Art. 2 
 
 
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e
                        di pubblicita' legale 
 
  1. Al fine di contribuire alle  iniziative  volte  al  mantenimento
della  pace  ed  alla  realizzazione  di  azioni   di   comunicazione
nell'ambito delle NATOS Strategic Communications in  Afghanistan,  e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.A.
e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il  limite
massimo di euro 660.000. 
  2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in  campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  di  San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato  ad  assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri,  la  prosecuzione  della  fornitura  dei
servizi    previsti    dalla    apposita    convenzione    con     la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
  3. E' autorizzata la spesa di 9,9  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2010 e 2011  per  la  proroga  della  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge  4  luglio  1998,  n.  224.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  Stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo  Umbro-toscano  cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,  n.  441,  e  successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali in data 20  novembre  2009,  di  garantire  la  continuita'
amministrativa del  servizio  pubblico,  nonche'  la  gestione  e  la
definizione  dei  rapporti  giuridici  pendenti  sino   all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito  o  individuato
con provvedimento delle  regioni  interessate,  assicurando  adeguata
rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni  dello  Stato.  Al
termine della procedura liquidatoria,  il  Commissario  e'  tenuto  a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla  relazione
sull'attivita' svolta. 
  5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  le
parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1°  luglio
2010". 
  6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del  decreto-legge  3  novembre  2008,  n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato  al
31 dicembre 2010. 
  7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni. 
  8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".