Art. 10 Istituti di cultura all'estero 1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.