art. 2 note (parte 3)

           	
				
 
              3. In relazione a quanto previsto dall'art.  85,  comma
          24,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.388,   e   dal
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  sulla
          migliore  informazione  possibile  a  tutela  della  salute
          pubblica, il Ministero  della  salute,  di  intesa  con  le
          imprese  del  settore  farmaceutico   dell'automedicazione,
          promuove una campagna istituzionale al fine di informare  i
          cittadini sul migliore uso dei farmaci  di  automedicazione
          nella cura delle  patologie  minori,  anche  attraverso  il
          ruolo professionale del farmacista, i cui costi  saranno  a
          carico delle imprese del settore.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 131 dell'art. 3
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2004)»: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1-130 (omissis) - 131. All'art. 39,  comma  1,
          della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  dopo  la  parola:
          «drepanocitosi»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'
          talasso-drepanocitosi   e    talassemia    intermedia    in
          trattamento trasfusionale o con idrossiurea,». 
              (omissis).». 
          Comma 104: 
              - Il testo del comma 8 dell'art. 20 della citata  legge
          n. 328 del 2000 e' riportato nelle note al  comma  103  del
          presente articolo. 
          Comma 105: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma  1,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni  urgenti   in   materia   finanziaria»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51  (Trattamento  di  fine  rapporto).  -  1.  Le
          risorse di cui  all'art.  1,  comma  758,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,   concernenti   il   «Fondo   per
          l'erogazione ai lavoratori dipendenti del  settore  privato
          dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.  2120  del
          codice civile», destinate al finanziamento degli interventi
          di cui all'elenco 1 della medesima  legge,  nonche'  quelle
          decorrenti  dall'anno  2010,  sono  versate   dall'I.N.P.S.
          all'apposito capitolo n.  3331  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato.». 
          Comma 106: 
              - Si riporta il testo dell'art.  104  del  testo  unico
          delle leggi costituzionali concernenti lo statuto  speciale
          per  il  Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: 
              «Art. 104. Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme
          del  titolo  VI  e  quelle  dell'art.  13  possono   essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.». 
          Comma 107: 
              - Si riporta il testo degli articoli 69, 73  e  75  del
          citato testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti
          lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del  1972,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 69. - 1. Sono devoluti alla  regione  i  proventi
          delle  imposte  ipotecarie  percette  nel  suo  territorio,
          relative ai beni situati nello stesso. 
              2. Sono altresi'  devolute  alla  regione  le  seguenti
          quote del gettito delle  sottoindicate  entrate  tributarie
          dello Stato, percette nel territorio regionale: 
                a) i nove decimi delle imposte  sulle  successioni  e
          donazioni e sul valore netto globale delle successioni; 
                b) i due decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive   modificazioni,   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
                c) i nove decimi del provento  del  lotto,  al  netto
          delle vincite; 
                d) [abrogata]. 
              Art. 73. - 1. La regione e le province  hanno  facolta'
          di istituire con leggi tributi  propri  in  armonia  con  i
          principi del sistema tributario dello Stato, nelle  materie
          di  rispettiva  competenza.   Le   tasse   automobilistiche
          istituite  con  legge  provinciale  costituiscono   tributi
          propri. 
              1-bis. Le province, relativamente ai  tributi  erariali
          per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in
          ogni  caso  modificare  aliquote  e  prevedere   esenzioni,
          detrazioni e deduzioni purche' nei  limiti  delle  aliquote
          superiori definite dalla normativa statale. 
              Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti
          quote del gettito delle  sottoindicate  entrate  tributarie
          dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: 
                a) i nove decimi  delle  imposte  di  registro  e  di
          bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; 
                b) [abrogata]; 
                c)  i  nove  decimi  dell'imposta  sul  consumo   dei
          tabacchi per le vendite afferenti ai  territori  delle  due
          province; 
                d) i sette decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; 
                e) i nove decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
                f)  i  nove  decimi  del  gettito  dell'accisa  sulla
          benzina, sugli oli  da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas
          petroliferi  liquefatti  per  autotrazione  erogati   dagli
          impianti di distribuzione situati nei territori  delle  due
          province, nonche' i nove decimi delle  accise  sugli  altri
          prodotti energetici ivi consumati; 
                g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
          spettanza regionale o di altri enti pubblici. 
              2. [abrogato].». 
              - Il testo dell'art. 104 citato testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 670 del 1972 e' riportato nelle note al comma
          106 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo vigente del comma  120  dell'art.
          17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante  «Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei procedimenti di decisione e di controllo»: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1-119 (omissis). -  120.  In  deroga  alle  procedure  di
          programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 ,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  consentita
          l'istituzione di una universita' non statale nel territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le   funzioni
          amministrative, relative agli atenei  di  cui  al  presente
          comma, in particolare quelle concernenti gli  statuti  e  i
          regolamenti  didattici,  sono   esercitate   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  80  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  670   del   1972,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  80.  -   1.   Le   province   hanno   competenza
          legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5,  in  materia
          di finanza locale. 
              1-bis. Nelle materie di competenza le province  possono
          istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi  locali
          istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale  puo'
          consentire agli enti locali di modificare le aliquote e  di
          introdurre esenzioni, detrazioni  o  deduzioni  nei  limiti
          delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e
          puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina  statale,
          modalita' di riscossione. 
              1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali
          di tributi erariali che le leggi dello Stato  attribuiscono
          agli enti locali spettano, con riguardo  agli  enti  locali
          del rispettivo territorio,  alle  province.  Ove  la  legge
          statale disciplini l'istituzione di addizionali  tributarie
          comunque  denominate  da  parte  degli  enti  locali,  alle
          relative  finalita'  provvedono  le  province  individuando
          criteri,  modalita'  e  limiti  di  applicazione  di   tale
          disciplina nel rispettivo territorio.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  83  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 670  del  1972,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 83. - La regione, le province ed i  comuni  hanno
          un  proprio  bilancio  per  l'esercizio   finanziario   che
          coincide con  l'anno  solare.  La  regione  e  le  province
          adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato
          in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 
           Comma 108: 
              - Il testo degli articoli 69  e  75  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  670   del   1972,   come
          modificati dalla presente legge sono riportati  nelle  note
          al comma 107 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art.  70  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 670 del 1972: 
              «Art. 70. 1. E'  devoluto  alle  province  il  provento
          dell'imposta erariale, riscossa nei  rispettivi  territori,
          sull'energia elettrica ivi consumata.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 22 della citata
          legge n. 241 del 1997: 
              «Art.  22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli   enti
          destinatari).  -  1.  Entro  il  primo  giorno   lavorativo
          successivo a quello di  versamento  delle  somme  da  parte
          delle  banche  e   di   ricevimento   dei   relativi   dati
          riepilogativi,   un'apposita    struttura    di    gestione
          attribuisce agli enti destinatari le somme  a  ciascuno  di
          essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale  compensazione
          eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'art.  17  puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.». 
          Comma 109: 
              - La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca «Norme per il
          coordinamento della  finanza  della  regione  Trentino-Alto
          Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano  con
          la riforma tributaria». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 maggio
          2009, n. 42, recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  della
          Costituzione»: 
              «Art. 8 (Principi e criteri direttivi  sulle  modalita'
          di esercizio delle competenze legislative e  sui  mezzi  di
          finanziamento). - 1. Al  fine  di  adeguare  le  regole  di
          finanziamento alla diversa natura delle funzioni  spettanti
          alle regioni, nonche' al principio di autonomia di  entrata
          e di spesa fissato  dall'art.  119  della  Costituzione,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo
          i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) classificazione delle spese connesse a materie  di
          competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e  quarto
          comma, della Costituzione nonche' delle  spese  relative  a
          materie di competenza esclusiva statale, in relazione  alle
          quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
          spese sono: 
                  1) spese riconducibili al  vincolo  dell'art.  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
                  2) spese non riconducibili al  vincolo  di  cui  al
          numero 1); 
                  3) spese finanziate con i contributi speciali,  con
          i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
          nazionali di cui all'art. 16; 
                b) definizione  delle  modalita'  per  cui  le  spese
          riconducibili alla lettera a), numero 1), sono  determinate
          nel  rispetto  dei  costi  standard  associati  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
          piena collaborazione con le regioni e gli enti  locali,  da
          erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza  su
          tutto il territorio nazionale; 
                c) definizione delle modalita' per cui per  la  spesa
          per il  trasporto  pubblico  locale,  nella  determinazione
          dell'ammontare del  finanziamento,  si  tiene  conto  della
          fornitura di un livello adeguato del servizio su  tutto  il
          territorio nazionale nonche' dei costi standard; 
                d) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  1),  sono  finanziate  con  il
          gettito, valutato ad aliquota e base  imponibile  uniformi,
          di tributi propri derivati, di cui all' art.  7,  comma  1,
          lettera   b),   numero   1),   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  della
          compartecipazione  regionale  all'IVA  nonche'  con   quote
          specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
          nelle predette condizioni  il  finanziamento  integrale  in
          ciascuna regione; in via transitoria, le spese  di  cui  al
          primo  periodo  sono  finanziate  anche  con   il   gettito
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
          fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
                e) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  2),  sono  finanziate  con  il
          gettito dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
          e con quote del fondo perequativo di cui all'art. 9; 
                f)soppressione dei trasferimenti statali  diretti  al
          finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
          e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere  sulle
          rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; 
                g) definizione delle modalita' per  cui  le  aliquote
          dei  tributi  e  delle   compartecipazioni   destinati   al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
          ad  assicurare  il  pieno  finanziamento   del   fabbisogno
          corrispondente ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,
          valutati secondo quanto previsto dalla lettera b),  in  una
          sola regione; definizione, altresi',  delle  modalita'  per
          cui  al  finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo  di
          cui all'art. 9; 
                h) definizione  delle  modalita'  per  cui  l'importo
          complessivo   dei   trasferimenti   statali   diretti    al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          2), fatta eccezione per  quelli  gia'  destinati  al  fondo
          perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti  a  valere
          sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito  derivante
          dall'aliquota   media   di   equilibrio    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
          nuovo  valore  dell'aliquota  deve  essere  stabilito   sul
          livello  sufficiente  ad  assicurare  al  complesso   delle
          regioni  un  ammontare  di  risorse  tale   da   pareggiare
          esattamente   l'importo   complessivo   dei   trasferimenti
          soppressi; 
                i) definizione delle modalita'  per  cui  agli  oneri
          delle  funzioni  amministrative  eventualmente   trasferite
          dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
          Costituzione, si provvede con adeguate forme  di  copertura
          finanziaria coerenti con i principi della presente legge  e
          secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
          2003, n. 131, e successive modificazioni. 
              2. Nelle  forme  in  cui  le  singole  regioni  daranno
          seguito  all'intesa   Stato-regioni   sull'istruzione,   al
          relativo finanziamento si provvede secondo quanto  previsto
          dal presente art. per le spese riconducibili  al  comma  1,
          lettera a), numero 1). 
              3. Nelle spese di cui al comma 1,  lettera  a),  numero
          1), sono comprese quelle per la  sanita',  l'assistenza  e,
          per  quanto  riguarda  l'istruzione,  le   spese   per   lo
          svolgimento delle funzioni amministrative  attribuite  alle
          regioni dalle norme vigenti.». 
          Comma 110: 
              - Si riporta il testo dell'art. 334  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209: 
              «Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei
          veicoli e dei natanti). - 1. Sui premi delle  assicurazioni
          per la responsabilita' civile per  i  danni  causati  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si  applica
          un contributo,  sostitutivo  delle  azioni  spettanti  alle
          Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a  carico
          del   Servizio   sanitario   nazionale,    nei    confronti
          dell'impresa  di  assicurazione,   del   responsabile   del
          sinistro o dell'impresa designata, per  il  rimborso  delle
          prestazioni erogate ai danneggiati dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti. 
              2.  Il  contributo  si  applica,   con   aliquota   del
          diecivirgolacinque per cento, sui premi  incassati  e  deve
          essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
          L'impresa di assicurazione  ha  diritto  di  rivalersi  nei
          confronti del contraente per l'importo del contributo. 
              3.  Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei   premi
          soggetti  al  contributo,  per  la  riscossione  e  per  le
          relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre  1961,  n.
          1216, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto del Ministro  delle  finanze  14  dicembre
          1998,  n.  457,  reca  «Regolamento   recante   norme   per
          l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle
          imposte sulle assicurazioni,  ai  sensi  dell'art.  60  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.». 
          Comma 111: 
              - L'art. 75-bis del  citato  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 670 del 1972, e' stato introdotto  dal  comma
          107 del presente articolo. 
          Comma 113: 
              - Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n.  434,  reca
          «Norme di attuazione dello statuto speciale per la  regione
          Trentino-Alto Adige recanti modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,
          n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
          Bolzano.». 
          Comma 114: 
              - Si riporta il testo dell'art.  78  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 670 del 1972: 
              «Art. 78. 1. Allo scopo di adeguare  le  finanze  delle
          province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
          all'esercizio delle  funzioni  stabilite  dalla  legge,  e'
          devoluta alle stesse una  quota  non  superiore  a  quattro
          decimi  del  gettito  dell'imposta  sul   valore   aggiunto
          relativa   all'importazione   riscossa    nel    territorio
          regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per  cento
          alla provincia di Trento e del 53 per cento alla  provincia
          di  Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo   di
          destinazione  a  scopi  determinati,  fermo   restando   il
          disposto dell'art. 15 dello statuto  e  relativa  norma  di
          attuazione. 
              2. Nella determinazione di  detta  quota  sara'  tenuto
          conto,  in  base  ai  parametri  della  popolazione  e  del
          territorio, anche delle spese per gli  interventi  generali
          dello Stato disposti nella restante  parte  del  territorio
          nazionale  negli  stessi  settori   di   competenza   delle
          province. La quota sara'  stabilita  annualmente  d'accordo
          fra il Governo e il Presidente della Provincia.». 
          Comma 115: 
              - Il testo della legge provinciale 16 giugno  2006,  n.
          3, recante «Norme in materia di governo dell'autonomia  del
          Trentino»   e'   pubblicata   nel   Bollettino    ufficiale
          Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26,  supplemento  n.
          3. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  74  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo
          unico delle imposte sui redditi»: 
              «Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
          autonomo, anche se  dotati  di  personalita'  giuridica,  i
          comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni  e  gli
          enti gestori di demanio collettivo, le  comunita'  montane,
          le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 
              2.   Non   costituiscono    esercizio    dell'attivita'
          commerciale: 
                a) l'esercizio di funzioni statali da parte  di  enti
          pubblici; 
                b)   l'esercizio    di    attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie locali». 
          Comma 122: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              «Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e  libero  ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  16  e  17
          del  citato  testo   unico   delle   leggi   costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670
          del 1972: 
              «Art. 16. Nelle materie  e  nei  limiti  entro  cui  la
          regione o la provincia puo' emanare norme  legislative,  le
          relative   potesta'    amministrative,    che    in    base
          all'ordinamento preesistente erano  attribuite  allo  Stato
          sono  esercitate  rispettivamente  dalla  regione  e  dalla
          provincia. 
              Restano ferme le attribuzioni delle province  ai  sensi
          delle  leggi  in  vigore,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente statuto. 
              Lo  Stato  puo'  inoltre  delegare,  con  legge,   alla
          regione, alla provincia e ad  altri  enti  pubblici  locali
          funzioni proprie della sua  amministrazione.  In  tal  caso
          l'onere delle spese per l'esercizio delle  funzioni  stesse
          resta a carico dello Stato. 
              La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche
          se  conferita  con  la  presente   legge,   potra'   essere
          modificata   o   revocata   con   legge   ordinaria   della
          Repubblica.». 
              «Art. 17. Con legge dello Stato puo' essere  attribuita
          alla regione e alle province la potesta' di  emanare  norme
          legislative per servizi relativi a  materie  estranee  alle
          rispettive competenze previste dal presente statuto.». 
          Comma 127: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti
          per salvaguardare il potere  di  acquisto  delle  famiglie,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Esenzione ICI prima casa). -  1.  A  decorrere
          dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
          del soggetto passivo. 
              2.  Per  unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
          principale  del  soggetto   passivo   si   intende   quella
          considerata  tale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,  nonche'
          quelle ad esse assimilate  dal  comune  con  regolamento  o
          delibera comunale vigente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, ad eccezione di quelle  di  categoria
          catastale A1, A8 e A9 per le quali continua  ad  applicarsi
          la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato
          decreto n. 504 del 1992. 
              3. L'esenzione si applica altresi'  nei  casi  previsti
          dall'art. 6, comma 3-bis,  e  dall'art.  8,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  n.  504  del   1992,   e   successive
          modificazioni; sono conseguentemente abrogati  il  comma  4
          dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
          decreto n. 504 del 1992. 
              4. La minore imposta che deriva  dall'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2008,  e'  rimborsata  ai  singoli  comuni,   in
          aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8  del
          decreto legislativo n. 504 del 1992,  introdotto  dall'art.
          1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  A  tale
          fine, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno
          l'apposito fondo e' integrato di un importo pari  a  quanto
          sopra stabilito a decorrere dall'anno  2008.  Relativamente
          alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni
          Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a  favore
          dei citati  enti,  che  provvedono  all'attribuzione  delle
          quote dovute ai comuni  compresi  nei  loro  territori  nel
          rispetto degli statuti speciali e delle relative  norme  di
          attuazione. 
              4-bis. Per  l'anno  2008,  il  Ministero  dell'interno,
          fatti  salvi  eventuali   accordi   intervenuti   in   data
          precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
          locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, ripartisce
          e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale,  a
          titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso  loro
          spettante, come determinato ai sensi del comma 4. 
              4-ter.   In   sede   di   prima   applicazione,    fino
          all'erogazione effettiva di quanto spettante  a  titolo  di
          acconto a ciascun comune  ai  sensi  del  comma  4-bis,  il
          limite dei tre dodicesimi di cui all' art.  222  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
          maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta
          comunale sugli immobili determinatosi,  per  effetto  delle
          norme di cui ai commi da 1 a  4,  a  favore  delle  singole
          amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. 
              5. 
              6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della  legge  n.  244
          del 2007 sono abrogati. 
              6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni
          di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento  alle
          fattispecie  di  cui  al  comma  2,   non   si   fa   luogo
          all'applicazione  di  sanzioni  nei  casi   di   omesso   o
          insufficiente  versamento  della  prima  rata  dell'imposta
          comunale  sugli  immobili,  relativa   all'anno   2008,   a
          condizione che il contribuente provveda  ad  effettuare  il
          versamento entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino alla definizione dei contenuti del  nuovo  patto  di
          stabilita'  interno,  in  funzione  della  attuazione   del
          federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle  regioni  e
          degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,  delle
          addizionali, delle aliquote ovvero delle  maggiorazioni  di
          aliquote di tributi ad  essi  attribuiti  con  legge  dello
          Stato. Sono fatte  salve,  per  il  settore  sanitario,  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per  gli
          enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni  gia'  previsti
          dallo  schema  di   bilancio   di   previsione   presentato
          dall'organo    esecutivo    all'organo    consiliare    per
          l'approvazione nei termini fissati ai sensi  dell'art.  174
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267. Resta fermo che continuano comunque ad  applicarsi  le
          disposizioni relative al  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno, di cui ai commi  669,  670,  671,  672,
          691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. Le sezioni regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti verificano il rispetto delle disposizioni di  cui  al
          presente comma, riferendo l'esito di  tali  controlli  alle
          sezioni riunite in sede di controllo, ai fini  del  referto
          per il coordinamento del sistema di  finanza  pubblica,  ai
          sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, come modificato, da ultimo, dall'art. 3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla  sezione
          delle autonomie. 
              7-bis. I comuni che  abbiano  in  corso  di  esecuzione
          rapporti di concessione  del  servizio  di  accertamento  e
          riscossione dell'imposta comunale  sugli  immobili  possono
          rinegoziare   i    contratti    in    essere,    ai    fini
          dell'accertamento e della  riscossione  di  altre  entrate,
          compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
          prestazione di servizi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge n. 154 del 2008: 
              «Art. 2 (Disposizioni di salvaguardia  degli  equilibri
          di bilancio degli  enti  locali).  -  1.  Per  l'anno  2008
          conservano validita' i dati certificati dai singoli  comuni
          in base al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in data 17 marzo 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato  ai  sensi  dei
          commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286,  come  modificato  dall'art.  3  del
          decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              2. Per l'anno 2008, in deroga all'art.  179  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
          sono autorizzati ad accertare convenzionalmente,  a  titolo
          di trasferimenti erariali, l'importo pari  alla  differenza
          tra i minori contributi ordinari comunicati  ed  attribuiti
          dal Ministero  dell'interno  e  derivanti  dalla  riduzione
          operata  sul  fondo  ordinario  in  base  al  decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre
          2007, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  302  del  31  dicembre  2007,  e   l'importo
          attestato dal singolo ente con la certificazione di cui  al
          comma 1. 
              3.  Il  Ministero  dell'interno  determina  il   minore
          contributo di cui al comma 2, utilizzando  prioritariamente
          i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1  e,  per
          la parte residua, operando una riduzione proporzionale  dei
          contributi ordinari spettanti per l'esercizio. 
              4.  Gli  importi  residui  convenzionalmente  accertati
          rilevano  ai  fini  della  determinazione   del   risultato
          contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del citato
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
              5.  Per  l'anno  2008,  ai  soli  fini  del  patto   di
          stabilita' interno, per i comuni tenuti al  rispetto  delle
          disposizioni in materia gli importi comunicati  di  cui  al
          comma 2  sono  considerati  convenzionalmente  accertati  e
          riscossi nell'esercizio di competenza. 
              6.  La  certificazione  da  trasmettere  al   Ministero
          dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei
          comuni dall'art. 77-bis, comma  32,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere  sottoscritta  dal
          responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario  comunale
          e dall'organo di revisione. 
              7. La certificazione di cui al comma  6  e'  trasmessa,
          per la verifica della veridicita', alla  Corte  dei  conti,
          che a tale  fine  puo'  avvalersi  anche  della  competente
          Agenzia del territorio. 
              8. In sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita'
          per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni  di
          euro  a  titolo   di   regolazione   contabile   pregressa.
          All'erogazione  si  provvede  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e  modalita'
          di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
          Comma 128: 
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge  n.  93  del  2008,  come  modificato   dalla
          presente legge, e' riportato nelle note al  comma  127  del
          presente articolo. 
          Comma 129: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  recante
          «Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario»: 
              «Art.7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il
          finanziamento di interventi urgenti  e  indifferibili,  con
          particolare riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli
          interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
          istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  1  del
          decreto-legge   23   novembre   2009,   n.   168,   recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  acconti  di  imposta,
          nonche' di trasferimenti erariali ai comuni»: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1-4 (omissis) - Alle minori entrate derivanti
          dal presente articolo, valutate in 3.716  milioni  di  euro
          per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle  entrate
          derivanti dall'art.  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale
          fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8  del
          citato art. 13-bis, e' versata nell'anno 2009  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione  del  Fondo
          previsto dall'art. 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e'  incrementata,  per
          l'anno 2010, di 3.716 milioni  di  euro,  cui  si  provvede
          mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per   l'anno
          medesimo, derivanti dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          citato  decreto-legge  185  del   1998,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
          Comma 130: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
          novembre 2008,  n.  185  recante  «Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 (Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo
          per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
          sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
          2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
          2011 e di 54 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2012,
          nei limiti delle quali e' riconosciuto  l'accesso,  secondo
          le modalita' e i criteri  di  priorita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti  di  tutela
          del  reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,   ivi
          includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
          e degli assegni al nucleo familiare,  nonche'  all'istituto
          sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2: 
                a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione   non
          agricola con requisiti normali di cui  all'art.  19,  primo
          comma, del regio decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n.  1272,  e  successive  modificazioni  per  i  lavoratori
          sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano  in
          possesso dei requisiti di cui al predetto  art.  19,  primo
          comma e subordinatamente ad un intervento integrativo  pari
          almeno alla misura  del  venti  per  cento  dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione collettiva compresi quelli di  cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni. La durata massima del trattamento
          non puo' superare novanta  giornate  annue  di  indennita'.
          Quanto previsto dalla presente lettera non  si  applica  ai
          lavoratori   dipendenti   da   aziende   destinatarie    di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione   non
          agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma  3,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  per  i
          lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali  che
          siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art.  7,
          comma 3, e subordinatamente ad  un  intervento  integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione collettiva compresi quelli di  cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni. La durata massima del trattamento
          non puo' superare novanta  giornate  annue  di  indennita'.
          Quanto previsto dalla presente lettera non  si  applica  ai
          lavoratori   dipendenti   da   aziende   destinatarie    di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                c) in via sperimentale per il  triennio  2009-2011  e
          subordinatamente a un intervento  integrativo  pari  almeno
          alla misura del venti per cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico degli enti bilaterali previsti dalla  contrattazione
          collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
          aziendali o occupazionali ovvero in caso di  licenziamento,
          pari  all'indennita'  ordinaria   di   disoccupazione   con
          requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
          di apprendista alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto e con almeno tre mesi di servizio presso  l'azienda
          interessata  da  trattamento,  per  la  durata  massima  di
          novanta  giornate  nell'intero  periodo  di   vigenza   del
          contratto di apprendista. 
              1-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a c) del comma  1  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da  inviare
          ai  servizi  competenti  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
          e  alla  sede  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS) territorialmente competente, la  sospensione
          della  attivita'  lavorativa  e  le  relative  motivazioni,
          nonche' i nominativi dei lavoratori interessati,  che,  per
          beneficiare del trattamento, devono  rendere  dichiarazione
          di immediata disponibilita' al lavoro o a  un  percorso  di
          riqualificazione professionale all'atto della presentazione
          della domanda per  l'indennita'  di  disoccupazione,  fermo
          restando che, nelle  ipotesi  in  cui  manchi  l'intervento
          integrativo degli enti bilaterali, i  predetti  periodi  di
          tutela si considerano  esauriti  e  i  lavoratori  accedono
          direttamente  ai  trattamenti  in  deroga  alla   normativa
          vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle  lettere
          da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria  o
          di mobilita' in deroga alla normativa vigente  e'  in  ogni
          caso subordinato all'esaurimento dei periodi di  tutela  di
          cui alle stesse lettere da a) e  c)  del  comma  1  secondo
          quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
          articolo. 
              1-ter. In  via  transitoria,  e  per  il  solo  biennio
          2009-2010, le risorse di cui al  comma  1  sono  utilizzate
          anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle  misure
          di cui al medesimo  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  un
          trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. 
              2. Invia  sperimentale  per  il  biennio  2010-2011,  a
          valere sulle risorse di cui  al  comma  1  e  comunque  nei
          limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010
          e 2011, e nei soli casi  di  fine  lavoro,  fermo  restando
          quanto previsto dai commi 8,  secondo  periodo,  e  10,  e'
          riconosciuta una somma  liquidata  in  un'unica  soluzione,
          pari  al  30  per  cento  del  reddito   percepito   l'anno
          precedente e  comunque  non  superiore  a  4.000  euro,  ai
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
          iscritti in via esclusiva  alla  gestione  separata  presso
          l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della  legge  8  agosto
          1995, n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti  individuati
          dall'art. 1, comma 212, della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662, i  quali  soddisfino  in  via  congiunta  le  seguenti
          condizioni: a) operino in  regime  di  monocommittenza;  b)
          abbiano conseguito l'anno precedente un reddito  lordo  non
          superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000  euro;  c)
          con  riguardo  all'anno  di  riferimento  sia  accreditato,
          presso la predetta gestione separata  di  cui  all'art.  2,
          comma 26, della  legge  n.  335  del  1995,  un  numero  di
          mensilita'  non  inferiore  a  uno;  d)   risultino   senza
          contratto di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)  risultino
          accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
          presso la predetta gestione separata  di  cui  all'art.  2,
          comma 26, della legge n. 335  del  1995.  Restano  fermi  i
          requisiti di accesso e la misura  del  trattamento  vigenti
          alla data  del  31  dicembre  2009  per  coloro  che  hanno
          maturato il diritto entro tale data». 
              2-bis.  Per  l'anno  2009   ai   fini   dell'attuazione
          dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui  al
          comma 2 nella misura del 20 per cento,  in  via  aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del presente articolo, determinata in 100 milioni di  euro,
          e' destinata l'ulteriore somma di 100  milioni  di  euro  a
          valere sulle risorse preordinate allo scopo  sul  Fondo  di
          cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  come
          rideterminato dall'art. 9, comma 5,  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19  luglio  1993,  n.  236,  fermo  restando  per  il
          medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
          pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito  dall'
          art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
              2-ter.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,   per
          l'indennita' ordinaria di disoccupazione non  agricola  con
          requisiti normali di cui  all'art.  19,  primo  comma,  del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai  fini
          del perfezionamento del requisito contributivo si computano
          anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
          esclusiva  sotto  forma  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, anche a progetto,  nella  misura  massima  di
          tredici settimane. Per quantificare i periodi di  copertura
          assicurativa   svolti   sotto   forma   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  si  calcola  l'equivalente  in
          giornate lavorative, dividendo  il  totale  dell'imponibile
          contributivo ai fini della gestione separata nei  due  anni
          precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. 
              3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le  modalita'  di  applicazione  dei
          commi 1,  1-bis,  2,  4  e  10,  nonche'  le  procedure  di
          comunicazione  all'INPS  anche  ai  fini   del   tempestivo
          monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
          4.  Lo  stesso  decreto   puo'   altresi'   effettuare   la
          ripartizione del limite di spesa di  cui  al  comma  1  del
          presente art. in limiti di  spesa  specifici  per  ciascuna
          tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c)  del
          comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 
              4. L'INPS stipula con gli enti  bilaterali  di  cui  ai
          commi precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite  nel
          decreto di cui al comma  3,  apposite  convenzioni  per  la
          gestione dei trattamenti  e  lo  scambio  di  informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
          banca  dati  nella  quale   confluiscono   tutti   i   dati
          disponibili  relativi  ai  percettori  di  trattamenti   di
          sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la
          gestione dei relativi  trattamenti  e  alla  quale  possono
          accedere anche i servizi  competenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  le  regioni,  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per  lo
          sviluppo della  formazione  professionale  dei  lavoratori.
          L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei  provvedimenti
          autorizzativi dei benefici di  cui  al  presente  articolo,
          consentendo  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti   dei
          complessivi  oneri  indicati  al  comma   1,   ovvero,   se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto di cui al comma 3, comunicandone le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al  lavoro,
          l'INPS comunica al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  per  la  successiva  pubblicazione  nella   borsa
          continua nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, i dati relativi ai percettori di  misure  di
          sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
          prevede,  a  favore  dei  datori   di   lavoro,   incentivi
          all'assunzione ovvero, in capo  al  prestatore  di  lavoro,
          l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
          lavoro congruo. 
              5. Con effetto dal 1° gennaio  2009  sono  soppressi  i
          commi da 7 a 12 dell'art. 13  del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito con modificazioni  dalla  legge  14
          maggio 2005, n. 80. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
          livelli occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali
          occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo  e  sociale
          delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il  Ministero  degli  affari
          esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  promuove
          la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore  del
          trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,  al
          fine di ampliare il numero dei vettori  ammessi  a  operare
          sulle rotte nazionali, internazionali e  intercontinentali,
          nonche'  ad  ampliare   il   numero   delle   frequenze   e
          destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
          dando priorita' ai vettori che si impegnino a  mantenere  i
          predetti   livelli   occupazionali.    Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o   della
          modifica  di   quelli   vigenti,   l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile,  al  fine  di  garantire  al  Paese  la
          massima accessibilita' internazionale  e  intercontinentale
          diretta,  rilascia  ai  vettori  che  ne  fanno   richiesta
          autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
          inferiore a diciotto mesi. 
              6. Per le finalita' di cui al presente art. si provvede
          per 35 milioni di euro  per  l'anno  2009  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui  all'art.
          1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, il quale, per le medesime  finalita',  e'  altresi'
          integrato di 254 milioni di euro per l'anno  2009,  di  304
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2012.  Al  relativo
          onere si provvede: 
                a) mediante versamento in entrata al  bilancio  dello
          Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
          euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui all'art. 25  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845,  con  esclusione  delle  somme  destinate  al
          finanziamento dei fondi paritetici  interprofessionali  per
          la formazione di cui all'art. 118 della legge  23  dicembre
          2000, n. 388, a  valere  in  via  prioritaria  sulle  somme
          residue non destinate alle finalita'  di  cui  all'art.  1,
          comma 72, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549  e  con
          conseguente   adeguamento,   per   ciascuno   degli    anni
          considerati, delle erogazioni relative  agli  interventi  a
          valere sulla predetta quota; 
                b) mediante le economie derivanti dalla  disposizione
          di cui al comma 5, pari a 54 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2009; 
                c) mediante utilizzo per  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli  anni  2009,  2010  e  2011  delle  maggiori
          entrate di cui al presente decreto. 
              7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
          e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
          enti bilaterali eroga la quota di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza delle risorse disponibili. I  contratti  e  gli
          accordi   interconfederali   collettivi   stipulati   dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono  le  risorse  minime  a  valere  sul
          territorio nazionale, nonche' i criteri di  gestione  e  di
          rendicontazione, secondo le linee guida  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 3. I fondi  interprofessionali  per
          la formazione continua di cui all'art. 118 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni,  e  i
          fondi  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
          destinare interventi, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti, per misure temporanee  ed  eccezionali,  anche  di
          sostegno al reddito per gli anni 2009 e  2010,  volte  alla
          tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato
          o a progetto, a rischio di perdita del posto di  lavoro  ai
          sensi del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,
          del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei  trattamenti  di
          cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  alla   normativa
          vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
          continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei
          limiti delle risorse disponibili, al trattamento  spettante
          ai lavoratori dipendenti da datori di  lavoro  iscritti  ai
          fondi medesimi. In  caso  di  indennita'  di  mobilita'  in
          deroga  alla  normativa  vigente  concessa  ai   dipendenti
          licenziati  da  datori  di   lavoro   iscritti   ai   fondi
          interprofessionali per la formazione continua, il  concorso
          finanziario  dei  fondi  medesimi  puo'  essere   previsto,
          nell'ambito delle risorse disponibili, nei  casi  di  prima
          concessione in deroga. I fondi  interprofessionali  per  la
          formazione continua e  i  fondi  di  cui  all'art.  12  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, possono accedere alla banca dati di  cui  al
          comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
          trattamenti e lo scambio di informazioni. 
              7-bis.   Nel   caso   di   mobilita'   tra   i    fondi
          interprofessionali  per  la  formazione  continua  di   cui
          all'art. 118 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni, da parte  dei  datori  di  lavoro
          aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
          interessato presso il fondo  di  provenienza  nel  triennio
          precedente  deve  essere  trasferita  al  nuovo  fondo   di
          adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
          dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore  di
          lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
          condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte   le
          posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
          almeno pari a 3.000 euro e che  tali  posizioni  non  siano
          riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
          ciascuno  dei  tre   anni   precedenti,   rispondano   alla
          definizione comunitaria di micro e piccole imprese  di  cui
          alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,  del
          6  maggio  2003.  Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da
          trasferire i versamenti  del  datore  di  lavoro  riversati
          dall'INPS al fondo di  provenienza  prima  del  1°  gennaio
          2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
          risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
          della richiesta  da  parte  del  datore  di  lavoro,  senza
          l'addebito di oneri o costi. Il  fondo  di  provenienza  e'
          altresi' tenuto a versare al  nuovo  fondo,  entro  novanta
          giorni   dal   loro   ricevimento,   eventuali    arretrati
          successivamente  pervenuti  dall'INPS  per  versamenti   di
          competenza del datore di lavoro interessato. Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro  di
          effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
          a un nuovo fondo e che assicura la  trasmissione  al  nuovo
          fondo, a decorrere dal terzo mese successivo  a  quello  in
          cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
          dal datore di lavoro interessato. 
              8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
          sociali in deroga alla vigente normativa,  anche  integrate
          ai sensi del procedimento di cui all'art. 18,  nonche'  con
          le risorse di  cui  al  comma  1  eventualmente  residuate,
          possono  essere  utilizzate  con  riferimento  a  tutte  le
          tipologie di lavoro subordinato, compresi  i  contratti  di
          apprendistato e  di  somministrazione.  Fermo  restando  il
          limite   del   tetto    massimo    nonche'    l'uniformita'
          dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
          reddito di cui al comma 1, i decreti di  concessione  delle
          misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
          medesime  anche   in   funzione   della   compartecipazione
          finanziaria a livello regionale o locale ovvero in  ragione
          dell'armonizzazione  delle  misure  medesime  rispetto   ai
          regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. 
              9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate  per
          l'anno  2009  alla  concessione  in  deroga  alla   vigente
          normativa,  anche  senza  soluzione  di   continuita',   di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell' art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, e successive modificazioni, possono essere  prorogati,
          sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
          non superiori a dodici mesi, con decreto del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  misura
          dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del  10
          per cento nel caso di prima proroga, del 30 per  cento  nel
          caso di seconda proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di
          proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
          nel caso  di  proroghe  successive  alla  seconda,  possono
          essere erogati esclusivamente  nel  caso  di  frequenza  di
          specifici  programmi  di  reimpiego,  anche  miranti   alla
          riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
              9-bis. In sede  di  prima  assegnazione  delle  risorse
          destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9  del  presente
          articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
          regioni  e  al  fine  di  assicurare  la   continuita'   di
          trattamenti e prestazioni, il Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali assegna  quota  parte  dei
          fondi   disponibili   direttamente    alle    regioni    ed
          eventualmente alle province. 
              10. Il diritto a  percepire  qualsiasi  trattamento  di
          sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
          materia di  ammortizzatori  sociali,  e'  subordinato  alla
          dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a  un
          percorso di riqualificazione professionale, secondo  quanto
          precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
          di   sottoscrivere   la    dichiarazione    di    immediata
          disponibilita'   ovvero,   una   volta   sottoscritta    la
          dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto
          di un percorso di riqualificazione professionale  o  di  un
          lavoro  congruo  ai   sensi   dell'art.   1-quinquies   del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e
          successive modificazioni, il  lavoratore  destinatario  dei
          trattamenti di sostegno del  reddito  perde  il  diritto  a
          qualsiasi   erogazione   di   carattere    retributivo    e
          previdenziale, anche a carico del datore di  lavoro,  fatti
          salvi i diritti gia' maturati. 
              10-bis. Ai lavoratori non destinatari  dei  trattamenti
          di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  in
          caso di licenziamento  o  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, puo' essere erogato  un  trattamento  di  ammontare
          equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
          risorse  finanziarie  destinate  per   l'anno   2009   agli
          ammortamenti sociali in deroga alla vigente  normativa.  Ai
          medesimi   lavoratori   la   normativa   in   materia    di
          disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma,  del  regio
          decreto-legge 14  aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si
          applica  con  esclusivo  riferimento   alla   contribuzione
          figurativa per i periodi previsti dall'art.  1,  comma  25,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              11.  In  attesa  della  riforma  degli   ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2009,  possono
          essere concessi trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta  dipendenti,
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
          nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2009,
          a carico del Fondo per l'occupazione. 
              12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
          destinati 12  milioni  di  euro  a  carico  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla  concessione,  per
          l'anno 2009, ai  lavoratori  addetti  alle  prestazioni  di
          lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a  tempo
          indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'art.  17,
          commi 2 e  5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          successive modificazioni, e ai  lavoratori  delle  societa'
          derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali  ai
          sensi dell'art. 21, comma 1,  lettera  b),  della  medesima
          legge n.  84  del  1994,  e  successive  modificazioni,  di
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo mensile  di  integrazione  salariale  straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
          contribuzione figurativa e  degli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              13. Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei
          lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo  da
          aziende che occupano fino a quindici  dipendenti,  all'art.
          1, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  20  gennaio
          1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,  le  parole:
          «31 dicembre 2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
          2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». 
              14.  All'art.  1,   comma   2,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,   e
          successive modificazioni, le  parole:  «31  dicembre  2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
          dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata,  per
          l'anno 2009, la spesa di 35  milioni  di  euro,  di  cui  5
          milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione  e  30
          milioni   di   euro   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1161,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme  di  cui  al
          precedente   periodo,    non    utilizzate    al    termine
          dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel  conto
          residui per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.
          All'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre
          le eccedenze di personale nel corso della procedura di  cui
          all'art. 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,»  sono
          inserite le seguenti: «o al fine di  evitare  licenziamenti
          plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». 
              15.   Per   il   rifinanziamento   delle   proroghe   a
          ventiquattro  mesi  della   cassa   integrazione   guadagni
          straordinaria per cessazione di attivita', di cui  all'art.
          1, comma 1, del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291,  e  successive  modificazioni,  sono  destinati  30
          milioni di euro, per l'anno 2009, a carico  del  Fondo  per
          l'occupazione. 
              16. Per l'anno 2009, il  Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali  assegna  alla  societa'
          Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo  agli
          oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.  A
          tale  onere  si   provvede   a   carico   del   Fondo   per
          l'occupazione. 
              17. All'art. 118, comma 16,  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e  di
          80 milioni di euro per l'anno 2008» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2008 e 2009». 
              18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
          2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze  del  Fondo
          di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto  il  rimborso
          delle spese occorrenti per l'acquisto di latte  artificiale
          e pannolini per i neonati di eta'  fino  a  tre  mesi.  Con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              18-bis.  In  considerazione  del  rilievo  nazionale  e
          internazionale nella sperimentazione sanitaria  di  elevata
          specializzazione e nella cura  delle  patologie  nel  campo
          dell'oftalmologia,  per  l'anno  2009  e'  autorizzata   la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della Fondazione «G. B. Bietti» per lo studio e la  ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante  dal
          presente  comma  si  provvede  a  carico  del   Fondo   per
          l'occupazione,  di   cui   all'art.   1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 37: 
                  1) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «Ministero
          del lavoro e  della  previdenza  sociale»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  risorse
          finanziarie disponibili»; 
                  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI  per
          i trattamenti di pensione anticipata, di cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato»; 
                b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata. 
              18-quater. Gli oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di
          vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti  dipendenti   da
          aziende in ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi
          aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  18-ter  del
          presente articolo, pari  a  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009,  sono  posti  a  carico   delle
          disponibilita' del fondo  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del presente decreto». 
          Comma 131: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 134: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 25 della legge
          23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro»: 
              «Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in  mobilita').  -
          1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
          si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di  cui
          al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949,  n.
          264, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
          legge  22  agosto  1985,  n.  444.  Ai  fini  dei  predetti
          avviamenti   le   Commissioni   regionali   per   l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle  liste  di   collocamento,   la   percentuale   degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti. 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di impresa dello stesso o  di  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art.  27,
          legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui  all'art.
          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.  Tali  giornate
          non sono computate ai fini della determinazione del periodo
          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento
          di  un  numero  di  giornate  pari  a  quello  dei   giorni
          complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti e i benefici di cui al  presente  art.
          rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, legge 9
          marzo 1989, n. 88». 
              «Art. 25 (Riforma  delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro).  -  1.-7.  -  8.  Le  Commissioni  regionali   per
          l'impiego    emanano    disposizioni    alle    Commissioni
          circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti  delle
          lavoratrici  in  rapporto  all'iscrizione  alle  liste   di
          mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. 
              9. Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 
              10.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
          di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
          finalizzare al finanziamento di azioni formative  riservate
          ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui  al  comma
          5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al
          numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
          presenti in ciascuna Regione. 
              11. Il lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta
          formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
          le modalita' determinate dalla  Commissione  regionale  per
          l'impiego,  perde,  per  un   periodo   di   dodici   mesi,
          l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui  all'art.  6,
          comma 1. 
              12.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   19   del   regio
          decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 recante «Modificazioni
          delle disposizioni  sulle  assicurazioni  obbligatorie  per
          l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e  per  la
          disoccupazione      involontaria,      e       sostituzione
          dell'assicurazione per la  maternita'  con  l'assicurazione
          obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272: 
              «Art. 19. In caso di  disoccupazione  involontaria  per
          mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far  valere
          almeno due anni  di  assicurazione  e  almeno  un  anno  di
          contribuzione nel biennio precedente l'inizio  del  periodo
          di disoccupazione, ha diritto a una indennita'  giornaliera
          fissata  in  relazione  all'importo  del   contributo   per
          l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno  di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione. 
              L'indennita' e' stabilita nella misura seguente: 
              Importo contributi versati Indennita' giornaliera 
              Impiegati: 
              fino a L. 74 L. 4, - 
              oltre L. 74 fino a L. 98 » 7, - 
              oltre L. 98 fino a L.113 » 7, - 
              oltre L. 113 » 12, - 
              Operai: 
              fino a L. 47 L. 2,50 
              oltre L. 47 fino a L. 68 » 4, - 
              oltre L. 68 fino a L. 86 » 5,50 
              oltre L. 86 » 7, - 
           Comma 136: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 137: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 138: 
              - Si riporta il testo del comma 36  dell'art.  2  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2009)»: 
              «36.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
          euro per l'anno 2009 a carico del Fondo  per  l'occupazione
          di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n.  236,  di  seguito  denominato  «Fondo  per
          l'occupazione», il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici  mesi,  in  deroga  alla   vigente   normativa,   la
          concessione,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
          produttivi  e  ad  aree  regionali.  La  dotazione  di  cui
          all'art. 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni,  come  da  ultimo
          rideterminata dall'art. 1, comma 10,  del  decreto-legge  6
          marzo 2006, n. 68,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro  139.109.570
          per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo
          scopo nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21  dicembre
          1978, n. 845, come rideterminato dall'art. 9, comma 5,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e'
          destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
          per le finalita' di cui all'art. 31, comma 3,  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente,  per
          l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a  carico
          del predetto Fondo  non  puo'  eccedere  l'importo  di  420
          milioni di euro». 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
           Comma 139: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  8  del
          decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86  recante  «Norme  in
          materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e   di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160: 
              «3.  L'ammissione  del  lavoratore  ai  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e'  subordinata  al
          conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
          di almeno novanta giorni  alla  data  della  richiesta  del
          trattamento». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16  della  gia'  citata
          legge n. 223 del 1991: 
              «Art. 16 (Indennita'  di  mobilita'  per  i  lavoratori
          disoccupati in conseguenza di licenziamento  per  riduzione
          di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento straordinario di integrazione salariale  il
          lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa  far
          valere una anzianita' aziendale di almeno dodici  mesi,  di
          cui almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato,  ivi
          compresi i periodi di sospensione del lavoro  derivanti  da
          ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro  a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7. 
              2. Per le finalita' del presente articolo i  datori  di
          lavoro di cui al comma 1 sono tenuti: 
                a) al versamento di un contributo nella misura  dello
          0,30%  delle  retribuzioni  che  costituiscono   imponibile
          contributivo; 
                b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
          4. 
              3. Alla corresponsione ai  giornalisti  dell'indennita'
          di  cui  al  comma  1  provvede  l'Istituto  nazionale   di
          previdenza dei giornalisti italiani, al quale  sono  dovuti
          il contributo e la somma di cui al comma 2,  lettere  a)  e
          b). 
              4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo  e  terzo  comma
          dell'art. 9 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115.  Tali
          disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
          lavoratori il cui licenziamento sia  stato  intimato  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge». 
              - Si riporta il testo del comma 26  dell'art.  2  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 recante  «Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'». 
              - Si riporta il testo del comma 212 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662  recante   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «1. 212. Ai fini  dell'obbligo  previsto  dall'art.  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335  ,  i  soggetti
          titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art.  49,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 , e successive  modificazioni,  hanno
          titolo ad addebitare ai committenti,  con  effetto  dal  26
          settembre 1996, in via definitiva,  una  percentuale  nella
          misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
          effettuato alle seguenti scadenze: 
                a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
          contributo dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per
          cento dell'importo dovuto sui redditi  di  lavoro  autonomo
          risultanti  dalla  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno precedente; 
                b) entro il 30 novembre di ciascun anno,  un  acconto
          del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
          cento dell'importo dovuto sui redditi  di  lavoro  autonomo
          risultante  dalla  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno precedente; 
                c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il  saldo  del
          contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente». 
          Comma 140: 
              - La delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo  2009  recante
          «Assegnazione di risorse a favore  del  Fondo  sociale  per
          l'occupazione e formazione a carico del Fondo per  le  aree
          sottoutilizzate (art. 18, decreto-legge n.  185/2008)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del  18  aprile
          2009. 
              - La delibera  CIPE  n.  70/2009  del  31  luglio  2009
          recante «Assegnazione di risorse a favore del fondo sociale
          per occupazione e formazione a carico del fondo per le aree
          sottoutilizzate (art. 18, decreto-legge  n.  185/2008),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90  del  5  novembre
          2009. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art.  1  del
          decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 recante  «Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «2. All'onere derivante dal comma  1,  valutato  in  20
          milioni di euro per l'anno 2009 e in 150  milioni  di  euro
          per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e
          formazione, di cui all'art. 18, comma  1,  lettera  a)  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite
          al medesimo con delibera  CIPE  n.  2  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
          2009». 
              «6. In via  sperimentale  per  gli  anni  2009  e  2010
          l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
          contratti  di  solidarieta'   di   cui   all'art.   1   del
          decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  e'
          aumentato nella misura del venti per cento del  trattamento
          perso a  seguito  della  riduzione  di  orario  nel  limite
          massimo di 40 milioni di euro  per  l'anno  2009  e  di  80
          milioni di euro per  l'anno  2010.  Al  relativo  onere  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,
          n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2  del  6
          marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del
          18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma  e  il  relativo
          raccordo con i  complessivi  interventi  di  ammortizzatori
          sociali in deroga come disciplinati ai  sensi  dell'Accordo
          tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.  L'INPS,  secondo
          le linee  guida  definite  nel  decreto  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali  di  cui  al
          periodo   precedente,   provvede   al   monitoraggio    dei
          provvedimenti autorizzativi  consentendo  l'erogazione  dei
          medesimi nei limiti delle  risorse  ad  essi  destinate  ai
          sensi dello stesso decreto». 
          Comma 141: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 142: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276  recante  «Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.  30»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (Condizioni di liceita'). - 1. Il contratto di
          somministrazione di lavoro puo'  essere  concluso  da  ogni
          soggetto,  di  seguito  denominato  utilizzatore,  che   si
          rivolga  ad   altro   soggetto,   di   seguito   denominato
          somministratore,  a  cio'  autorizzato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
              2.  Per  tutta  la  durata  della  somministrazione   i
          lavoratori svolgono  la  propria  attivita'  nell'interesse
          nonche'    sotto    la    direzione    e    il    controllo
          dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
          assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato  essi
          rimangono a disposizione del somministratore per i  periodi
          in cui non svolgono la  prestazione  lavorativa  presso  un
          utilizzatore, salvo  che  esista  una  giusta  causa  o  un
          giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 
              3. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso a  termine  o  a  tempo  indeterminato.  La
          somministrazione  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e'
          ammessa: 
                a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
          informatico, compresa la progettazione  e  manutenzione  di
          reti  intranet   e   extranet,   siti   internet,   sistemi
          informatici, sviluppo di software applicativo,  caricamento
          dati; 
                b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
                c)  per  servizi,  da  e  per  lo  stabilimento,   di
          trasporto di persone e di  trasporto  e  movimentazione  di
          macchinari e merci; 
                d) per la gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,
          archivi, magazzini, nonche' servizi di economato; 
                e)   per   attivita'   di   consulenza   direzionale,
          assistenza  alla   certificazione,   programmazione   delle
          risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
          personale, ricerca e selezione del personale; 
                f) per attivita' di marketing,  analisi  di  mercato,
          organizzazione della funzione commerciale; 
                g)  per  la  gestione  di  call-center,  nonche'  per
          l'avvio di  nuove  iniziative  imprenditoriali  nelle  aree
          Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del  21
          giugno 1999 del Consiglio,  recante  disposizioni  generali
          sui Fondi strutturali; 
                h)  per  costruzioni   edilizie   all'interno   degli
          stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti  e
          macchinari,  per  particolari  attivita'  produttive,   con
          specifico riferimento  all'edilizia  e  alla  cantieristica
          navale,  le  quali  richiedano  piu'  fasi  successive   di
          lavorazione,   l'impiego   di   manodopera   diversa    per
          specializzazione   da    quella    normalmente    impiegata
          nell'impresa; 
                i) in tutti gli altri  casi  previsti  dai  contratti
          collettivi di lavoro nazionali,  territoriali  o  aziendali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative. 
              i-bis)  in  tutti  i  settori  produttivi,  pubblici  e
          privati, per l'esecuzione di servizi di cura  e  assistenza
          alla persona e di sostegno alla famiglia. 
              4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
          ammessa  a  fronte  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,   anche   se
          riferibili all'ordinaria  attivita'  dell'utilizzatore.  La
          individuazione, anche in misura  non  uniforme,  di  limiti
          quantitativi  di  utilizzazione  della  somministrazione  a
          tempo  determinato  e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
          piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di  cui
          all'art. 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
          368. 
              5.  Il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato: 
                a) per la sostituzione di lavoratori  che  esercitano
          il diritto di sciopero; 
                b)   salva   diversa   disposizione   degli   accordi
          sindacali, presso unita'  produttive  nelle  quali  si  sia
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24  della  legge  23
          luglio 1991, n.  223,  che  abbiano  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di  somministrazione,  a  meno  che  tale   contratto   sia
          stipulato per provvedere alla  sostituzione  di  lavoratori
          assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma  2,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
          iniziale  non  superiore  a   tre   mesi.   Salva   diversa
          disposizione degli  accordi  sindacali,  il  divieto  opera
          altresi' presso unita' produttive nelle quali sia  operante
          una sospensione dei rapporti o una  riduzione  dell'orario,
          con diritto al trattamento di integrazione  salariale,  che
          interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui  si
          riferisce il contratto di somministrazione; 
                c) da parte delle imprese che non abbiano  effettuato
          la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del  decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modifiche; 
              5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
          l'utilizzo di lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai
          sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  del
          presente articolo. Ai contratti  di  lavoro  stipulati  con
          lavoratori in mobilita' ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica il citato art. 8, comma 2, della legge n.  223  del
          1991». 
          Comma 143: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 20 del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276  vedasi  in  Note  al
          comma 142. 
          Comma 144: 
              - Il Regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,
          del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (regolamento  generale  di
          esenzione per categoria) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  9
          agosto 2008, n. L 214. 
          Comma 145: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4  e  5  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art. 4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
                a) agenzie di somministrazione  di  lavoro  abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; 
                b) agenzie di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma  3,  lettere
          da a) a h); 
                c) agenzie di intermediazione; 
                d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
                e)   agenzie   di   supporto   alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione  provvisoria
          all'esercizio delle attivita'  per  le  quali  viene  fatta
          richiesta di  autorizzazione,  provvedendo  contestualmente
          alla iscrizione delle agenzie nel  predetto  albo.  Decorsi
          due anni, su richiesta del soggetto  autorizzato,  entro  i
          novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
          indeterminato subordinatamente alla verifica  del  corretto
          andamento della attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali,  la  cessazione  della  attivita'  ed
          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del predetto albo. L'iscrizione alla sezione  dell'albo  di
          cui  al  comma  1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale». 
              «Art. 5 (Requisiti giuridici  e  finanziari).  -  1.  I
          requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di   cui
          all'art. 4 sono: 
                a) la  costituzione  della  agenzia  nella  forma  di
          societa' di capitali  ovvero  cooperativa  o  consorzio  di
          cooperative, italiana o di altro Stato membro della  Unione
          europea. Per le agenzie di cui alle lettere  d)  ed  e)  e'
          ammessa anche la forma della societa' di persone; 
                b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
          dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; 
                c) la disponibilita' di uffici in locali idonei  allo
          specifico  uso  e  di  adeguate  competenze  professionali,
          dimostrabili per titoli o  per  specifiche  esperienze  nel
          settore delle risorse umane o nelle relazioni  industriali,
          secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          sentite le associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo; 
                d)  in  capo  agli   amministratori,   ai   direttori
          generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e  ai  soci
          accomandatari:  assenza  di  condanne  penali,  anche   non
          definitive, ivi comprese le  sanzioni  sostitutive  di  cui
          alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  per  delitti  contro   il
          patrimonio, per delitti contro la fede  pubblica  o  contro
          l'economia pubblica,  per  il  delitto  previsto  dall'art.
          416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per  i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore  nel  massimo  a  tre   anni,   per   delitti   o
          contravvenzioni previsti da leggi dirette alla  prevenzione
          degli infortuni sul lavoro o, in  ogni  caso,  previsti  da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,  altresi',  di  sottoposizione  alle   misure   di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, o della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  o  della
          legge   13   settembre   1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni; 
                e)  nel  caso   di   soggetti   polifunzionali,   non
          caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
          distinte divisioni  operative,  gestite  con  strumenti  di
          contabilita' analitica, tali  da  consentire  di  conoscere
          tutti i dati economico-gestionali specifici; 
                f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
          del lavoro di cui al  successivo  art.  15,  attraverso  il
          raccordo con uno o piu'  nodi  regionali,  nonche'  l'invio
          alla autorita' concedente di ogni  informazione  strategica
          per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; 
                g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
          tutela del  diritto  del  lavoratore  alla  diffusione  dei
          propri dati nell'ambito da essi stessi indicato. 
              2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art.  20,
          oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore  a  600.000  euro  ovvero  la  disponibilita'  di
          600.000  euro  tra  capitale  sociale  versato  e   riserve
          indivisibili nel caso in cui l'agenzia  sia  costituita  in
          forma cooperativa; 
                b) la garanzia che l'attivita'  interessi  un  ambito
          distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
          inferiore a quattro regioni; 
                c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati  e
          dei  corrispondenti   crediti   contributivi   degli   enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito cauzionale di 350.000 euro presso un  istituto  di
          credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo  anno  solare,  la  disposizione,  in   luogo   della
          cauzione, di una fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o   esclusiva
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per cento del fatturato, al netto dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, realizzato nell'anno precedente  e  comunque  non
          inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla  prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita' dalla legislazione di altro  Stato  membro  della
          Unione europea; 
                d)  la  regolare  contribuzione  ai  fondi   per   la
          formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12,
          il  regolare  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali, il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          contratto   collettivo   nazionale   delle    imprese    di
          somministrazione di lavoro applicabile; 
                e) nel caso di cooperative di  produzione  e  lavoro,
          oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
          2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi,  come
          socio sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione,  di  cui  agli
          articoli 11 e 12 della legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  e
          successive modificazioni; 
                f) l'indicazione della somministrazione di lavoro  di
          cui all'art. 4, comma 1, lettera a), come  oggetto  sociale
          prevalente, anche se non esclusivo. 
              3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
          cui alle lettere da a) ad h) del  comma  3,  dell'art.  20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore  a  350.000  euro  ovvero  la  disponibilita'  di
          350.000  euro  tra  capitale  sociale  versato  e   riserve
          indivisibili nel caso in cui l'agenzia  sia  costituita  in
          forma cooperativa; 
                b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati  e
          dei  corrispondenti   crediti   contributivi   degli   enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito cauzionale di 200.000 euro presso un  istituto  di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo  anno  solare,  la  disposizione,  in   luogo   della
          cauzione, di una fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo l° settembre 1993,
          n.  385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o   esclusiva
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per cento del fatturato, al netto dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, realizzato nell'anno precedente  e  comunque  non
          inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla  prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita' dalla legislazione di altro  Stato  membro  della
          Unione europea; 
                c)  la  regolare  contribuzione  ai  fondi   per   la
          formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12,
          il  regolare  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali, il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          contratto   collettivo   nazionale   delle    imprese    di
          somministrazione di lavoro applicabile; 
                d) nel caso di cooperative di  produzione  e  lavoro,
          oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
          3, la presenza di almeno venti soci e  tra  di  essi,  come
          socio sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione,  di  cui  agli
          articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
              4. Per l'esercizio della attivita' di  intermediazione,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore a 50.000 euro; 
                b) la garanzia che l'attivita'  interessi  un  ambito
          distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
          inferiore a quattro regioni; 
                c) l'indicazione della attivita'  di  intermediazione
          di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  come  oggetto
          sociale prevalente, anche se non esclusivo. 
              5.  Per  l'esercizio  della  attivita'  di  ricerca   e
          selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma
          1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore a 25.000 euro; 
                b)  l'indicazione  della  ricerca  e  selezione   del
          personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 
              6. Per l'esercizio della  attivita'  di  supporto  alla
          ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui  al
          comma 1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore a 25.000 euro; 
                b) l'indicazione della  attivita'  di  supporto  alla
          ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
          non esclusivo». 
          Comma 146: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art. 7 (Accreditamenti). - 1. Le regioni,  sentite  le
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente   piu'    rappresentative,    istituiscono
          appositi  elenchi  per  l'accreditamento  degli   operatori
          pubblici e privati che operano nel proprio  territorio  nel
          rispetto  degli  indirizzi  da  esse  definiti   ai   sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
          e successive  modificazioni,  e  dei  seguenti  principi  e
          criteri: 
                a)  garanzia  della  libera  scelta  dei   cittadini,
          nell'ambito di una rete di operatori qualificati,  adeguata
          per dimensione e distribuzione alla  domanda  espressa  dal
          territorio; 
                b)  salvaguardia  di  standard  omogenei  a   livello
          nazionale    nell'affidamento    di    funzioni    relative
          all'accertamento  dello  stato  di  disoccupazione   e   al
          monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; 
                c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
          dell'ottimizzazione delle risorse; 
                d)  obbligo  della  interconnessione  con  la   borsa
          continua nazionale del lavoro di cui all'art.  15,  nonche'
          l'invio alla  autorita'  concedente  di  ogni  informazione
          strategica per un efficace funzionamento  del  mercato  del
          lavoro; 
                e)   raccordo   con   il   sistema    regionale    di
          accreditamento degli organismi di formazione. 
              2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco  di
          cui al comma 1 disciplinano altresi': 
                a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici
          e   operatori   privati,   autorizzati   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai
          sensi del presente articolo, per le  funzioni  di  incontro
          tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,   prevenzione   della
          disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
          lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno   alla
          mobilita' geografica del lavoro; 
                b)  requisiti  minimi  richiesti   per   l'iscrizione
          nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali  e
          logistiche, competenze professionali, situazione economica,
          esperienze   maturate   nel   contesto   territoriale    di
          riferimento; 
                c) le procedure per l'accreditamento; 
                d) le  modalita'  di  misurazione  dell'efficienza  e
          della efficacia dei servizi erogati; 
                e) le modalita' di tenuta dell'elenco e  di  verifica
          del mantenimento dei requisiti.». 
          Comma 148: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  70  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
          prestazioni di lavoro  accessorio  si  intendono  attivita'
          lavorative di natura occasionale rese  nell'ambito:  a)  di
          lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio,  pulizia  e
          manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti,  anche
          nel caso in cui il  committente  sia  un  ente  locale;  c)
          dell'insegnamento    privato    supplementare;    d)     di
          manifestazioni   sportive,   culturali,    fieristiche    o
          caritatevoli e di lavori di  emergenza  o  di  solidarieta'
          anche in caso di  committente  pubblico;  e)  di  qualsiasi
          settore produttivo, compresi gli enti locali, le  scuole  e
          le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
          di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
          di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
          un  istituto  scolastico  di  qualsiasi  ordine  e   grado,
          compatibilmente  con  gli  impegni  scolastici,  ovvero  in
          qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo  di  studi  presso  l'universita';  f)  di  attivita'
          agricole di carattere stagionale effettuate da  pensionati,
          da casalinghe e da giovani di cui alla lettera  e),  ovvero
          delle attivita' agricole svolte a favore  dei  soggetti  di
          cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633;  g)   dell'impresa
          familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h)
          della consegna porta a porta e della vendita  ambulante  di
          stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi  settore
          produttivo,  compresi  gli  enti  locali,   da   parte   di
          pensionati;  h-ter)  di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei
          maneggi e nelle scuderie. In via  sperimentale  per  l'anno
          2010, per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono
          anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
          nell'ambito di qualsiasi settore  produttivo  da  parte  di
          prestatori di lavoro titolari  di  contratti  di  lavoro  a
          tempo  parziale,  con  esclusione  della  possibilita'   di
          utilizzare i  buoni  lavoro  presso  il  datore  di  lavoro
          titolare del contratto a tempo parziale. 
              1-bis. In via sperimentale per gli anni  2009  e  2010,
          prestazioni di lavoro accessorio possono  essere  rese,  in
          tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel
          limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori
          di prestazioni integrative del salario  o  di  sostegno  al
          reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'art.  19,
          comma 10, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla  contribuzione
          figurativa  relativa  alle  prestazioni   integrative   del
          salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
          derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
              2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche  se
          svolte a favore di piu' beneficiari,  configurano  rapporti
          di natura meramente occasionale e accessoria,  intendendosi
          per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
          con  riferimento  al  medesimo  committente,   a   compensi
          superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. 
              2-bis.  Le   imprese   familiari   possono   utilizzare
          prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
          non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a  10.000
          euro. 
              2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
          parte di un committente pubblico e  degli  enti  locali  e'
          consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla  vigente
          disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese  di
          personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno». 
          Comma 149: 
              - Per il riferimento al testo  dell'art.  70  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003 vedasi  in  Note
          al comma 148. 
          Comma 150: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6  agosto
          1975, n. 427 recante «Norme  in  materia  di  garanzia  del
          salario  e  di  disoccupazione  speciale  in   favore   dei
          lavoratori dell'edilizia e affini»: 
              «Art. 9. Ai lavoratori impiegati  e  operai  licenziati
          dopo l'entrata in vigore della presente  legge  da  imprese
          edili  ed   affini,   anche   artigiane,   per   cessazione
          dell'attivita' aziendale o per ultimazione del  cantiere  o
          delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale,
          e' corrisposto un trattamento  speciale  di  disoccupazione
          nella misura e  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
          seguenti. 
              Hanno diritto al trattamento speciale i  lavoratori  di
          cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente  la
          data di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  siano  stati
          versati o siano dovuti all'assicurazione  obbligatoria  per
          la  disoccupazione  involontaria  almeno  dieci  contributi
          mensili o quarantatre contributi settimanali per il  lavoro
          prestato nel settore dell'edilizia». 
              - Si riporta il testo del comma 27  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale»: 
              «27. Con effetto dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
          secondo comma dell'art. 1 della legge 13  agosto  1980,  n.
          427,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   sono
          determinati nella misura del  100  per  cento  dell'aumento
          derivante dalla variazione annuale  dell'indice  ISTAT  dei
          prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
          impiegati.». 
          Comma 151: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  recante  «Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro»: 
              «Art .1 (Norme in materia di  intervento  straordinario
          di integrazione salariale). - 1. La disciplina  in  materia
          di intervento straordinario di integrazione salariale trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato  mediamente  piu'  di  quindici   lavoratori   nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano  trascorsi   sei   mesi   dal
          trasferimento di azienda, tale requisito  deve  sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          alla   data   del   predetto   trasferimento.    Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro. 
              2.  La  richiesta  di   intervento   straordinario   di
          integrazione salariale  deve  contenere  il  programma  che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali misure previste per fronteggiare  le  conseguenze
          sul piano sociale. Il programma deve  essere  formulato  in
          conformita' ad un modello stabilito,  sentito  il  Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale (CIPI), con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale.   L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza   di
          queste,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
          lavoratori piu' rappresentative operanti  nella  provincia,
          puo' chiedere una modifica del programma nel corso del  suo
          svolgimento. 
              3.  La  durata  dei  programmi   di   ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore a due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale ha facolta' di concedere  due  proroghe,
          ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per  quelli
          tra i predetti programmi  che  presentino  una  particolare
          complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche  dei
          processi produttivi dell'azienda, ovvero in  ragione  della
          rilevanza  delle  conseguenze   occupazionali   che   detti
          programmi  comportano  con  riferimento   alle   dimensioni
          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 
              4. Il contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma
          1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          dovuto in misura doppia a decorrere dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo mese successivo a quello in cui e'  fissata
          dal  decreto  ministeriale  di  concessione  la   data   di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 
              5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima causale non puo' essere  disposta  prima  che  sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione. 
              6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentito il  comitato  tecnico  di
          cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41 , i  criteri
          per l'individuazione dei casi di crisi  aziendale,  nonche'
          di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle
          situazioni occupazionali nell'ambito  territoriale  e  alla
          situazione produttiva dei settori,  cui  attenersi  per  la
          selezione dei casi di intervento,  nonche'  i  criteri  per
          l'applicazione dei commi 9 e 10. 
              7.  I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel comma 8 devono formare oggetto  delle  comunicazioni  e
          dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20  maggio
          1975, n. 164 . 
              8.  Se  l'impresa  ritiene,  per  ragioni   di   ordine
          tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei  normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma, ma ritenga non  giustificati  i  motivi  addotti
          dall'azienda per la mancata adozione  della  rotazione,  il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  promuove
          l'accordo fra  le  parti  sulla  materia  e,  qualora  tale
          accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione di meccanismi di  rotazione,  sulla  base  delle
          specifiche proposte formulate dalle parti.  L'azienda,  ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per ogni lavoratore sospeso, a  corrispondere  con  effetto
          immediato, nella misura doppia, il  contributo  addizionale
          di cui all'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo  contributo,  con
          effetto  dal  primo   giorno   del   venticinquesimo   mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,  e'  maggiorato  di   una   somma   pari   al
          centocinquanta per cento del suo ammontare. 
              9.  Per  ciascuna  unita'  produttiva   i   trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di un quinquennio, indipendentemente  dalle  cause  per  le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art.  1,  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi  di
          trattamento   ordinario   concessi   per   contrazioni    o
          sospensioni  dell'attivita'   produttiva   determinate   da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'art.   3   della   presente   legge,   dall'art.    1,
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui  al  comma
          3. 
              10. Per le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione, riorganizzazione o conversione  aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro assetto proprietario, che abbia determinato  rilevanti
          apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
          considerati, ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 
              11.  L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario». 
              - Per il riferimento al testo dell'art.  19  del  regio
          decreto-legge 14 aprile 1939, n.  636  vedasi  in  Note  al
          comma 134. 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 9 della legge 6
          agosto 1975, n. 427 vedasi in Note al comma 150. 
              - Si riporta il testo dell'art.  8  della  gia'  citata
          legge n. 223 del 1991: 
              «Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in  mobilita').  -
          1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
          si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di  cui
          al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949,  n.
          264 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
          legge  22  agosto  1985,  n.  444.  Ai  fini  dei  predetti
          avviamenti   le   Commissioni   regionali   per   l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle  liste  di   collocamento,   la   percentuale   degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti. 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di impresa dello stesso o  di  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art.  27,
          legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui  all'art.
          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.  Tali  giornate
          non sono computate ai fini della determinazione del periodo
          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento
          di  un  numero  di  giornate  pari  a  quello  dei   giorni
          complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo rientrano nella sfera  di  applicazione  dell'art.
          37, legge 9 marzo 1989, n. 88». 
          Comma 152: 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art.  9-bis  del
          gia' citato decreto-legge n. 78 del 2009,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  i
          pagamenti che  vengono  effettuati  a  valere  sui  residui
          passivi  di  parte  corrente  a  fronte  di  corrispondenti
          residui  attivi  degli  enti   locali.   In   funzione   di
          anticipazione dell'attuazione delle  misure  connesse  alla
          realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo
          quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  allo
          scopo  di  assicurare  la  tutela  dei  diritti   e   delle
          prestazioni sociali fondamentali  su  tutto  il  territorio
          nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  acquisito  il  parere
          espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27,
          comma 7, della citata legge n. 42  del  2009,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono  fissati  i
          criteri per  la  rideterminazione,  a  decorrere  dall'anno
          2009, dell'ammontare dei proventi  spettanti  a  regioni  e
          province  autonome,  compatibilmente  con  gli  statuti  di
          autonomia delle  regioni  ad  autonomia  speciale  e  delle
          citate province autonome,  ivi  compresi  quelli  afferenti
          alla compartecipazione  ai  tributi  erariali  statali,  in
          misura  tale  da   garantire   disponibilita'   finanziarie
          complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro  annui
          e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica. Tali  risorse  sono  assegnate  ad  un  fondo  da
          istituire  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di
          carattere sociale  di  pertinenza  regionale.  In  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          stabiliti, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al secondo periodo  del  presente
          comma, criteri  e  modalita'  per  la  distribuzione  delle
          risorse di cui al presente comma tra le singole  regioni  e
          province autonome, che il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  provvede  ad   attuare   con   proprio
          decreto». 
          Comma 153: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del   decreto
          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151  recante  «Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art. 63 (Lavoro in agricoltura). - 1.  Le  prestazioni
          di  maternita'  e  di  paternita'  di  cui  alle   presenti
          disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori  agricoli  a
          tempo indeterminato sono  corrisposte,  ferme  restando  le
          modalita'  erogative  di  cui  all'art.  1,  comma  6   del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli
          stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria. 
              2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto
          a   tempo   determinato   iscritti   o    aventi    diritto
          all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art.  7,
          n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,  hanno
          diritto alle prestazioni di maternita' e  di  paternita'  a
          condizione che  risultino  iscritti  nei  predetti  elenchi
          nell'anno precedente per almeno 51 giornate. 
              3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici  e  dei
          lavoratori alle prestazioni di maternita' e di  paternita',
          mediante  certificazione  di  iscrizione  d'urgenza   negli
          elenchi  nominativi  dei  lavoratori  agricoli,  ai   sensi
          dell'art.   4,   comma   4,   del    decreto    legislativo
          luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212,  e   successive
          modificazioni. 
              4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli  a  tempo
          indeterminato  le  prestazioni  per  i  congedi,  riposi  e
          permessi di cui ai Capi III, IV,  V  e  VI  sono  calcolate
          sulla base della retribuzione  di  cui  all'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo  a  riferimento  il
          periodo mensile di paga precedente a quello nel  corso  del
          quale ha avuto inizio il congedo. 
              5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli  a  tempo
          determinato,  esclusi  quelli  di  cui  al  comma   6,   le
          prestazioni  per  i  congedi,  riposi   e   permessi   sono
          determinate sulla base della retribuzione  fissata  secondo
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  28  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1968,  n.  488,  ai
          sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
              6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al
          comma 2 il  salario  medio  convenzionale  determinato  con
          decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          e  rilevato  nel  1995,  resta   fermo,   ai   fini   della
          contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando
          il suo importo  per  le  singole  qualifiche  degli  operai
          agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole
          province in applicazione dei contratti collettivi stipulati
          dalle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative.  A  decorrere  da   tale   momento   trova
          applicazione l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
          1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 
              7.  Per  le  lavoratrici  e   i   lavoratori   agricoli
          compartecipanti  e   piccoli   coloni   l'ammontare   della
          retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella  di
          cui al comma 5». 
          Comma 154: 
              - Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)», come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «16.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, con proprio  decreto,  destina  nell'ambito  delle
          risorse di cui all'art. 68,  comma  4,  lettera  a),  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200
          miliardi, per l'anno 2001,  di  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e  di  80
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di  cui  il
          20 per  cento  destinato  prioritariamente  all'attivazione
          degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, per le  attivita'
          di formazione nell'esercizio  dell'apprendistato  anche  se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui  all'art.  16  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196». 
          Comma 155: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  53  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 53(Incentivi economici e normativi e disposizioni
          previdenziali). - 1. Durante il rapporto di  apprendistato,
          la categoria di inquadramento  del  lavoratore  non  potra'
          essere inferiore, per piu' di due livelli,  alla  categoria
          spettante,  in  applicazione   del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro, ai lavoratori  addetti  a  mansioni  o
          funzioni che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a
          quelle al  conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il
          contratto. 
              1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a
          livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale   dalle
          associazioni   dei   datori   e   prestatori   di    lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          possono  stabilire  la  retribuzione  dell'apprendista   in
          misura  percentuale   della   retribuzione   spettante   ai
          lavoratori addetti a mansioni  o  funzioni  che  richiedono
          qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento
          delle quali e' finalizzato il  contratto.  La  retribuzione
          cosi' determinata deve essere graduale  anche  in  rapporto
          all'anzianita' di servizio. 
              2. Fatte salve specifiche  previsioni  di  legge  o  di
          contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
          apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti. 
              3. In attesa della riforma del sistema degli  incentivi
          alla occupazione, restano  fermi  gli  attuali  sistemi  di
          incentivazione economica la cui erogazione  sara'  tuttavia
          soggetta alla effettiva verifica  della  formazione  svolta
          secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,   d'intesa   con   la
          Conferenza Stato-regioni. In caso  di  inadempimento  nella
          erogazione  della  formazione  di  cui  sia  esclusivamente
          responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
          la realizzazione delle finalita' di cui agli  articoli  48,
          comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
          tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata
          e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
          contrattuale superiore  che  sarebbe  stato  raggiunto  dal
          lavoratore  al  termine  del  periodo   di   apprendistato,
          maggiorata  del  100  per  cento.  La  maggiorazione  cosi'
          stabilita  esclude  l'applicazione   di   qualsiasi   altra
          sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. 
              4.  Resta   ferma   la   disciplina   previdenziale   e
          assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.  25,
          e successive modificazioni e integrazioni». 
          Comma 156: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4  e  5  del  gia'
          citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge n. 2 del 2003,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Fondo per  il  credito  per  i  nuovi  nati  e
          disposizione  per   i   volontari   del   servizio   civile
          nazionale). - 1.  Per  la  realizzazione  di  iniziative  a
          carattere nazionale volte a favorire l'accesso  al  credito
          delle famiglie con un figlio nato o adottato  nell'anno  di
          riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  un  apposito  fondo  rotativo,   dotato   di
          personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
          nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2009,  2010,  2011,  finalizzato  al
          rilascio di  garanzie  dirette,  anche  fidejussorie,  alle
          banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse del Fondo per le  politiche
          della  famiglia  di  cui  all'art.   19,   comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  come
          integrato dall'art. 1, comma 1250, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296. Con decreto di natura non  regolamentare  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento
          del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie. 
              1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di  cui  al
          comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori  10  milioni  di
          euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in
          conto interessi in favore delle famiglie di  nuovi  nati  o
          bambini adottati nel medesimo anno che siano  portatori  di
          malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui
          all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
          aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare  complessivo
          dei contributi non puo' eccedere il predetto limite  di  10
          milioni di euro per l'anno 2009. 
              2. Il comma 4 dell'art. 9  del  decreto  legislativo  5
          aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
          dai seguenti: 
              «4.  Per  i  soggetti  iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori  dipendenti  e  alle   gestioni   speciali   dei
          lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi  ed
          esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed   alla
          gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335, i periodi corrispondenti al  servizio  civile
          su base volontaria  successivi  al  1°  gennaio  2009  sono
          riscattabili,   in   tutto   o   in   parte,   a    domanda
          dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
          del Servizio civile, con le modalita' di  cui  all'art.  13
          della  legge  12  agosto  1962,  n.   1338   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi  non
          siano gia' coperti da contribuzione in  alcuno  dei  regimi
          stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati
          ai regimi previdenziali di appartenenza in unica  soluzione
          ovvero in centoventi rate mensili senza  l'applicazione  di
          interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009,
          cessa a carico del  Fondo  Nazionale  del  Servizio  Civile
          qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui  al  comma  4
          per il periodo di servizio civile  prestato  dai  volontari
          avviati dal 1° gennaio 2009.». 
              3.  Nell'anno  2009  e  nell'anno  2010,   nel   limite
          complessivo di spesa  di  60  milioni  di  euro  annui,  al
          personale  del  comparto  sicurezza,  difesa   e   soccorso
          pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
          condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare  di
          reddito complessivo di  lavoro  dipendente  non  superiore,
          nell'anno 2008, a 35.000  euro,  e'  riconosciuta,  in  via
          sperimentale, sul  trattamento  economico  accessorio,  una
          riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
          delle addizionali regionali e  comunali.  La  misura  della
          riduzione e le modalita' applicative della  stessa  saranno
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3-bis. Le risorse  del  fondo  istituito  dall'art.  1,
          comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre  2006,
          n.  296,  alimentato   dalle   societa'   aeroportuali   in
          proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile  del  Ministero  dell'interno,  sono  utilizzate,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al  fine
          dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
          stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il   Governo   e   le
          organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco per assicurare il miglioramento  della  qualita'  del
          servizio di soccorso prestato dal  personale  del  medesimo
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
          al  fine  di  assicurare  la  valorizzazione  di  una  piu'
          efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti  da
          destinare  all'istituzione  di  una   speciale   indennita'
          operativa per  il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente
          espletato all'esterno. 
              3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
          comma 3-bis sono  stabilite  nell'ambito  dei  procedimenti
          negoziali  di  cui  agli  articoli  37  e  83  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. All'art. 7, comma 3, della legge 8  marzo  2000,  n.
          53, la parola  «definite»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
          «definiti i requisiti, i criteri e». 
              5. Il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma  3,
          della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'  emanato  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge». 
              «Art. 5 (Detassazione contratti di produttivita'). - 1.
          Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 sono
          prorogate le misure  sperimentali  per  l'incremento  della
          produttivita' del lavoro, previste dall'art.  2,  comma  1,
          lettera c),  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro  il  limite
          di importo complessivo di 6.000 euro lordi,  con  esclusivo
          riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito
          di lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2008,  a
          35.000 euro, al lordo delle  somme  assoggettate  nel  2008
          all'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del  citato
          decreto-legge.  Se  il  sostituto   d'imposta   tenuto   ad
          applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non  e'  lo
          stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione  unica  dei
          redditi per il 2008, il beneficiario attesta  per  iscritto
          l'importo del reddito di lavoro dipendente  conseguito  nel
          medesimo anno 2008». 
          Comma 158: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
          citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: 
              «1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli artt. 6-quater e  6-quinquies  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.» 
          Comma 159: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 20 del gia'
          citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del  Regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
          1994, n. 698. Per  l'anno  2010  l'INPS  effettua,  con  le
          risorse  umane  e  finanziarie  previste   a   legislazione
          vigente,  in  via  aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
          accertamento della  permanenza  dei  requisiti  sanitari  e
          reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti
          dei titolari di benefici economici di invalidita' civile» 
          Comma 160: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  recante  «Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              «1.  Al  fine  di  assicurare   il   finanziamento   di
          interventi  urgenti  e   indifferibili,   con   particolare
          riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli  interventi
          organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'  istituito
          un  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  23
          novembre 2009, n.  168  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di acconti di  imposta,  nonche'  di  trasferimenti
          erariali ai comuni»: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1. Il versamento di venti  punti  percentuali
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per il periodo  d'imposta  2009  e'  differito,  nei
          limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di  versamento,
          per il medesimo periodo di imposta, del  saldo  di  cui  al
          comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 
              2. Ai contribuenti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno  gia'  provveduto  al  pagamento
          dell'acconto senza avvalersi del  differimento  di  cui  al
          comma  1   compete   un   credito   d'imposta   in   misura
          corrispondente, da utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per i soggetti che si sono  avvalsi  dell'assistenza
          fiscale,  i  sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto,
          tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 
              4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
          differimento di cui al comma 1  restituiscono  le  maggiori
          somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
          dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
          sostituto d'imposta ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          valutate in 3.716 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede con quota parte delle entrate derivanti  dall'art.
          13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,   che   a   tale   fine,   dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  art.
          13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del
          bilancio dello  Stato.  La  dotazione  del  Fondo  previsto
          dall'art.  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno
          2010, di 3.716 milioni di euro, cui  si  provvede  mediante
          utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno  medesimo,
          derivanti dai commi precedenti.» 
          Comma 164: 
              - Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del
          Trattato del 25 marzo 1957  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea: 
              «3. Quando il  concorso  reciproco  raccomandato  dalla
          Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il
          concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino
          insufficienti, la Commissione autorizza  lo  Stato  che  si
          trova  in  difficolta'  ad   adottare   delle   misure   di
          salvaguardia di cui  essa  definisce  le  condizioni  e  le
          modalita'. 
              Tale  autorizzazione  puo'   essere   revocata   e   le
          condizioni  e  modalita'  modificate  dal  Consiglio,   che
          delibera a maggioranza qualificata.» 
          Comma 165: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 6-ter (Banca del Mezzogiorno).  -1.  Al  fine  di
          assicurare la presenza nelle regioni  meridionali  d'Italia
          di un istituto bancario in grado di sostenere  lo  sviluppo
          economico e di favorirne  la  crescita,  e'  costituita  la
          societa' per azioni «Banca del Mezzogiorno». 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da adottare, nel rispetto  delle  disposizioni  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e
          successive modificazioni,  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' nominato il  comitato  promotore,  con
          oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 
              3. Con il decreto di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          disciplinati: 
                a) i criteri per  la  redazione  dello  statuto,  nel
          quale e' previsto che la Banca abbia  necessariamente  sede
          in una regione del Mezzogiorno d'Italia; 
                b)  le  modalita'  di  composizione  dell'azionariato
          della   Banca,   in   maggioranza    privato    e    aperto
          all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della
          funzione di soci fondatori allo Stato, alle  regioni,  alle
          province, ai comuni, alle camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e agli  altri  enti  e  organismi
          pubblici,  aventi  sede  nelle  regioni  meridionali,   che
          conferiscono una quota di capitale sociale; 
                c)   le   modalita'   per   provvedere,    attraverso
          trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e
          di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative
          della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai  banchi
          meridionali e insulari; 
                d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e  ai
          finanziamenti internazionali, con  particolare  riferimento
          alle risorse prestate da organismi  sopranazionali  per  lo
          sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. 
              4. E' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da  parte
          dello Stato, quale soggetto fondatore.  Entro  cinque  anni
          dall'inizio dell'operativita' della Banca tale  importo  e'
          restituito allo Stato, il  quale  cede  alla  Banca  stessa
          tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. 
              5. All'onere di cui al comma  4  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2008-2010, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento  relativo
          al Ministero della salute. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
          Comma 167: 
              - Per il  riferimento  al  testo  dell'art.  6-ter  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  vedasi  in  Note  al
          comma 165. 
          Comma 169: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 7 della legge
          5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»: 
              «Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato  allo  stato
          di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  sono
          elencate le  garanzie  principali  e  sussidiarie  prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti». 
              «Art.7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine). -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»  le
          cui dotazioni sono annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 
              Con decreti del Ministro  del  tesoro,  da  registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 
                1) per il pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa, [in caso di richiesta  da  parte
          degli aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di
          provenienza, ovvero a capitoli  di  nuova  istituzione  nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso]; 
                2) per aumentare gli  stanziamenti  dei  capitoli  di
          spesa  aventi  carattere  obbligatorio   o   connessi   con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate. 
              Allo stato di previsione della spesa del Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio». 
              - Si riporta il testo del comma 100 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662  recante   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso  l'Artigiancassa  S.p.a.  dalla  legge  14
          ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito  delle  risorse  che  si
          renderanno disponibili per interventi nelle aree  depresse,
          sui  fondi  della  manovra  finanziaria  per  il   triennio
          1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo  di
          lire  600  miliardi   nel   triennio   1997-1999   per   il
          finanziamento degli interventi  di  cui  all'art.  1  della
          legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire  300  miliardi
          nel  triennio  1997-1999   per   il   finanziamento   degli
          interventi di cui all'art. 17,  comma  5,  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67». 
          Comma 170: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). -  1.
          La Banca d'Italia  autorizza  l'attivita'  bancaria  quando
          ricorrano le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni o  di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
                a-bis) la sede legale e la direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia; 
                c)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita' iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto; 
                d) i titolari di partecipazioni rilevanti  abbiano  i
          requisiti  di  onorabilita'  stabiliti   dall'art.   25   e
          sussistano    i     presupposti     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; 
                e)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo abbiano i  requisiti
          di professionalita', onorabilita' ed indipendenza  indicati
          nell'art. 26; 
                f) non sussistano, tra la  banca  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              2-bis. La Banca d'Italia  disciplina  la  procedura  di
          autorizzazione e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla  stessa
          quando la banca autorizzata non abbia iniziato  l'esercizio
          dell'attivita'. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1. 
              4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di
          una  banca  extracomunitaria  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,  sentito  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).  L'autorizzazione
          e' rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'». 
          Comma 171: 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005)»: 
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede  di  Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria   e   nelle    relative    note    di
          aggiornamento,  per  il  triennio  2005  -  2007  la  spesa
          complessiva delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato, individuate  per  l'anno  2005
          nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per  gli  anni
          successivi dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)
          con  proprio  provvedimento   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale non oltre il 31 luglio di  ogni  anno,  non  puo'
          superare  il  limite  del  2  per   cento   rispetto   alle
          corrispondenti previsioni aggiornate del  precedente  anno,
          come   risultanti   dalla    Relazione    previsionale    e
          programmatica». 
          Comma 172: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2526 del codice civile: 
              «Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
          titoli di debito).  -  L'atto  costitutivo  puo'  prevedere
          l'emissione di strumenti finanziari, secondo la  disciplina
          prevista per le societa' per azioni. 
              L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali  o
          anche  amministrativi  attribuiti   ai   possessori   degli
          strumenti finanziari  e  le  eventuali  condizioni  cui  e'
          sottoposto il  loro  trasferimento.  I  privilegi  previsti
          nella ripartizione degli utili e nel rimborso del  capitale
          non  si  estendono  alle  riserve  indivisibili   a   norma
          dell'art. 2545-ter. Ai possessori di  strumenti  finanziari
          non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un  terzo
          dei voti spettanti all'insieme  dei  soci  presenti  ovvero
          rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
              Il  recesso  dei  possessori  di  strumenti  finanziari
          forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli art. 2437
          e seguenti. 
              La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
          a responsabilita' limitata puo' offrire  in  sottoscrizione
          strumenti  privi  di  diritti  di  amministrazione  solo  a
          investitori qualificati». 
              - La legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante «Nuove  norme
          in materia di societa'  cooperative"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, S.O.