Art. 3 
 
 
    Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole: "fino al 31  dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2010". 
  2. All'articolo 4, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: "nell'anno 2009" sono inserite  le
seguenti: "e 2010". 
  3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2011". 
  4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010". 
  5. E' prorogato sino al completamento degli interventi  e  comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine,  fissato  al  31  dicembre  2009
dall'articolo 6-bis del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili  dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e  148,  per  l'istituzione  degli
uffici  periferici  dello  Stato  ed  assegnate   alle   contabilita'
speciali, intestate ai commissari delle province  di  Monza  e  della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di  completare  gli  interventi  relativi  all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province. 
  6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: "31 dicembre  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
  7. Al comma 4-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "si applicano alle  promozioni  da  conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010" sono sostituite  dalle
seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire  con  decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012". 
  8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,  della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi  delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali   svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le  quote
di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente  comma  sono  corrisposte  in
un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l'erogazione delle successive quote  ha  luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.