale di cui all'art. 59,  comma  46,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
          Fondo per  le  politiche  sociali,  individua,  nell'ambito
          della quota destinata al Fondo nazionale di intervento  per
          la lotta alla droga, le risorse destinate al  finanziamento
          dei progetti triennali finalizzati alla  prevenzione  e  al
          recupero dalle tossicodipendenze  e  dall'alcol  dipendenza
          correlata, secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente
          articolo. Le dotazioni del Fondo  nazionale  di  intervento
          per la lotta alla droga individuate ai sensi  del  presente
          comma non  possono  essere  inferiori  a  quelle  dell'anno
          precedente,  salvo   in   presenza   di   dati   statistici
          inequivocabili    che    documentino     la     diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza. 
              2. La quota del Fondo nazionale di  intervento  per  la
          lotta alla droga di cui al comma  1  e'  ripartita  tra  le
          regioni  in  misura  pari  al  75  per  cento   delle   sue
          disponibilita'. Alla ripartizione si  provvede  annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto, per ciascuna regione, del numero  degli  abitanti  e
          della diffusione delle tossicodipendenze,  sulla  base  dei
          dati  raccolti  dall'Osservatorio  permanente,   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 7. 
              3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
          comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali,  gli
          enti di cui agli articoli 115 e 116, le  organizzazioni  di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  e  loro  consorzi,
          possono presentare alle regioni progetti  finalizzati  alla
          prevenzione  e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e
          dall'alcol  dipendenza   correlata   e   al   reinserimento
          lavorativo dei tossicodipendenti, da  finanziare  a  valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 
              4. Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno  1990,  n.  142,
          nonche'  le  organizzazioni  rappresentative   degli   enti
          ausiliari, delle organizzazioni del  volontariato  e  delle
          cooperative  sociali  che  operano  sul  territorio,   come
          previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri e i termini per  la  presentazione  delle  domande,
          nonche' la procedura per la erogazione  dei  finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati e prevedono strumenti di verifica  dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti volti alla riduzione del  danno  nei  quali  siano
          utilizzati i farmaci  sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
          altresi' ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale sugli interventi realizzati  ai  sensi
          del presente testo unico, anche ai fini previsti  dall'art.
          131. 
              5. Il 25  per  cento  delle  disponibilita'  del  Fondo
          nazionale di cui al comma 1 e' destinato  al  finanziamento
          dei progetti finalizzati alla  prevenzione  e  al  recupero
          dalle tossicodipendenze e dall'alcol  dipendenza  correlata
          promossi e coordinati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per gli  affari  sociali,  d'intesa
          con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della
          difesa, della pubblica  istruzione,  della  sanita'  e  del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati: 
                a)  alla  promozione  di  programmi  sperimentali  di
          prevenzione sul territorio nazionale; 
                b)    alla    realizzazione    di    iniziative    di
          razionalizzazione  dei  sistemi   di   rilevazione   e   di
          valutazione dei dati; 
                c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con  le
          iniziative assunte dall'Unione europea; 
                d) allo sviluppo di iniziative di informazione  e  di
          sensibilizzazione; 
                e) alla  formazione  del  personale  nei  settori  di
          specifica competenza; 
                f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
          salute; 
                g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni
          centrali e locali. 
              6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
          connesse ai progetti di  cui  al  comma  5  possono  essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e 6, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni. 
              7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale,  previo  parere  delle   commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e la Consulta degli esperti e degli operatori  sociali
          di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali  per
          la valutazione e il finanziamento dei progetti  di  cui  al
          comma  3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le   seguenti
          finalita': 
                a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
          di prevenzione primaria, secondaria e  terziaria,  compresi
          quelli volti alla riduzione del danno  purche'  finalizzati
          al recupero psico-fisico della persona; 
                b) promozione di progetti personalizzati adeguati  al
          reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; 
                c) diffusione sul territorio  di  servizi  sociali  e
          sanitari di primo intervento, come le unita' di  strada,  i
          servizi a bassa soglia ed i  servizi  di  consulenza  e  di
          orientamento telefonico; 
                d) individuazione di indicatori per la verifica della
          qualita' degli  interventi  e  dei  risultati  relativi  al
          recupero dei tossicodipendenti; 
                e)  in  particolare,  trasferimento  dei   dati   tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di  ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici   e
          amministrazioni centrali; 
                f)  trasferimento  e  trasmissione  dei  dati  tra  i
          soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza  a
          livello regionale; 
                g)  realizzazione  coordinata  di  programmi   e   di
          progetti sulle tossicodipendenze  e  sull'alcol  dipendenza
          correlata,  orientati  alla   strutturazione   di   sistemi
          territoriali di intervento a rete; 
                h) educazione alla salute. 
              8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del  comma  7
          non possono prevedere la  somministrazione  delle  sostanze
          stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella  I  di  cui
          all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella  Farmacopea
          ufficiale,  fatto  salvo  l'uso  dei  medicinali   oppioidi
          prescrivibili, purche' i dosaggi somministrati e la  durata
          del    trattamento    abbiano     l'esclusiva     finalita'
          clinico-terapeutica di  avviare  gli  utenti  a  successivi
          programmi riabilitativi. 
              9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il  Ministro
          per  la  solidarieta'   sociale,   promuove,   sentite   le
          competenti  commissioni  parlamentari,  l'elaborazione   di
          linee guida per la verifica dei progetti di  riduzione  del
          danno di cui al comma 7, lettera a). 
              10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
          di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti  di
          cui al comma 4 e  all'impegno  contabile  delle  quote  del
          Fondo nazionale di cui al comma 1  ad  esse  assegnate,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'art.  5  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              11. Per l'esame  istruttorio  dei  progetti  presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di supporto tecnico-scientifico al  Comitato  nazionale  di
          coordinamento per l'azione  antidroga,  e'  istituita,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione presieduta da un  esperto  o  da  un  dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e composta da nove esperti nei campi  della  prevenzione  e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,    sociale,    sociologico,     riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria della commissione  e'  preposto  un  funzionario
          della carriera direttiva dei  ruoli  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              Gli oneri per il funzionamento della  commissione  sono
          valutati in lire 200 milioni annue. 
              12. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale di  coordinamento  per  l'azione  antidroga  sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri. L'attuazione amministrativa delle  decisioni  del
          Comitato e' coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali  attraverso
          un'apposita  conferenza  dei   dirigenti   generali   delle
          amministrazioni interessate, disciplinata con  il  medesimo
          decreto.».