art. 2 note (parte 2)

           	
				
 
              6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'Amministrazione  delle  finanze  procede
          mediante licitazione privata  ovvero,  qualora  ragioni  di
          necessita' o di convenienza,  specificatamente  indicate  e
          motivate, lo richiedano, mediante trattativa  privata.  Sui
          relativi  contratti  e'  richiesto  il  parere  di   organi
          consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel
          caso di licitazione privata euro  516.456,90  nel  caso  di
          trattativa  privata.  I  contratti  per  i  quali  non   e'
          richiesto il parere del Consiglio di Stato sono  approvati,
          dal dirigente del competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale  del
          demanio del medesimo Ministero. 
              7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del  comma  1
          dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
              8. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta.». 
          Comma 53: 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto  1997,  n.
          266,  e'  citato  nelle  note  al  comma  37  del  presente
          articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale»: 
              «Art. 11 (Potenziamento finanziario Confidi  anche  con
          addizione della garanzia dello  Stato).  -  1.  Nelle  more
          della  concreta  operativita'  delle  previsioni   di   cui
          all'art.1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
          le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 554
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  sono  destinate  al
          rifinanziamento del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo
          15 della legge 7  agosto  1997,  n.  266,  fino  al  limite
          massimo di  450  milioni  di  euro,  subordinatamente  alla
          verifica, da parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, della  provenienza  delle  stesse  risorse,  fermo
          restando il limite degli effetti stimati per  ciascun  anno
          in termini di indebitamento netto, ai sensi del  comma  556
          del citato art. 2. 
              2. Gli interventi di garanzia di cui al  comma  1  sono
          estesi  alle  imprese  artigiane.  L'organo  competente   a
          deliberare in materia di concessione delle garanzie di  cui
          all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
          integrato  con  i   rappresentanti   delle   organizzazioni
          rappresentative   a   livello   nazionale   delle   imprese
          artigiane. 
              3. Il 30 per cento della somma di cui  al  comma  1  e'
          riservato agli interventi di  controgaranzia  del  Fondo  a
          favore dei Confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge del
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art.
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima istanza, secondo criteri,  condizioni  e
          modalita'  da  stabilire  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.
          La garanzia dello Stato e'  inserita  nell'elenco  allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi dell'art. 13 della  legge  5  agosto
          1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge  5
          agosto  1978,   n.   468,   con   imputazione   nell'ambito
          dell'unita' previsionale  di  base  8.1.7  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. La dotazione del Fondo di  cui  al  comma  1  potra'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle  banche,  delle  Regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici,  ovvero  con  l'intervento  della  SACE
          S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite  con   decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              5-bis.  Per  gli  impegni  assunti  dalle   federazioni
          sportive nazionali per l'organizzazione  di  grandi  eventi
          sportivi in coincidenza  degli  eventi  correlati  all'Expo
          Milano 2015, e' autorizzato il  rilascio  di  garanzie  nel
          limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.». 
          Comma 54: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»: 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto  un
          conto   corrente   infruttifero   denominato   «Fondo    di
          solidarieta'  nazionale»  intestato  al   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
              2. Per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi».  Per  gli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  e'
          iscritto apposito stanziamento sullo  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  allo  scopo
          denominato  «Fondo  di  solidarieta'   nazionale-interventi
          indennizzatori». 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a),  si
          provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.
          Per la dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale  -  interventi  indennizzatori,  destinato   agli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  si
          provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  di  protezione
          civile, come determinato ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziaria.». 
          Comma 55: 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  18,  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli art.  6-quater  e  6-quinquies  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              (omissis)». 
          Comma 56: 
              - Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio,  del
          27 luglio 2006, reca «Fondo europeo per la pesca.». 
              - Il regolamento (CE) del Consiglio,  del  20  novembre
          2009,  reca:  «Controllo  comunitario  per   garantire   il
          rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
          modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,
          (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
          n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007,  (CE)  n.
          76/2007, (CE) n. 1098/2007,  (CE)  n.  1300/2008,  (CE)  n.
          1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
          n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  del   decreto
          legislativo   26   maggio    2004,    n.    154,    recante
          «Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7  marzo  2003,  n.
          38»: 
              «Art. 5 (Programmazione di settore). - 1.  Il  Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentito  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio,  d'intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'art.  2,
          propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma  3,  il
          «Programma    nazionale    triennale    della    pesca    e
          l'acquacoltura»,   di   seguito    denominato    «Programma
          nazionale»,  contenente  gli   interventi   di   competenza
          nazionale. 
              2. Le regioni e  le  province  autonome  predispongono,
          altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun
          triennio di programmazione nazionale di cui al comma  1,  i
          programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o  gli
          eventuali  aggiornamenti,  contenenti  l'indicazione  degli
          interventi di  competenza  da  realizzare  con  le  proprie
          dotazioni di bilancio. 
              3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di programmazione, il CIPE approva il  Programma  nazionale
          con l'indicazione delle  dotazioni  finanziarie  nazionali,
          nonche' dell'eventuale destinazione di  risorse  aggiuntive
          ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1084,  dell'art.  1,
          della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   (legge
          finanziaria 2007)»: 
              «Art.1. 1- 1083 (omissis) - 1084. Per l'attuazione  dei
          piani nazionali di settore, compreso quello  forestale,  di
          competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro
          per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2008 e 2009. 
              (omissis)». 
          Comma 58: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  5,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,
          recante «Misure urgenti per la  prevenzione  dell'influenza
          aviaria»: 
              «Art. 5.(Interventi urgenti nel settore avicolo)  -  1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed altri prodotti avicoli freschi per un  quantitativo  non
          superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20  milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 
              2. Il Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,
          con decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina  le
          modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte  di
          AGEA delle carni di cui al comma 1. 
              3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 20 milioni di euro per  l'anno  2005,  si  provvede,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno,
          quanto a 8 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri, e, quanto  a  7  milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
              3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e  fino  al  31
          ottobre 2006, a  favore  degli  allevatori  avicoli,  delle
          imprese di macellazione e trasformazione di  carne  avicola
          nonche'  mangimistiche  operanti  nella  filiera  e   degli
          esercenti attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di  carni
          avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti  e
          ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa la quota a carico dei dipendenti,  senza  aggravio
          di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi  per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere dall'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare (ISMEA). 
              3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2006  e  di  8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al
          relativo onere si provvede, quanto  a  2  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dal  2006,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  36
          del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo  decreto
          legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2007,  mediante  corrispondente  riduzione  della
          proiezione  per  il  medesimo   anno   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali,  e'  autorizzato  a  concedere  contributi   per
          l'accensione  di  mutui   per   la   riconversione   e   la
          ristrutturazione delle imprese coinvolte  nella  situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti avicoli e  le  imprese  di  macellazione  e  di
          trasformazione di carne avicola o di  prodotti  a  base  di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2006 e  2007.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art.  15,  comma  2,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  relativa  al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
          Comma 59: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 3 agosto
          2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle  vittime
          del terrorismo e delle stragi di tale matrice»: 
              «Art. 4.- 1. Coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'
          permanente  pari  o  superiore  all'80  per   cento   della
          capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
          stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di
          legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915.  A  tale  fine  e'
          autorizzata la spesa di 126.432 euro per  l'anno  2004,  di
          128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a  decorrere
          dall'anno 2006. 
              2. A  tutti  coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'
          permanente  pari  o  superiore  all'80  per   cento   della
          capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
          stragi  di  tale  matrice,  e'  riconosciuto   il   diritto
          immediato alla pensione diretta, in misura pari  all'ultima
          retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto  e
          rideterminata secondo le  previsioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 2. Per tale finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di
          156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 
              2-bis.  Per   i   soggetti   che   abbiano   proseguito
          l'attivita'  lavorativa  ancorche'  l'evento  dannoso   sia
          avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  inclusi  i  casi  di  revisione  o  prima
          valutazione, purche' l'invalidita' permanente  riconosciuta
          non  risulti  inferiore  ad  un  quarto   della   capacita'
          lavorativa  o  della  rivalutazione  dell'invalidita'   con
          percentuale omnicomprensiva anche  del  danno  biologico  e
          morale come indicato all'art. 6, comma 1, al raggiungimento
          del periodo massimo pensionabile,  anche  con  il  concorso
          degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma  1,
          la misura del trattamento di quiescenza e' pari  all'ultima
          retribuzione  annua  integralmente  percepita  e  maturata,
          rideterminata secondo le  previsioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 1. 
              3. I criteri di cui al comma  2  si  applicano  per  la
          determinazione   della    misura    della    pensione    di
          reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso
          di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi
          di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni
          effetto di legge. 
              4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2  e  3
          si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, commi  5
          e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  in  materia  di
          esenzione dall'IRPEF.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  della  legge  23
          novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»: 
              «Art. 2. 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni
          riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2,
          3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre  1990,  n.  302  ,
          come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge,
          subisca una invalidita'  permanente  non  inferiore  ad  un
          quarto della capacita' lavorativa,  nonche'  ai  superstiti
          delle vittime di azioni terroristiche e della  criminalita'
          organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla
          citata legge n. 302 del 1990 , un  assegno  vitalizio,  non
          reversibile,  di  lire  500  mila  mensili,  soggetto  alla
          perequazione automatica di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503  ,  e  successive
          modificazioni.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998,
          di lire 2.092  milioni  per  l'anno  1999,  di  lire  2.193
          milioni per l'anno 2000 e di lire  2.293  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001. 
              1-bis.  L'assegno  vitalizio  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2,  comma  3,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 luglio 1999, n.  510,  anche  in  assenza  di
          sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
          chiara evidenza  risultando  univocamente  e  concordemente
          dalle informazioni acquisite e dalle indagini  eseguite  la
          natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero  la  sua
          connotazione  di  fatto   ascrivibile   alla   criminalita'
          organizzata, nonche' il nesso di  causalita'  tra  l'azione
          stessa e l'evento invalidante o mortale. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano  superstiti
          le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13
          agosto 1980, n. 466,  come  sostituito  dall'art.  2  della
          legge  4  dicembre  1981,  n.  720,  secondo  l'ordine  ivi
          indicato. 
              3. In caso di decesso dei soggetti di cui al  comma  1,
          ai   superstiti   aventi   diritto   alla    pensione    di
          reversibilita' secondo  le  disposizioni  del  testo  unico
          delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei  dipendenti
          civili e militari dello Stato, approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  ,  e
          successive modificazioni, sono  attribuite  due  annualita'
          del suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente  al
          coniuge superstite, ai figli minori, ai  figli  maggiorenni
          inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
          ed  a  carico.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di lire 11.225  milioni  per  ciascuno
          degli anni 1999 e 2000  e  di  lire  430  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001. 
              4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha  natura  di
          indennizzo ed e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche (IRPEF). 
              5.   Il   trattamento   speciale   di    reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;  sul  trattamento
          speciale e' corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale
          con decorrenza dalla  data  di  liquidazione  del  predetto
          trattamento e senza corresponsione di  somme  a  titolo  di
          rivalutazione  o  interessi  anche   se   il   beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di  lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Le pensioni privilegiate dirette di prima  categoria
          erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2,  che  siano
          anche titolari  dell'assegno  di  superinvalidita'  di  cui
          all'art. 100 del citato testo unico approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ,
          e successive modificazioni, non  concorrono  a  formare  il
          reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
          presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.952
          milioni per l'anno 1999 e  di  lire  122  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2000.». 
          Comma 61: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto-  legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: «Disposizioni  urgenti
          per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
          la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
          interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
          all'evasione fiscale»: 
              «Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). -  1.
          L'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  25  febbraio
          1987, n. 67, come determinata dalla tabella C  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione  di  euro
          per l'anno 2006  e  di  50  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2007. 
              2. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  1,  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          sono  rideterminati  i  contributi  e  le  provvidenze  per
          l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250. 
              3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
          cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  come
          determinata dalla tabella C della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006. 
              3-bis. All'art. 3, comma 2-ter, secondo periodo,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
          parole:  «Gli  stessi  contributi»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi  di
          cui ai commi 8 e 11». 
              3-ter. Il requisito della  rappresentanza  parlamentare
          indicato dall'art. 153, comma 2, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, non e' richiesto per  le  imprese  e  per  le
          testate di quotidiani  o  periodici  che  risultano  essere
          giornali od organi di partiti  o  movimenti  politici,  che
          alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'  maturato  il
          diritto ai contributi di cui all'art. 3,  comma  10,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 460, dell'art. 1, della
          citata legge 23 dicembre 2005, n.  266  (legge  finanziaria
          2006): 
              «Art. 1. 1-459 (omissis) -  460.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11
          dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
          modificazioni, sono percepiti a condizione che: 
                a) l'impresa editrice sia proprietaria della  testata
          per la quale richiede i contributi; 
                b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa  i
          cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici  che
          abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In  caso
          contrario tutte le imprese  editrici  interessate  decadono
          dalla possibilita' di accedere ai contributi; 
                c) i requisiti di cui alle lettere a)  e  b)  non  si
          applicano alle imprese editrici che, alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, abbiano  gia'  maturato  il
          diritto  ai  contributi.  In  tal  caso  nel  calcolo   del
          contributo non e' ammesso l'affitto della testata. 
              (omissis)». 
          Comma 62: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del  citato  decreto
          legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 44. (Semplificazione e riordino  delle  procedure
          di  erogazione  dei  contributi  all'editoria)  -  1.   Con
          regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sentito  anche  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica  e  tenuto
          conto delle somme complessivamente stanziate  nel  bilancio
          dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
          limite  massimo  di  spesa,  misure  di  semplificazione  e
          riordino della  disciplina  di  erogazione  dei  contributi
          all'editoria di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e
          successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
          nonche'  di   ogni   altra   disposizione   legislativa   o
          regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
                a) semplificazione  della  documentazione  necessaria
          per accedere al contributo e dei criteri di  calcolo  dello
          stesso,  assicurando  comunque  la   prova   dell'effettiva
          distribuzione e messa in  vendita  della  testata,  nonche'
          l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; 
                b) semplificazione delle  fasi  del  procedimento  di
          erogazione, che garantisca, anche attraverso il  ricorso  a
          procedure   informatizzate,   che   il    contributo    sia
          effettivamente erogato entro e non oltre l'anno  successivo
          a quello di riferimento; 
                b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
          previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
          agosto  1991,  n.  278,  anche  in  presenza   di   riparto
          percentuale tra gli altri aventi diritto,  per  le  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          interesse generale ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.
          250. 
              1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
          costituiscono tetto di spesa  ai  sensi  del  comma  1,  le
          erogazioni sono destinate  prioritariamente  ai  contributi
          diretti  e,  per  le  residue  disponibilita',  alle  altre
          tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel  limite  delle
          stesse disponibilita'. 
              1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma  1  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni competenti per  materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario.» 
          Comma 63: 
              - Si riporta il testo del comma 135,  dell'art.  2  del
          citato decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «Art. 2 1-134 (omissis) - 135. Le somme ancora dovute a
          Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  353,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,  sono
          rimborsate,   previa   determinazione   effettuata    dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          l'informazione e l'editoria, di concerto con  il  Ministero
          delle comunicazioni e  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci
          anni. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 358,  dell'art.
          1, della citata legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  (legge
          finanziaria 2008): 
              «Art. 1. 1-357 (omissis) - 358.  Le  entrate  derivanti
          dal riversamento al bilancio dello Stato  degli  avanzi  di
          gestione conseguiti dalle agenzie  fiscali,  ad  esclusione
          dell'Agenzia del  demanio,  tranne  quelli  destinati  alla
          incentivazione del personale, e dagli  utili  conseguiti  a
          decorrere dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'art. 59,
          comma 5, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          sono  utilizzate  per  il  potenziamento  delle   strutture
          dell'amministrazione finanziaria, con particolare  riguardo
          a progetti volti  al  miglioramento  della  qualita'  della
          legislazione e alla semplificazione  del  sistema  e  degli
          adempimenti per  i  contribuenti.  A  tal  fine,  le  somme
          versate  in  uno  specifico  capitolo   di   entrata   sono
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento per le politiche fiscali. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  148,  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)»: 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato per essere destinate  alle  iniziative  di
          cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.». 
          Comma 64: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  22-bis,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  «Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative»: 
              «Art. 22-bis (Disposizioni particolari  in  materia  di
          biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1.
          Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza  dal
          1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010  e  nel  limite  di  un
          contingente  annuo  di  250.000  tonnellate,  al  fine   di
          compensare i maggiori  costi  legati  alla  produzione,  al
          biodiesel, destinato ad essere impiegato  tal  quale  o  in
          miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa
          pari al 20 per cento di quella applicata al  gasolio  usato
          come carburante  di  cui  all'allegato  I;  al  fine  della
          fruizione del beneficio spettante  per  i  quantitativi  di
          biodiesel rientranti nel contingente  e  miscelati  con  il
          gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle  scritture
          contabili  inerenti  all'accisa  dovuta  dal  titolare  del
          deposito  fiscale  dove  e'   avvenuta   la   miscelazione,
          l'ammontare dell'imposta  derivante  dalla  differenza  tra
          l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e
          la   predetta   aliquota   ridotta,   come    eventualmente
          rideterminata  ai  sensi  del  comma  3.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          determinati i requisiti che gli operatori  e  i  rispettivi
          impianti di  produzione,  nazionali  e  comunitari,  devono
          possedere per partecipare al programma pluriennale  nonche'
          le caratteristiche fiscali  del  prodotto  con  i  relativi
          metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite,
          i criteri per  l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati
          agli operatori  su  base  pluriennale  dando  priorita'  al
          prodotto proveniente da intese di filiera  o  da  contratti
          quadro,  le  modalita'  per  la  contabilizzazione   e   la
          fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  le  forme  di  garanzia  che  i   soggetti   che
          partecipano al programma pluriennale devono fornire per  il
          versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe  sui
          quantitativi  assegnati  che,  al  termine   dell'anno   di
          assegnazione, risultassero  non  ancora  miscelati  con  il
          gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad  impianti   di
          miscelazione nazionali ovvero, per il  biodiesel  destinato
          ad essere usato tal quale, non ancora immessi  in  consumo.
          Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
          contingente che risultassero, al termine di  ciascun  anno,
          non ancora miscelati  con  il  gasolio  ovvero  non  ancora
          trasferiti ad impianti di  miscelazione  nazionali  ovvero,
          per il biodiesel destinato ad essere usato tal  quale,  non
          ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
          proporzionalmente   alle   quote   loro   assegnate;   tali
          quantitativi devono essere miscelati con il gasolio  ovvero
          trasferiti ad impianti di  miscelazione  nazionali  ovvero,
          per il biodiesel  destinato  ad  essere  usato  tal  quale,
          immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In  caso
          di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
          predetta ripartizione  da  parte  di  un  beneficiario,  le
          stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle  relative
          assegnazioni,  fra  gli  altri  beneficiari.   Nelle   more
          dell'entrata  in  vigore  del  predetto   decreto   trovano
          applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 25 luglio 2003,  n.  256.  L'efficacia  della
          disposizione di cui al presente comma  e'  subordinata,  ai
          sensi dell'art. 88, paragrafo 3,  del  Trattato  istitutivo
          della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione  da
          parte della Commissione europea. 
              2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
          comma 1 e dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
          medesimo  comma  1,  per  l'anno  2007,   una   parte   del
          contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata,  con  i
          criteri di cui al predetto regolamento  n.  256  del  2003,
          dall'Agenzia  delle  dogane  agli  operatori   che   devono
          garantire il pagamento della maggiore accisa  gravante  sui
          quantitativi di  biodiesel  rispettivamente  assegnati.  In
          caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al  comma
          1 i  soggetti  assegnatari  del  predetto  quantitativo  di
          180.000 tonnellate sono tenuti  al  versamento  dell'accisa
          gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. 
              2-bis. Per l'anno 2007, nelle more  dell'autorizzazione
          comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente  di
          cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione  di
          cui al comma 2 e'  assegnata,  dall'Agenzia  delle  dogane,
          previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali relativa ai produttori di  biodiesel
          che hanno stipulato contratti  di  coltivazione  realizzati
          nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e  alle
          relative quantita' di biodiesel  ottenibili  dalle  materie
          prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente
          a  tali  quantita'.  In   considerazione   della   pendente
          valutazione  della  Commissione  europea  in  merito   alla
          compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma  1
          con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di  cui
          al  presente  comma  e'  effettuata  subordinatamente  alla
          prestazione,  da  parte  degli  operatori,  della  garanzia
          relativa al pagamento della maggiore  accisa  gravante  sui
          quantitativi di biodiesel  rispettivamente  assegnati;  nel
          caso in cui le  autorita'  comunitarie,  nell'ambito  della
          loro competenza esclusiva  in  materia,  non  ritengano  di
          autorizzare il programma di cui  al  comma  1,  i  soggetti
          assegnatari di  quantitativi  di  biodiesel  ai  sensi  del
          presente comma sono  tenuti  al  pagamento  della  maggiore
          accisa gravante sul biodiesel rispettivamente  assegnato  e
          immesso in consumo. 
              2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale  mancata
          realizzazione  delle  produzioni  dei   singoli   operatori
          previste in attuazione dei contratti  quadro  e  intese  di
          filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con
          gli agricoltori,  comporta  la  decadenza  dall'accesso  al
          contingente  agevolato  per  i  volumi  non  realizzati   e
          determina la riduzione  di  pari  volume  del  quantitativo
          assegnato   all'operatore   nell'ambito    del    programma
          pluriennale per i due anni successivi. 
              3. Entro il 1° marzo di  ogni  anno  di  validita'  del
          programma di cui al comma 1,  i  Ministeri  dello  sviluppo
          economico e delle politiche agricole alimentari e forestali
          comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i
          costi industriali medi del gasolio, del biodiesel  e  delle
          materie prime  necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati
          nell'anno solare  precedente.  Sulla  base  delle  suddette
          rilevazioni, al fine di evitare la  sovracompensazione  dei
          costi addizionali legati alla produzione, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare entro il  30  aprile  di
          ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1,  e'
          rideterminata  la  misura  dell'agevolazione  di   cui   al
          medesimo comma 1. 
              4. A seguito  della  eventuale  rideterminazione  della
          misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il  contingente
          di cui al comma  1  e'  conseguentemente  aumentato,  senza
          costi  aggiuntivi  per  l'erario,   a   partire   dall'anno
          successivo a  quello  della  rideterminazione.  Qualora  la
          misura  dell'aumento  del  contingente   risultante   dalle
          disposizioni  di  cui  al  presente   comma   richieda   la
          preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88,  paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'   europea,
          l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma  e'
          subordinata all'autorizzazione stessa. 
              5. Allo  scopo  di  incrementare  l'utilizzo  di  fonti
          energetiche che determinino un ridotto  impatto  ambientale
          e' stabilita,  nell'ambito  di  un  programma  triennale  a
          decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta,  secondo
          le aliquote di seguito indicate, applicabile  sui  seguenti
          prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
          oli minerali: 
                a)  bioetanolo  derivato  da  prodotti   di   origine
          agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; 
                b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato  da  alcole
          di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; 
                c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 
                  1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per  1.000
          litri; 
                  2) per gasolio, escluso il biodiesel:  euro  245,32
          per 1.000 litri. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri   dello   sviluppo
          economico, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
          sono fissati, entro il limite complessivo di  spesa  di  73
          milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul  valore
          aggiunto,  i  criteri  di  ripartizione   dell'agevolazione
          prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti  e
          tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
          singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
          carburazione, nonche' le modalita' di verifica  della  loro
          idoneita' ad  abbattere  i  principali  agenti  inquinanti,
          valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza  semestrale
          dall'inizio del programma triennale di cui al  comma  5,  i
          Ministeri  dello  sviluppo  economico  e  delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali  comunicano  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze i costi industriali medi  dei
          prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
          immediatamente  precedenti.  Sulla  base   delle   suddette
          rilevazioni, al fine di evitare la  sovracompensazione  dei
          costi addizionali legati alla produzione, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata  la
          misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 
              5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
          benzine  di  cui  all'allegato  I,  l'aliquota  di   accisa
          relativa all'ETBE, di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  e'
          conseguentemente aumentata nella misura del  53  per  cento
          della aliquota di accisa sulle benzine,  coerentemente  con
          quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
          direttiva  2003/30/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 maggio  2003,  relativa  alla  promozione
          dell'uso  dei   biocarburanti   o   di   altri   carburanti
          rinnovabili nei trasporti. 
              5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
          di  cui  al  primo  periodo   del   comma   5-bis   trovano
          applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'art. 21, comma 6-ter, del presente  testo  unico  nella
          formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.» 
          Comma 65: 
              - Si riporta il testo del comma 17,  dell'articolo  61,
          del citato decreto-legge 112 del 2008: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1-16 (omissis). 
              17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e  le
          maggiori  entrate  di  cui  al   presente   articolo,   con
          esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono  versate
          annualmente dagli enti e dalle  amministrazioni  dotati  di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al  primo
          periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, del Servizio sanitario  nazionale.  Le  somme
          versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate  ad  un
          apposito fondo di parte corrente. La dotazione  finanziaria
          del fondo e' stabilita in  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009;  la   predetta   dotazione   e'
          incrementata con le somme riassegnate ai sensi del  periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una quota del fondo di cui al  terzo  periodo  puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, inclusa  l'assunzione  di  personale  in
          deroga ai limiti stabiliti dalla  legislazione  vigente  ai
          sensi e nei limiti di cui al comma 22;  un'ulteriore  quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa delle  amministrazioni  indicate  nell'articolo
          67,  comma  5,  ovvero  delle  amministrazioni  interessate
          dall'applicazione  dell'articolo  67,  comma  2.  Le  somme
          destinate  alla  tutela  della  sicurezza   pubblica   sono
          ripartite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra
          le unita' previsionali di base interessate.  La  quota  del
          fondo eccedente la dotazione di 200  milioni  di  euro  non
          destinata alle predette finalita' entro il 31  dicembre  di
          ogni anno costituisce economia di bilancio.«» 
              (omissis)». 
          Comma 66: 
              - L'intesa sancita il  3  dicembre  2009  tra  Governo,
          Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concerne il
          nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012. 
          Comma 67: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»: 
              «Art. 22 (Settore sanitario). - 1. All'articolo 79, del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 1-bis le parole:  «entro  il  31  ottobre
          2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15  ottobre
          2009»; 
                b) al comma 1-ter le  parole  «entro  il  31  ottobre
          2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15  ottobre
          2009,  si  applicano  comunque  l'   articolo   120   della
          Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione  e  di
          applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42,
          in materia di federalismo fiscale; inoltre». 
              2. E' istituito un  fondo  con  dotazione  pari  a  800
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2010,  destinato  ad
          interventi relativi al settore sanitario, da definirsi  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Con  intesa  da  stipulare,  ai  sensi
          dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui  al
          presente comma, sono definiti gli importi,  in  misura  non
          inferiore a 50 milioni di euro, da  destinare  a  programmi
          dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative
          alle   patologie   degenerative    neurologiche    croniche
          invalidanti. A valere sul fondo di cui al presente comma un
          importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui,
          e'  destinato  al  Centro  nazionale  trapianti,  al   fine
          dell'attuazione delle disposizioni in  materia  di  cellule
          riproduttive, di cui  al  decreto  legislativo  6  novembre
          2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezza
          per la donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,  la
          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la
          distribuzione di tessuti  e  cellule  umani,  di  cui  alle
          direttive 2006/17/CE  della  Commissione,  dell'8  febbraio
          2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre  2006,
          in corso di recepimento. 
              3. Il fondo di cui  al  comma  2  e'  alimentato  dalle
          economie conseguenti alle disposizioni di cui  all'articolo
          13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile  2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77, e  all'attivita'  amministrativa  dell'Agenzia
          italiana del farmaco nella determinazione  del  prezzo  dei
          medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  16  novembre  2001,  n.  405  e
          successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
          5, comma 1, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222,  e'  rideterminato  in  riduzione  in  valore
          assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010
          e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento  a
          decorrere  dal  medesimo  anno  2010.  Conseguentemente  il
          livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo
          Stato e'  ridotto  di  800  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la  salute
          e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
          le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  riversano
          all'entrata del bilancio dello Stato per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale. 
              3-bis. All'articolo  5,  comma  3,  lettera  a),  primo
          periodo,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a:  «spesa
          complessiva»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con
          l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa
          per farmaci  acquistati  presso  le  aziende  farmaceutiche
          dalle aziende sanitarie  locali  e  da  queste  distribuiti
          direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente
          delle  aziende  farmaceutiche  stesse  in  proporzione   ai
          rispettivi fatturati  per  farmaci  ceduti  alle  strutture
          pubbliche». 
              4. Attesa la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
          tutelare, ai sensi dell'articolo  120  della  Costituzione,
          l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  comprese   nei
          Livelli Essenziali di Assistenza, di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  novembre  2001,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e  di  assicurare  il
          risanamento, il  riequilibrio  economico-finanziario  e  la
          riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale  della
          regione Calabria, anche sotto il profilo  amministrativo  e
          contabile, tenuto conto dei risultati delle  verifiche  del
          Comitato e  del  Tavolo,  di  cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005,  relativamente  agli  anni  2007  e  2008,  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                a) il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  la
          procedura di cui all'articolo 8, comma  1,  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro
          per i  rapporti  con  le  regioni,  diffida  la  regione  a
          predisporre entro  settanta  giorni  un  Piano  di  rientro
          contenente misure di  riorganizzazione  e  riqualificazione
          del Servizio sanitario  regionale,  da  sottoscriversi  con
          l'Accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  nonche'
          a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  174
          della medesima legge; 
                b) decorso inutilmente tale termine,  ovvero  ove  il
          Piano presentato sia valutato  non  congruo  a  seguito  di
          istruttoria congiunta del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  e  del  Dipartimento  per  gli   affari
          regionali della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sulle cui conclusioni e' sentita  la  regione  in  apposita
          riunione,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          nomina un Commissario per la predisposizione  di  un  Piano
          triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei
          necessari  interventi  di  contenimento  strutturale  della
          spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei  debiti
          pregressi   nonche'   dell'attivazione   delle    procedure
          amministrativo-contabili  minime  necessarie  per  valutare
          positivamente l'attendibilita'  degli  stessi  conti.  Alla
          riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
          della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
                c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui
          alla lettera b) e' approvato dal  Consiglio  dei  Ministri,
          che ne affida contestualmente l'attuazione  al  Commissario
          nominato  ai  sensi  della  medesima  lettera   b).   Nello
          svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il  periodo
          di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce
          gli organi della regione nell'esercizio delle  attribuzioni
          necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente
          a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007,
          n. 3635, cessa dal suo incarico; 
                d)  ai  crediti  interessati   dalle   procedure   di
          accertamento e riconciliazione del debito pregresso  al  31
          dicembre  2008  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 4, comma 2-bis del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni
          di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.
          159  del  2007,  che  non  siano  in   contrasto   con   le
          disposizioni del presente comma. 
              5. In sede di verifica  sull'attuazione  dei  Piani  di
          rientro, al fine di prevenire situazioni  di  conflitto  di
          interesse   e   di   assicurare   piena   indipendenza    e
          imparzialita' di giudizio,  i  componenti  designati  dalla
          Conferenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome,
          appartenenti alla regione  assoggettata  alla  valutazione,
          non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato
          e del Tavolo, di cui agli articoli  9  e  12  della  citata
          Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In  tali  casi,  la
          predetta Conferenza provvede alla  tempestiva  designazione
          di altrettanti componenti  supplenti,  fermo  restando  che
          nelle  more  di  tale  designazione,  allo  scopo  di   non
          ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni
          di  criticita'  in  essere,  Comitato  e   Tavolo   possono
          proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi  gli
          atti e le attivita' gia' espletati  da  Comitato  e  Tavolo
          anteriormente  all'entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              6. Per la specificita' che assume la struttura indicata
          dall'articolo 1, comma 164, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, nell'ambito  del  sistema  sanitario  nazionale  ed
          internazionale e per  le  riconosciute  caratteristiche  di
          specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere  su
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009  per
          l'erogazione, a favore della medesima struttura  sanitaria,
          di un  contributo  annuo  fisso  di  50  milioni  di  euro.
          Conseguentemente,   per   il    triennio    2009-2011    il
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
          ordinariamente lo Stato, di cui all' articolo 79, comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni  di
          euro. Al medesimo articolo 79, comma 1,  del  decreto-legge
          n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a:  «15
          febbraio 1995» sono soppresse. 
              7. L'importo di 50 milioni di  euro  previsto  per  gli
          anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma  796,  lettera  a),
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  come  modificato
          dall'articolo  43,  comma  1-bis,  del   decreto-legge   31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'  erogato  alla  struttura
          sanitaria di cui al comma 6 per le  medesime  finalita'  di
          cui al comma 6. 
              8. Ai fini della verifica degli adempimenti in  materia
          di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma
          2, lettera b) della  citata  Intesa  Stato-Regioni  del  23
          marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo  12  della  medesima   Intesa   procede   alla
          valutazione sentita la CONSIP. ». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   283
          dell'articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
          (legge finanziaria 2008)»: 
              «Art. 2. 1-282  (omissis).  -  283.  Al  fine  di  dare
          completa   attuazione   al    riordino    della    medicina
          penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999,
          n.   230,   e   successive    modificazioni,    comprensivo
          dell'assistenza sanitaria negli istituti  penali  minorili,
          nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'  e  negli
          ospedali   psichiatrici   giudiziari,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
          96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.
          272, disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria. 
              (omissis).». 
          Comma 68: 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 13  del
          decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  recante
          «Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.»: 
              «Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito  IRAP
          alle regioni a statuto ordinario). - 1-5 (omissis). 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato  a  concedere  alle
          regioni a statuto ordinario  anticipazioni  da  accreditare
          sui conti correnti di cui all'articolo  40,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  in  essere
          presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato   in   misura
          sufficiente ad assicurare, insieme con  gli  accreditamenti
          dell'IRAP   e   dell'addizionale    regionale    all'IRPEF,
          l'ordinato finanziamento della  spesa  sanitaria  corrente.
          Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica sono  stabilite  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente comma. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'articolo  66
          della  citata  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  (legge
          finanziaria 2001)»: 
              «Art. 66. (Controllo dei flussi finanziari  degli  enti
          pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1-5 (omissis). 
              6. Le entrate costituite da  assegnazioni,  contributi,
          devoluzioni  o  compartecipazioni  di  tributi  erariali  e
          quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato  a  favore
          delle regioni  devono  essere  versate  nelle  contabilita'
          speciali infruttifere che devono essere  aperte  presso  le
          competenti sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato.
          Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
          operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
          da interventi finanziari dello Stato sia in conto  capitale
          che  in   conto   interessi.   Le   entrate   relative   ai
          finanziamenti comunitari continuano ad affluire  nel  conto
          corrente infruttifero intestato a ciascun  ente  ed  aperto
          presso la tesoreria centrale dello Stato. 
              7-14 (omissis)». 
              - Si riporta il testo dei commi da 2 a 6  dell'articolo
          77-quater del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «Art. 77-quater (Modifiche  della  tesoreria  unica  ed
          eliminazione della rilevazione dei  flussi  trimestrali  di
          cassa). - 1  (omissis).  -  2.  Le  somme  che  affluiscono
          mensilmente a titolo di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive (IRAP) e addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti  di
          tesoreria di cui all' articolo 40,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  intestati  alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          sono accreditate, entro il  quinto  giorno  lavorativo  del
          mese  successivo,   presso   il   tesoriere   regionale   o
          provinciale.  Resta  ferma  per  le   regioni   a   statuto
          ordinario, fino alla determinazione definitiva della  quota
          di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
          l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  13,
          comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
          all' articolo 1, comma 321, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e  successive  modificazioni.  Conseguentemente  le
          eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale
          all'IRPEF - con esclusione degli  effetti  derivanti  dalle
          manovre eventualmente disposte  dalla  regione  -  rispetto
          alle previsioni delle imposte medesime effettuate  ai  fini
          del finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
          concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata
          statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la
          Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui
          all' articolo 39,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446. 
              3. L'anticipazione mensile per il  finanziamento  della
          spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796,  lettera
          d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  a  favore  delle
          regioni a statuto ordinario e della Regione  siciliana,  e'
          accreditata sulle  contabilita'  speciali  infruttifere  al
          netto delle somme cumulativamente trasferite  a  titolo  di
          IRAP e di addizionale regionale  all'IRPEF  e  delle  somme
          trasferite ai sensi del comma 4 del presente  articolo  per
          le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
          siciliana.  In  caso  di  necessita'   i   recuperi   delle
          anticipazioni sono effettuati anche a  valere  sulle  somme
          affluite nell'esercizio successivo sui  conti  correnti  di
          cui all' articolo 40, comma 1, del decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, ovvero  sulle  somme  da  erogare  a
          qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. 
              4. Nelle more del  perfezionamento  del  riparto  delle
          somme di cui  al  l'  articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  la  compartecipazione
          IVA e' corrisposta alle regioni a statuto  ordinario  nella
          misura risultante dall'ultimo  riparto  effettuato,  previo
          accantonamento di un importo corrispondente alla quota  del
          finanziamento   indistinto   del    fabbisogno    sanitario
          condizionata alla verifica degli adempimenti regionali,  ai
          sensi della legislazione vigente. 
              5.  Alla  Regione  siciliana  sono  erogate  le   somme
          spettanti a titolo  di  Fondo  sanitario  nazionale,  quale
          risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate   al   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,   previo   accantonamento    di    un    importo
          corrispondente alla quota del finanziamento indistinto  del
          fabbisogno  sanitario  condizionata  alla  verifica   degli
          adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. 
              6. Al fine di  assicurare  un'ordinata  gestione  degli
          effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2  del
          presente  articolo,  in  funzione  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,  del  decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.   56,   e   successive
          modificazioni, all' articolo 1, comma 321, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e all' articolo  39,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  le  regioni
          possono  accantonare   le   somme   relative   all'IRAP   e
          all'addizionale regionale all'IRPEF  accertate  in  eccesso
          rispetto agli importi delle medesime  imposte  spettanti  a
          titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario  dell'anno
          di riferimento,  quale  risulta  dall'Intesa  espressa,  ai
          sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e  rispetto
          agli   importi    delle    medesime    imposte    derivanti
          dall'attivazione  della  leva  fiscale  regionale  per   il
          medesimo anno. A tal fine,  con  riferimento  alle  manovre
          fiscali regionali sull'IRAP  e  sull'addizionale  regionale
          all'IRPEF, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti
          relativi   all'ultimo   anno    consuntivabile    indicando
          contestualmente una stima dei gettiti relativi  a  ciascuno
          degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno  di
          consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni. 
              7-11 (omissis)». 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'articolo  12,
          nonche'  del  comma  7   dell'articolo   18   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1-2 (omissis). 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
                a) popolazione residente; 
                b) mobilita' sanitaria per tipologia di  prestazioni,
          da  compensare,  in  sede  di  riparto,   sulla   base   di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
                c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali. 
              4-6 (omissis).». 
              «Art. 18 (Norme finali e transitorie. - 1-6 (omissis). 
              7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
          1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio  1980,  n.  618,  e  dal
          D.P.R.  31  luglio  1980,  n.  620,  con  gli   adattamenti
          derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  decreto   da
          effettuarsi con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. I rapporti con  il  personale  sanitario
          per l'assistenza al personale navigante  sono  disciplinati
          con regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte
          compatibile,  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8.   A
          decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate  e  le  spese  per
          l'assistenza sanitaria all'estero in  base  ai  regolamenti
          della Comunita' europea e alle  convenzioni  bilaterali  di
          sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le  regioni,  ai
          bilanci delle unita' sanitarie locali  di  residenza  degli
          assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti  in
          sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
              8-10 (omissis).». 
          Comma 69: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)»: 
              «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  20   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                e)   completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833  ,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie; 
                h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              -  Si  riporta  il  testo  comma   796,   lettera   n),
          dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  296  del   2006
          (finanziaria 2007): 
              «Art. 1 (...) 1-795 (omissis). - 796 Per  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
          attuazione del protocollo di  intesa  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          un patto nazionale per la salute sul  quale  la  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
          28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
                a)- m) (omissis); 
                n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato dall'articolo 83, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
              1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
          sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          diagnosi  e  terapia  nel  campo  dell'oncologia  e   delle
          malattie rare; 
              2) superamento del divario Nord-Sud; 
              3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano   gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
              4) messa a norma delle  strutture  pubbliche  ai  sensi
          dell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 1997; 
              5)  premialita'  per  le  regioni  sulla   base   della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento. 
                o)-z) (omissis).». 
          Comma 70: 
              - Si riporta il testo del comma 1-sexies  dell'articolo
          79 del citato decreto-legge 112 del 2008: 
              «Art. 79 (Programmazione delle  risorse  per  la  spesa
          sanitaria). 1-1-quinquies (omissis). - 1-sexies. Al fine di
          garantire il  pieno  rispetto  degli  obiettivi  finanziari
          programmatici di cui al comma 1: 
                a) sono potenziati i procedimenti di  verifica  delle
          esenzioni, in base al  reddito,  dalla  partecipazione  del
          cittadino  alla  spesa  sanitaria  per  le  prestazioni  di
          specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
          nazionale (SSN). A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro il 30 settembre 2008,  sono  individuate  le
          modalita' con le quali entro  il  15  marzo  di  ogni  anno
          l'Agenzia delle entrate, il  Ministero  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali  e  l'INPS  mettono  a
          disposizione del SSN,  tramite  il  sistema  della  tessera
          sanitaria, attuativo dell' articolo 50 del decreto-legge 30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  le  informazioni  utili  a  consentire   la
          verifica della sussistenza del  diritto  all'esenzione  per
          reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di  cui
          all' articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,   e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,
          individuando  l'ultimo  reddito  complessivo   del   nucleo
          familiare, in quanto  disponibile  al  sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare  si  intende
          quello previsto dall' articolo 1 del decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro  delle  finanze,
          del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; 
                b) con il medesimo decreto di  cui  alla  lettera  a)
          sono definite le modalita' con cui il cittadino  e'  tenuto
          ad autocertificare presso  l'azienda  sanitaria  locale  di
          competenza la sussistenza  del  diritto  all'esenzione  per
          reddito  in  difformita'   dalle   predette   informazioni,
          prevedendo verifiche obbligatorie da  parte  delle  aziende
          sanitarie locali delle informazioni rese da  gli  assistiti
          in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
          in caso di accertata  dichiarazione  mendace,  il  recupero
          delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione  dello
          stesso  dalla  successiva  prescrivibilita'  di   ulteriori
          prestazioni di specialistica  ambulatoriale  a  carico  del
          SSN; 
                c) per le regioni  che,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per
          il  perseguimento  dell'equilibrio  economico  nel  settore
          sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo  20,
          comma 1, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e  successive
          modificazioni, come da ultimo  rideterminate  dall'articolo
          83, comma 3, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          dall'articolo 1, comma 796,  lettera  n),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  puo'
          essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a
          garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
          produttivi delle strutture  sanitarie  operanti  a  livello
          locale,  per  consentirne  la  produzione   sistematica   e
          l'interpretazione gestionale continuativa,  ai  fini  dello
          svolgimento  delle  attivita'  di   programmazione   e   di
          controllo regionale ed aziendale, in attuazione  dei  piani
          di rientro.  I  predetti  interventi  devono  garantire  la
          coerenza  e  l'integrazione  con  le  metodologie  definite
          nell'ambito del Sistema nazionale di verifica  e  controllo
          sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1,
          comma  288,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni, e con  i  modelli  dei  dati  del
          Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). 
              1-septies - 3 (omissis).». 
          Comma 71: 
              - Si riporta il testo del  comma  565  dell'articolo  1
          della citata legge 296 del 2006 (finanziaria 2007): 
              «Art. 1 (...) 1-564 (omissis). - 565. Per garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
          attuazione del  protocollo  d'intesa  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          un patto nazionale per la salute, sul quale  la  Conferenza
          delle  regioni  e  delle  province  autonome,  in  data  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
                a) gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  fermo
          restando  quanto  previsto  per  gli  anni  2005   e   2006
          dall'articolo 1, commi 98 e 107, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e, per l'anno 2006,  dall'articolo  1,  comma
          198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
          misure necessarie a garantire che le spese  del  personale,
          al   lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico    delle
          amministrazioni e  dell'IRAP,  non  superino  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009  il  corrispondente  ammontare
          dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si
          considerano anche le spese per il personale con rapporto di
          lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
          coordinata e continuativa, o che presta servizio con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; 
                b) ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate
          al netto: 1) per l'anno 2004,  delle  spese  per  arretrati
          relativi ad  anni  precedenti  per  rinnovo  dei  contratti
          collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli  anni
          2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti  dai  rinnovi  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   intervenuti
          successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
          pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia  per
          ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  le  spese  di
          personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
          privati nonche' le spese relative alle assunzioni  a  tempo
          determinato e ai contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa  per  l'attuazione  di  progetti  di   ricerca
          finanziati  ai  sensi  dell'articolo  12-bis  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
                c) gli enti destinatari  delle  disposizioni  di  cui
          alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati  dalle
          regioni nella loro autonomia, per  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  contenimento  della  spesa  previsti   dalla
          medesima lettera: 
                  1)  individuano   la   consistenza   organica   del
          personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
          data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 
                  2) individuano la  consistenza  del  personale  che
          alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
          rapporto di lavoro a tempo determinato,  con  contratto  di
          collaborazione coordinata e continuativa o con altre  forme
          di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 
                  3) predispongono un programma annuale di  revisione
          delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
          spesa complessiva  di  personale.  In  tale  ambito  e  nel
          rispetto  dell'obiettivo  di  cui  alla  lettera   a),   e'
          verificata la possibilita' di trasformare le  posizioni  di
          lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato.  A  tale  fine  le
          regioni nella  definizione  degli  indirizzi  di  cui  alla
          presente  lettera  possono   nella   loro   autonomia   far
          riferimento ai principi desumibili  dalle  disposizioni  di
          cui ai commi da 513 a 543; 
                  4) fanno riferimento,  per  la  determinazione  dei
          fondi   per   il   finanziamento    della    contrattazione
          integrativa,  alle  disposizioni  recate  dall'articolo  1,
          commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi
          con gli obiettivi di riduzione della spesa  complessiva  di
          personale e di rideterminazione della consistenza organica; 
                d) a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  per  gli  enti  del   Servizio   sanitario
          nazionale le misure previste  per  gli  anni  2007  e  2008
          dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da  quelle  indicate
          nel presente comma; 
                e) alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi previsti dalle disposizioni di cui  alla  lettera
          a) per gli anni  2007,  2008  e  2009,  nonche'  di  quelli
          previsti  per  i  medesimi  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  per  gli  anni  2005  e  2006  e
          dall'articolo 1, comma 198, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo  2005,  sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
          adempiente  accertato   l'effettivo   conseguimento   degli
          obiettivi  previsti.  In  caso  contrario  la  regione   e'
          considerata adempiente solo ove abbia  comunque  assicurato
          l'equilibrio economico.  Nelle  procedure  di  reclutamento
          della  dirigenza  sanitaria,  svolte  in  attuazione  della
          presente legge, il servizio prestato nelle  forme  previste
          dalla lettera a) del presente comma  presso  l'azienda  che
          bandisce il concorso e' valutato ai  sensi  degli  articoli
          27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              «Art. 12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La  ricerca
          sanitaria risponde al fabbisogno  conoscitivo  e  operativo
          del Servizio sanitario nazionale e  ai  suoi  obiettivi  di
          salute, individuato con un apposito  programma  di  ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale. 
              2.  Il  Piano  sanitario   nazionale   definisce,   con
          riferimento alle esigenze del Servizio sanitario  nazionale
          e tenendo conto  degli  obiettivi  definiti  nel  Programma
          nazionale per la ricerca di cui al  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori  principali
          della ricerca del Servizio sanitario  nazionale,  alla  cui
          coerente   realizzazione    contribuisce    la    comunita'
          scientifica nazionale. 
              3. Il Ministero della sanita', sentita  la  Commissione
          nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo  2,
          comma 7, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
          elabora  il  programma  di  ricerca  sanitaria  e   propone
          iniziative da inserire nella programmazione  della  ricerca
          scientifica nazionale, di  cui  al  decreto  legislativo  5
          giugno  1998,  n.  204,  e   nei   programmi   di   ricerca
          internazionali e comunitari. Il programma e'  adottato  dal
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale, ha validita' triennale ed  e'  finanziato  dalla
          quota di cui all'articolo 12, comma 2. 
              4. Il programma di ricerca sanitaria: 
                a)  individua  gli  obiettivi   prioritari   per   il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione; 
                b)  favorisce  la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,  gestione  e  organizzazione   dei   servizi
          sanitari nonche' di pratiche  cliniche  e  assistenziali  e
          individua gli strumenti di verifica del loro impatto  sullo
          stato di salute della popolazione e degli utilizzatori  dei
          servizi; 
                c)   individua   gli   strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,  dell'appropriatezza  e  della   congruita'
          economica delle procedure  e  degli  interventi,  anche  in
          considerazione  di  analoghe  sperimentazioni  avviate   da
          agenzie internazionali e con particolare  riferimento  agli
          interventi  e  alle  procedure  prive   di   una   adeguata
          valutazione di efficacia; 
                d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte  a
          migliorare  la   integrazione   multiprofessionale   e   la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni   sociosanitarie   a    elevata    integrazione
          sanitaria; 
                e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a
          migliorare la comunicazione  con  i  cittadini  e  con  gli
          utilizzatori   dei   servizi   sanitari,    a    promuovere
          l'informazione corretta e sistematica  degli  utenti  e  la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi; 
                f) favorisce la ricerca e  la  sperimentazione  degli
          interventi appropriati per la implementazione  delle  linee
          guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici,  per
          l'autovalutazione  della  attivita'  degli  operatori,   la
          verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei  risultati
          conseguiti. 
              5. Il programma di ricerca sanitaria si articola  nelle
          attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.  La
          ricerca   corrente   e'   attuata   tramite   i    progetti
          istituzionali degli organismi di ricerca di  cui  al  comma
          seguente  nell'ambito   degli   indirizzi   del   programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata attua gli  obiettivi  prioritari,  biomedici  e
          sanitari, del Piano  sanitario  nazionale.  I  progetti  di
          ricerca biomedica finalizzata sono approvati  dal  Ministro
          della sanita' di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica,  allo  scopo  di
          favorire il loro coordinamento. 
              6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata  sono
          svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore  di  sanita',
          dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,
          dagli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          pubblici e privati nonche' dagli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali.  Alla  realizzazione  dei  progetti   possono
          concorrere, sulla base di specifici  accordi,  contratti  o
          convenzioni, le Universita', il Consiglio  nazionale  delle
          ricerche e gli altri enti di ricerca  pubblici  e  privati,
          nonche' imprese pubbliche e private. 
              7. Per l'attuazione del programma  il  ministero  della
          sanita', anche su iniziativa  degli  organismi  di  ricerca
          nazionali, propone al  Ministero  per  l'universita'  e  la
          ricerca scientifica e tecnologica e  agli  altri  ministeri
          interessati le aree di ricerca  biomedica  e  sanitaria  di
          interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'  di
          finanziamento e i  criteri  di  valutazione  dei  risultati
          delle ricerche. 
              8. Il Ministero  della  sanita',  nell'esercizio  della
          funzione  di  vigilanza   sull'attuazione   del   programma
          nazionale,     si     avvale      della      collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca sanitaria di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle regioni, sulla base di metodologie di  accreditamento
          qualitativo. 
              9. Anche ai  fini  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dei  Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna   azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n.  122,  tenendo  conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti  e  istituendo  un  registro  dei  Comitati   etici
          operanti nei propri ambiti territoriali. 
              10. Presso il ministero della sanita' e'  istituito  il
          Comitato  etico  nazionale  per  la  ricerca   e   per   le
          sperimentazioni cliniche . Il Comitato: 
                a) segnala, su richiesta  della  Commissione  per  la
          ricerca sanitaria ovvero di altri organi  o  strutture  del
          ministero   della   sanita'   o    di    altre    pubbliche
          amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico  dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
                b) comunica a organi o strutture del ministero  della
          sanita' le priorita' di interesse dei progetti  di  ricerca
          biomedica e sanitaria; 
                c)  coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni  cliniche   multicentriche   di   rilevante
          interesse nazionale, relative a medicinali o a  dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita'; 
                d)    esprime    parere     su     ogni     questione
          tecnico-scientifica ed etica concernente la  materia  della
          ricerca di cui al comma 1 e della  sperimentazione  clinica
          dei medicinali e  dei  dispositivi  medici  che  gli  venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'. 
              11.   Le   regioni   formulano    proposte    per    la
          predisposizione del programma di ricerca sanitaria  di  cui
          al presente articolo, possono assumere  la  responsabilita'
          della realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati,  e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti risultati nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          regionale.". 
          Comma 72: 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  189,  191  e  194
          dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1. (..) - 1-188 (omissis).  -  189.  A  decorrere
          dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei  fondi  per  il
          finanziamento  della   contrattazione   integrativa   delle
          amministrazioni dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le
          Agenzie fiscali di cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, degli enti pubblici non  economici,  inclusi
          gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo
          70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e delle universita', determinato ai sensi delle  rispettive
          normative contrattuali, non puo' eccedere  quello  previsto
          per l'anno 2004 come certificato dagli organi di  controllo
          di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
          3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni ridotto del 10 per cento. 
              190 (omissis); 
              191. L'ammontare  complessivo  dei  fondi  puo'  essere
          incrementato degli importi  fissi  previsti  dai  contratti
          collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti  nei
          fondi dell'anno 2004. 
              192-193 (omissis); 
              194.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2006,    le
          amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento  della
          contrattazione integrativa, tengono conto dei  processi  di
          rideterminazione delle dotazioni organiche e degli  effetti
          delle limitazioni in materia di assunzioni di  personale  a
          tempo indeterminato. 
              (omissis).». 
          Comma 74: 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  10  a  13
          dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 78  del  2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti). - 1-9 (omissis). 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
          comma 90, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale
          percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per i  comuni  che,  allo  scopo  di
          assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di  tutti
          i  servizi  generali  comunali   in   ambiti   territoriali
          adeguati, si costituiscono  in  un'unione  ai  sensi  dell'
          articolo 32 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'articolo  3,  comma  94,  lettera  b),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              (omissis).». 
          Comma 76: 
              - Si riporta il testo del  comma  174  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)  »,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. (...). 1-173 (omissis). -  174.  Al  fine  del
          rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione,
          ove si prospetti sulla base  del  monitoraggio  trimestrale
          una  situazione  di  squilibrio,  adotta  i   provvedimenti
          necessari. Qualora dai dati  del  monitoraggio  del  quarto
          trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del
          quale non sono stati  adottati  i  predetti  provvedimenti,
          ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di  cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
          il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione
          a provvedervi entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
          quello di riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,
          entro  i  successivi  trenta  giorni  il  presidente  della
          regione, in qualita' di commissario  ad  acta,  approva  il
          bilancio di esercizio consolidato  del  Servizio  sanitario
          regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
          adotta i necessari provvedimenti per il  suo  ripianamento,
          ivi inclusi gli aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario regionale fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello in  corso,  il  divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per il  medesimo  periodo  e,  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli. 
              (omissis).». 
          Comma 77: 
              - Si riporta il testo del  comma  180  dell'articolo  1
          della citata legge  n.  311  del  2004  (legge  finanziaria
          2005): 
              «Art. 1. (...). - 1-179 (omissis). -  180.  La  regione
          interessata, nelle ipotesi indicate  ai  commi  174  e  176
          nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004  e
          precedenti,  anche   avvalendosi   del   supporto   tecnico
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,  procede  ad
          una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un  programma
          operativo di riorganizzazione,  di  riqualificazione  o  di
          potenziamento del Servizio sanitario regionale,  di  durata
          non superiore  al  triennio.  I  Ministri  della  salute  e
          dell'economia  e  delle  finanze  e  la   singola   regione
          stipulano apposito accordo  che  individui  gli  interventi
          necessari per il perseguimento  dell'equilibrio  economico,
          nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza  e  degli
          adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma  173.  La
          sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la
          riattribuzione  alla  regione  interessata   del   maggiore
          finanziamento  anche  in  maniera  parziale   e   graduale,
          subordinatamente alla verifica della  effettiva  attuazione
          del programma. 
              (omissis).». 
          Comma 79: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
              «Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al
          lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 80: 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  796,  lettera  b,
          dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 (finanziaria
          2007): 
              «Art. 1 (...) 1-795 (omissis) - 796  Per  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
          attuazione del protocollo di  intesa  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          un patto nazionale per la salute sul  quale  la  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
          28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
              a) (omissis); 
              b) e' istituito per il  triennio  2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano.  L'accesso  alle
          risorse  del  Fondo  di  cui  alla  presente   lettera   e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
          di  rientro  dai  disavanzi.  Il  piano  di  rientro   deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
          marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005.
          Tale accesso presuppone che  sia  scattata  formalmente  in
          modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento  ai
          livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e dell'aliquota  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  fatte  salve   le
          aliquote ridotte disposte  con  leggi  regionali  a  favore
          degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte  o
          professione, che abbiano denunciato richieste  estorsive  e
          per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  come
          integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono  vincolanti  per
          la   regione   che   ha   sottoscritto   l'accordo   e   le
          determinazioni in esso previste possono comportare  effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in   materia   di
          programmazione sanitaria. Il  Ministero  della  salute,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          assicura l'attivita' di  affiancamento  delle  regioni  che
          hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma  180,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  comprensivo  di  un
          Piano  di  rientro  dai  disavanzi,   sia   ai   fini   del
          monitoraggio  dello  stesso,  sia   per   i   provvedimenti
          regionali da sottoporre a preventiva approvazione da  parte
          del Ministero della salute e del Ministero dell'economia  e
          delle finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi  nelle
          singole  regioni  con  funzioni  consultive   di   supporto
          tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale  di  verifica  e
          controllo sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'art.  1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              c)-z) (omissis).». 
          Comma 82: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  recante  «Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»: 
              «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  attuazione  dei
          piani di rientro dai deficit sanitari). -  1.  Al  comma  2
          dell'art. 4 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  nel  primo  periodo  le  parole  da:  «,  con  la
          facolta'»  fino  a:  «delle   aziende   ospedaliere»   sono
          soppresse; 
                b) dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
          «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano  di
          rientro,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione dell'incarico  commissariale.  Il
          commissario puo' avvalersi dei  subcommissari  anche  quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
          locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico  pubblici  e  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo   restando   il
          trattamento economico in godimento,  la  sospensione  dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore, e l'assegnazione ad  altro  incarico  fino  alla
          durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
          scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»; 
                c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Gli
          eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono
          a carico della regione interessata, che  mette  altresi'  a
          disposizione del commissario il personale, gli uffici  e  i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sono determinati i  compensi  degli  organi  della
          gestione commissariale. Le regioni provvedono  ai  predetti
          adempimenti utilizzando le  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
              2. In  favore  delle  regioni  che  hanno  sottoscritto
          accordi in applicazione dell'art. 1, comma 180, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  e
          nelle quali, ai sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'  stato  nominato  il
          commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro,
          puo' essere autorizzata, con  deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  del
          maggior finanziamento condizionato alla  verifica  positiva
          degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8
          dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra  lo
          Stato e la singola regione.  L'autorizzazione  puo'  essere
          deliberata  qualora  si  siano   verificate   le   seguenti
          condizioni: 
                a) si sia manifestata, in conseguenza  della  mancata
          erogazione  del  maggior  finanziamento  condizionato  alla
          verifica positiva  degli  adempimenti,  una  situazione  di
          emergenza finanziaria regionale tale da  compromettere  gli
          impegni finanziari assunti dalla  regione  stessa,  nonche'
          l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
          con possibili gravi ripercussioni sistemiche; 
                b)siano stati adottati, da parte del  commissario  ad
          acta,  entro  il  termine  indicato  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  provvedimenti  significativi  in
          termini  di  effettiva  e  strutturale   correzione   degli
          andamenti della spesa, da verificarsi da parte  del  tavolo
          di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
          la verifica dei livelli essenziali di  assistenza,  di  cui
          rispettivamente agli articoli 9 e 12  della  citata  intesa
          del 23 marzo 2005. 
              3. Le somme erogate alla regione ai sensi del  comma  2
          si intendono erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono
          oggetto  di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti   a
          qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano  di
          rientro  nella  dimensione  finanziaria   stabilita   nello
          stesso. Con deliberazione del Consiglio dei  Ministri  sono
          stabiliti l'entita',  la  tempistica  e  le  modalita'  del
          predetto  recupero,  in  relazione  ai  mancati   obiettivi
          regionali. 
              4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, il comma 4 e' abrogato; 
                b) all'art.  5,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione
          del consiglio di  amministrazione  dell'istituto  "Giannina
          Gaslini" di Genova, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 269.». 
              5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura
          degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
          cui all'art. 61, comma  19,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  il  livello  del  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale    al    quale    concorre
          ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434  milioni  di
          euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e  21
          del medesimo art. 61 operano con effetto dall'anno 2010.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6-bis  del  citato
          decreto-legge 185 del 2008: 
              «Art.  6-bis  (Disposizioni  in  materia  di  disavanzi
          sanitari). - 1. L'art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  trova  applicazione,  su
          richiesta delle regioni interessate,  alle  condizioni  ivi
          previste, anche  nei  confronti  delle  regioni  che  hanno
          sottoscritto accordi in  applicazione  dell'art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni, e nelle  quali  non  e'  stato  nominato  il
          commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro.
          L'autorizzazione di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
          deliberata a condizione che la  regione  interessata  abbia
          provveduto alla copertura del disavanzo  sanitario  residuo
          con risorse di  bilancio  idonee  a  congrue  entro  il  31
          dicembre dell'esercizio interessato. 
              2. Le somme erogate alla regione ai sensi del  comma  1
          si intendono erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono
          oggetto  di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti   a
          qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non  attui
          il piano di rientro nella dimensione finanziaria  stabilita
          nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei  ministri
          sono stabiliti l'entita', i  termini  e  le  modalita'  del
          predetto  recupero,  in  relazione  ai  mancati   obiettivi
          regionali. 
              3. Ai fini del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
          con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per  le  quali
          si e' verificato il mancato raggiungimento degli  obiettivi
          programmati     di     risanamento      e      riequilibrio
          economico-finanziario contenuti nello  specifico  piano  di
          rientro  dei  disavanzi  sanitari,   di   cui   all'accordo
          sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  non
          si applicano le misure previste  dall'art.  1,  comma  796,
          lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, limitatamente all'importo corrispondente a quello  per
          il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008,
          misure  di  copertura  di  bilancio  idonee  e  congrue   a
          conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
          il medesimo anno, fermo restando quanto previsto  dall'art.
          4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e
          successive modificazioni.». 
          Comma 83: 
              -  Il  testo  dell'art.  120  della   Costituzione   e'
          riportato nelle note al comma 79 del presente articolo. 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge
          e' riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 84: 
              -  Il  testo  dell'art.  120  della   Costituzione   e'
          riportato nelle note al comma 79 del presente articolo. 
          Comma 85: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale»: 
              «Art.  4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica  e
          monitoraggio dei singoli Piani di rientro,  effettuato  dal
          Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  dal   Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, di cui rispettivamente agli  articoli  12  e  9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  si
          prefiguri il mancato rispetto da parte della regione  degli
          adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione  alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e nei tempi ivi programmati, in funzione  degli  interventi
          di risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e  di
          riorganizzazione del  sistema  sanitario  regionale,  anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica  e  dei
          livelli essenziali delle  prestazioni,  ferme  restando  le
          disposizioni di cui all'art.  1,  comma  796,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie  locali,  diffida  la  regione  ad
          adottare entro quindici giorni tutti  gli  atti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi  e   gestionali   idonei   a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  previsti  nel
          Piano. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione dell'incarico  commissariale.  Il
          commissario puo' avvalersi dei  subcommissari  anche  quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
          locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico  pubblici  e  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo   restando   il
          trattamento economico in godimento,  la  sospensione  dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore, e l'assegnazione ad  altro  incarico  fino  alla
          durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
          scadenza del rapporto con l'ente  del  servizio  sanitario.
          Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione  commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sono determinati i  compensi  degli  organi  della
          gestione commissariale. Le regioni provvedono  ai  predetti
          adempimenti utilizzando le  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              2-bis.  I  crediti  interessati  dalle   procedure   di
          accertamento e riconciliazione del debito pregresso  al  31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di rientro dai deficit sanitari di cui  all'art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali  sia
          stata fatta la richiesta ai creditori  della  comunicazione
          di informazioni, entro un  termine  definito,  sui  crediti
          vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque  anni  dalla
          data  in  cui  sono  maturati,  e  comunque  non  prima  di
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  qualora,  alla
          scadenza  del  termine  fissato,  non  sia   pervenuta   la
          comunicazione richiesta. A decorrere  dal  termine  per  la
          predetta comunicazione, i crediti di cui al presente  comma
          non producono interessi.». 
          Comma 86: 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 88: 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 89: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1284 del codice civile: 
              «Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio  degli
          interessi legali e' determinato in misura  pari  all'1  per
          cento in  ragione  d'anno.  Il  Ministro  del  tesoro,  con
          proprio decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana non  oltre  il  15  dicembre  dell'anno
          precedente a  quello  cui  il  saggio  si  riferisce,  puo'
          modificarne  annualmente  la   misura,   sulla   base   del
          rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di  durata
          non superiore a  12  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
          inflazione  registrato  nell'anno.  Qualora  entro  il   15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo  [c.c.  1224,
          1652, 1714, 1720, 1866, 1950]. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale.». 
          Comma 90: 
              - La delibera CIPE 1/2009 del 6 marzo 2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  reca
          «Aggiornamento   della    dotazione    del    fondo    aree
          sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai  programmi
          strategici regionali, interregionali e  agli  obiettivi  di
          servizio e modifica della delibera 166/2007.». 
          Comma 91: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
              - Il testo vigente del comma 796, lettera b,  dell'art.
          1 della citata legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007)  e'
          riportato nelle note al comma 80 del presente articolo. 
          Comma 93: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
          Comma 94: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.  154
          del 2008 e' riportato nelle note al comma 82  del  presente
          articolo. 
              - Il testo dell'art. 6-bis del citato decreto-legge  n.
          185 del 2008 e'  riportato  nelle  note  al  comma  82  del
          presente articolo. 
          Comma 97: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
          Comma 98: 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  796,  lettera
          e), della citata legge n. 296 del 2006  (legge  finanziaria
          2007): 
              «Art. 1 (...) - 1-795 (omissis). - 796.  Per  garantire
          il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
          degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il   triennio
          2007-2009, in attuazione del protocollo di  intesa  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano per un patto nazionale per la salute sul  quale  la
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  nella
          riunione del 28 settembre  2006,  ha  espresso  la  propria
          condivisione: 
              a)-d) (omissis). 
              e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi  nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino  all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005   della
          copertura  derivante   dall'incremento   automatico   delle
          aliquote, di cui all'art. 1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b) del  pre-sente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico per la verifica degli adempimenti di  cui  all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005. 
              f)-z) (omissis)». 
          Comma 99: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile»: 
              «Art. 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
          di spesa  sanitaria).  -  1.  Al  fine  di  conseguire  una
          razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: 
                a) il prezzo al pubblico dei  medicinali  equivalenti
          di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001,  n.  405,  e  successive  modificazioni,  e'
          ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo  giorno
          successivo a quello della data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2009.  La  riduzione
          non si applica ai  medicinali  originariamente  coperti  da
          brevetto o che abbiano usufruito di  licenze  derivanti  da
          tale brevetto, ne' ai medicinali il cui  prezzo  sia  stato
          negoziato successivamente al  30  settembre  2008.  Per  un
          periodo di dodici mesi a partire dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione
          delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il
          Servizio   sanitario   nazionale   nel    procedere    alla
          corresponsione  alle  farmacie   di   quanto   dovuto   per
          l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del
          valore  degli  extra   sconti   praticati   dalle   aziende
          farmaceutiche nel corso  dell'anno  2008,  una  quota  pari
          all'1,4 per cento calcolata  sull'importo  al  lordo  delle
          eventuali quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico
          dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
          Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009  in  due  rate
          annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
          annuo in regime di Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          dell'imposta sul valore aggiunto,  inferiore  a  258.228,45
          euro. A tale fine le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  adottano  le  necessarie  disposizioni
          entro il 30 giugno 2009; 
                b) per i medicinali equivalenti di  cui  all'art.  7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e successive  modificazioni,  con  esclusione
          dei medicinali originariamente coperti da  brevetto  o  che
          abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
          quote di spettanza sul prezzo di  vendita  al  pubblico  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
          periodo del comma 40 dell'art. 1 della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, sono  cosi'  rideterminate:  per  le  aziende
          farmaceutiche 58,65 per cento, per  i  grossisti  6,65  per
          cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota
          dell'8 per cento e' ridistribuita fra  i  farmacisti  ed  i
          grossisti secondo le regole di mercato  ferma  restando  la
          quota minima per la farmacia del 26,7  per  cento.  Per  la
          fornitura dei medicinali equivalenti  di  cui  all'art.  7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di  spettanza
          previste dal primo periodo della  presente  lettera,  anche
          mediante cessione di quantitativi  gratuiti  di  farmaci  o
          altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita'   da
          stabilirsi con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze: 
                  1)  per  l'azienda  farmaceutica,   la   riduzione,
          mediante determinazione dell'AIFA, del  20  per  cento  del
          prezzo  al   pubblico   dei   farmaci   interessati   dalla
          violazione,  ovvero,  in   caso   di   reiterazione   della
          violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo; 
                  2)  per  il  grossista,  l'obbligo  di  versare  al
          Servizio sanitario  regionale  una  somma  pari  al  doppio
          dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero,  in  caso  di
          reiterazione della violazione, pari al  quintuplo  di  tale
          importo; 
                  3) per la farmacia, l'applicazione  della  sanzione
          pecuniaria amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila
          euro. In caso di reiterazione della violazione  l'autorita'
          amministrativa competente puo' ordinare la  chiusura  della
          farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni; 
                c) il tetto di spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'  rideterminato
          nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009. 
              2. Le economie derivanti dall'attuazione  del  presente
          art. a favore delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  valutate  in  30
          milioni di euro,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinate agli interventi di cui  al
          comma 3, lettera a). 
              3. Le complessive economie derivanti  per  l'anno  2009
          dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: 
                a)  alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dagli
          interventi  urgenti  conseguenti  agli  eccezionali  eventi
          sismici che hanno interessato la  regione  Abruzzo  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
          3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a  380  milioni
          di euro; 
                b) fino ad un importo massimo di 40 milioni  di  euro
          all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento  di
          cui all'art. 1, comma  796,  lettera  b),  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  in  funzione   delle   emergenti
          difficolta' per il completamento ed il  consolidamento  del
          Piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  regione
          Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da  operarsi  da
          parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi  dell'art.
          4, comma 2 del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222. 
              4.     L'azienda      titolare      dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio di  un  medicinale  di  cui  e'
          scaduto  il  brevetto,  ovvero  di  un  medicinale  che  ha
          usufruito di una licenza del brevetto  scaduto,  puo',  nei
          nove mesi  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta    Ufficiale     della     Repubblica     italiana
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del  primo
          medicinale equivalente, ridurre il prezzo al  pubblico  del
          proprio farmaco, purche' la differenza tra il nuovo  prezzo
          e quello  del  corrispondente  medicinale  equivalente  sia
          superiore a 0,50 euro  per  i  farmaci  il  cui  costo  sia
          inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali  in
          confezione monodose, sia superiore a 1 euro per  i  farmaci
          il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o  pari  a
          10 euro, sia superiore a 1,50 euro per  i  farmaci  il  cui
          costo sia superiore a 10 euro. 
              5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui  al
          comma  1,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale cui concorre ordinariamente  lo  Stato,
          di cui all'art. 79, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e'  rideterminato  in  diminuzione
          dell'importo di  380  milioni  di  euro  per  l'anno  2009.
          Conseguentemente,  il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione   economica   (CIPE)    nell'adozione    del
          provvedimento deliberativo di  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie per il Servizio  sanitario  nazionale  relativo
          all'anno 2009 a  seguito  della  relativa  Intesa  espressa
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          26 febbraio 2009, provvede, su proposta  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare
          le  conseguenti  variazioni  alle  tabelle  allegate   alla
          proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali del 6 marzo 2009.». 
          Comma 100: 
              - Si riporta il testo del comma 796, lettera  t)  della
          citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. (..) - 1-795 (omissis). - 796.  Per  garantire
          il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
          degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il   triennio
          2007-2009, in attuazione del protocollo di  intesa  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano per un patto nazionale per la salute sul  quale  la
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  nella
          riunione del 28 settembre  2006,  ha  espresso  la  propria
          condivisione: 
                a)-s) (omissis). 
                t) le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti provvisori delle strutture private,  di  cui
          all'art. 8-quater, comma  7,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli  accreditamenti
          definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del  medesimo
          decreto legislativo n. 502 del 1992. 
                u)-z) (omissis)». 
          Comma 101: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  66  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione  digitale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  66  (Carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale dei  servizi).  -  1.  Le  caratteristiche  e  le
          modalita'  per  il   rilascio   della   carta   d'identita'
          elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a  seguito
          della denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del
          quindicesimo anno di eta', sono definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, con il Ministro per  l'innovazione  e
          le tecnologie e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              2. Le caratteristiche e le modalita' per  il  rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono  definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
          pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) all'emissione della carta  nazionale  dei  servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
                b) l'onere economico di produzione e  rilascio  della
          carta nazionale dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole
          amministrazioni che le emettono; 
                c) eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale
          connesse all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino,  sono
          possibili nei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
                d) le pubbliche amministrazioni che  erogano  servizi
          in rete devono  consentirne  l'accesso  ai  titolari  della
          carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente  di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio; 
                e)  la  carta  nazionale  dei  servizi  puo'   essere
          utilizzata anche per i pagamenti informatici  tra  soggetti
          privati  e  pubbliche   amministrazioni,   secondo   quanto
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento del quindicesimo anno di eta',  devono
          contenere: 
                a) i dati identificativi della persona; 
                b) il codice fiscale. 
              4.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono
          contenere, a richiesta dell'interessato ove  si  tratti  di
          dati sensibili: 
                a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
                b) le opzioni di carattere sanitario  previste  dalla
          legge; 
                c) i dati biometrici indicati col decreto di  cui  al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
                d)  tutti  gli  altri   dati   utili   al   fine   di
          razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa  e  i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
                e) le procedure informatiche e  le  informazioni  che
          possono  o  debbono  essere   conosciute   dalla   pubblica
          amministrazione e da  altri  soggetti,  occorrenti  per  la
          firma elettronica. 
              5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale  dei  servizi  possono  essere  utilizzate  quali
          strumenti di autenticazione telematica per  l'effettuazione
          di   pagamenti   tra   soggetti   privati    e    pubbliche
          amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le
          regole tecniche di cui all'art.  71,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia. 
              6. Con decreto del Ministro dell'interno, del  Ministro
          per  l'innovazione  e  le   tecnologie   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche  e  di
          sicurezza  relative  alle   tecnologie   e   ai   materiali
          utilizzati per  la  produzione  della  carta  di  identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta  nazionale  dei  servizi,  nonche'  le  modalita'  di
          impiego. 
              7. Nel rispetto della disciplina generale  fissata  dai
          decreti  di  cui  al  presente   art.   e   delle   vigenti
          disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali,
          le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,    possono    sperimentare    modalita'     di
          utilizzazione dei documenti di cui  al  presente  art.  per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 
              8.  Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate   dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere  realizzate  anche  con  modalita'  elettroniche   e
          contenere  le  funzionalita'  della  carta  nazionale   dei
          servizi per consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 
              8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei
          servizi e le altre  carte  elettroniche  ad  essa  conformi
          possono essere rilasciate anche ai  titolari  di  carta  di
          identita' elettronica.». 
          Comma 102: 
              - Si riporta il testo del comma 1264 dell'art. 1  della
          citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1 (...) 1 - 1263 (omissis). - 1264.  Al  fine  di
          garantire  l'attuazione  dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni  assistenziali  da  garantire   su   tutto   il
          territorio  nazionale  con  riguardo   alle   persone   non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
              (omissis)». 
          Comma 103: 
              - Si riporta il testo del comma 8  dell'art.  20  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali»: 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          1-7  (omissis)  -  8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo
          stanziamento  complessivo  del  Fondo  nazionale   per   le
          politiche sociali e' determinato  dalla  legge  finanziaria
          con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni,  assicurando  comunque  la  copertura  delle
          prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 65 della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  «Misure  di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari  con  almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto dal  1°  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          18 anni, che risultino in possesso  di  risorse  economiche
          non superiori al valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica (ISE), di cui al  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni  annue  con
          riferimento a nuclei familiari con  cinque  componenti,  e'
          concesso un assegno sulla base di quanto indicato al  comma
          3. Per nuclei  familiari  con  diversa  composizione  detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109 del 1998 , tenendo anche conto delle maggiorazioni  ivi
          previste. 
              2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le  somme
          indicate al comma 5, con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1   e'   corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei  requisiti  economici
          di cui al presente art. sono rivalutati  annualmente  sulla
          base della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente art. e'  istituito  un
          Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la
          cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per  l'anno
          1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e  in  lire  405
          miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   del
          presente    articolo,     inclusa     la     determinazione
          dell'integrazione   dell'ISE,   con   l'indicatore    della
          situazione patrimoniale.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 33,  74  e
          75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art.  33  (Prolungamento  del  congedo).   -   1.   La
          lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
          minore con handicap in situazione di gravita' accertata  ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, hanno diritto al prolungamento fino  a  tre  anni  del
          congedo parentale a  condizione  che  il  bambino  non  sia
          ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
              2. In alternativa al prolungamento del congedo  possono
          essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1. 
              3. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
              4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di  cui
          all'art. 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
          termine del periodo corrispondente alla durata massima  del
          congedo  parentale  spettante  al  richiedente   ai   sensi
          dell'art. 32.». 
              «Art. 74 (Assegno di maternita' di base). - 1. Per ogni
          figlio nato dal 1° gennaio  2001,  o  per  ogni  minore  in
          affidamento preadottivo o  in  adozione  senza  affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70  del  presente  testo  unico,  e'  concesso  un
          assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000. 
              2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono  anche  i
          trattamenti economici di maternita' corrisposti  da  datori
          di lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di
          maternita'. 
              3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista alla data del parto, alle  condizioni  di  cui  al
          comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati
          invitandoli  a  certificare  il  possesso   dei   requisiti
          all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
          nati. 
              4. L'assegno di maternita' di cui al comma  1,  nonche'
          l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza della madre risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con tre componenti. 
              5. Per nuclei familiari con diversa composizione  detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109 del 1998, tenendo anche conto delle  maggiorazioni  ivi
          previste. 
              6. Qualora il trattamento della maternita'  corrisposto
          alle lavoratrici che godono di forme  di  tutela  economica
          della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma  1
          risulti inferiore all'importo di cui al medesimo  comma  1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale. 
              7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al  1°  gennaio
          di ogni anno, sulla base della variazione  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          calcolato dall'ISTAT. 
              8. L'assegno di cui  al  comma  1,  ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'INPS sulla base dei dati forniti dai  comuni,  secondo
          modalita' da definire nell'ambito dei  decreti  di  cui  al
          comma 9. 
              9.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          disposizioni regolamentari per  l'attuazione  del  presente
          articolo. 
              10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
          l'assegno, se non ancora concesso o  erogato,  puo'  essere
          corrisposto al padre o all'adottante del minore. 
              11. Per i procedimenti di concessione  dell'assegno  di
          maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999  al  30
          giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448.  Per  i
          procedimenti  di  concessione  dell'assegno  di  maternita'
          relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000  al  31  dicembre
          2000 continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
          comma 12 dell'art. 49 della  legge  23  dicembre  1999,  n.
          488.». 
              «Art. 75 (Assegno di maternita' per  lavori  atipici  e
          discontinui). - 1. Alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie ovvero in possesso di carta di  soggiorno  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, per le quali sono in  atto  o  sono  stati  versati
          contributi per la tutela previdenziale  obbligatoria  della
          maternita', e' corrisposto, per ogni  figlio  nato,  o  per
          ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione  senza
          affidamento dal  2  luglio  2000,  un  assegno  di  importo
          complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
          cui non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per  la  quota
          differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva  in
          godimento se questa risulta inferiore, quando  si  verifica
          uno dei seguenti casi: 
                a)  quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso  di
          godimento una qualsiasi forma  di  tutela  previdenziale  o
          economica della maternita' e possa far  valere  almeno  tre
          mesi di contribuzione nel periodo che va  dai  diciotto  ai
          nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
          del minore nel nucleo familiare; 
                b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
          perdita  del  diritto   a   prestazioni   previdenziali   o
          assistenziali derivanti dallo svolgimento, per  almeno  tre
          mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
          decreti di cui al comma  5,  e  la  data  della  nascita  o
          dell'effettivo ingresso del minore  nel  nucleo  familiare,
          non  sia  superiore  a  quello  del   godimento   di   tali
          prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi.  Con
          i medesimi decreti e' altresi' definita la data  di  inizio
          del predetto periodo nei casi in  cui  questa  non  risulti
          esattamente individuabile; 
                c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
          di lavoro durante il  periodo  di  gravidanza,  qualora  la
          donna possa  far  valere  tre  mesi  di  contribuzione  nel
          periodo che va dai diciotto ai nove mesi  antecedenti  alla
          nascita.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della  legge
          28 dicembre 2001, n.  448,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002)»: 
              «Art. 39 (Norme a  favore  dei  lavoratori  affetti  da
          talassemia major e drepanocitosi e in materia  di  uso  dei
          farmaci di automedicazione). - 1. I lavoratori  affetti  da
          talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonche'
          talasso-drepanocitosi   e    talassemia    intermedia    in
          trattamento trasfusionale  o  con  idrossiurea,  che  hanno
          raggiunto un'anzianita' contributiva  pari  o  superiore  a
          dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni  di
          eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita'  annuale  di
          importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
          a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
              2. All'onere derivante dal presente articolo,  valutato
          in 1,03 milioni di euro a partire  dall'anno  2002,  si  fa
          fronte a  carico  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
          sociali di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000,  n.
          328.