IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al  fine  di
consentire una piu' concreta  e  puntuale  attuazione  dei  correlati
adempimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria 
 
  1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali  detenute  all'estero  a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  fino
al 30 aprile 2010. 
  2. Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di  regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre  2009  l'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, si applica, secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis: 
    a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28  febbraio
2010; 
    b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010  al
30 aprile 2010. 
  3. All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Per l'accertamento basato sulla  presunzione  di  cui  al
comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati. 
    2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.". 
  4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.  195,  per
gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi  di  settore
devono  essere  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   e'   fissato
rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011. 
  5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "31 dicembre 2009" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2010". 
  6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14,  le  parole:  "gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno  2010,  con
modalita'  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale". 
  7. Il termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi  di  omessa
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  nei   casi   di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato  al  30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati  che  intendono
sanare  l'omessa  o   incompleta   presentazione   del   modulo   RW,
relativamente alle disponibilita'  finanziarie  derivanti  da  lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme  restando
le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti
effettuati entro novanta giorni. 
  8. Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010. 
  9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico. 
  10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  disposta,  nei
confronti di soggetti comunque residenti o  aventi  sede  nei  comuni
individuati  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1   del
decreto-legge n. 39 del 2009,  la  proroga  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a  100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso  anno,  con  quota  parte
delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale  fine,  dalla
contabilita' speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato  articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  "30  settembre  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "30 settembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011". 
  13.  All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  "30
settembre 2010", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 settembre 2011", le parole: "30 settembre 2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "1°  ottobre  2010",
sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2011". 
  14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
medesimo  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  al  31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,". 
  15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione "Fondi  da  ripartire"  e  del
programma "Fondi da assegnare", unita' previsionali di  base  25.1.3.
"Oneri comuni di parte corrente", capitolo n. 3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2009, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo. 
  16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le  parole:  "Per  l'anno  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli anni 2009 e 2010" e dopo le  parole:  "liquido  ed
esigibile," e' inserita la seguente: "anche". 
  17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:  "Per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata  entro  il  30  aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo  d'imposta,  anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo
siano posseduti nel predetto termine.". 
  18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle  concessioni  di  beni  demaniali   marittimi   con   finalita'
turistico-ricreative,  da  realizzarsi,  quanto  ai  criteri  e  alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione
del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che  e'
soppresso dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31  dicembre  2012
e' prorogato fino a tale data. 
  19. All'articolo 3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, le parole: "Per  l'anno  2008"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "Per  l'anno  2010"  e  le  parole:  "31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
  20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
le  parole:  "Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato",  sono
sostituite dalle seguenti:  "Con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
adottati". 
  22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  Fondo  per
la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione   dello   sviluppo   del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'anno 2010. 
  23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di  euro  per  l'anno
2010 e 14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.