Art. 10


                   Istituti di cultura all'estero

  1.  Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di
cui  all'articolo  14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441,
gia'  rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio
2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due
anni,  anche  in  deroga ai limiti di eta' previsti dall'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.