Art. 4


             Proroga di termini in materia di personale
                   delle Forze armate e di polizia

  1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196,   e   successive   modificazioni,  le  parole:  "quindici"  sono
sostituite dalle seguenti "venti".
  2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: "2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "2011-2012".
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  "dal  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 2012";
    b)  all'articolo  35,  comma 2, le parole: "fino all'anno 2009" e
"dal  2010"  sono  sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "fino
all'anno 2011" e "dal 2012";
    c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "al 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "al 2011".
  4.  Il  termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31 gennaio 2010.
Le  immissioni  in  servizio permanente ivi previste sono effettuate,
nell'anno  2010,  nel  limite  del  contingente  di  personale di cui
all'articolo  3,  comma  102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3,  comma  93,  della  stessa  legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
  5.  L'applicazione  degli  articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  298,  e' differita al 31
dicembre  2012  a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31
ottobre   2009.   Conseguentemente,  nel  citato  periodo  i  tenenti
colonnelli  del  ruolo  normale dell'Arma dei carabinieri da valutare
per  l'avanzamento  al  grado  superiore  sono  inclusi  in  un'unica
aliquota  di  valutazione.  Fermi restando i volumi organici previsti
per  il  grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di
promozioni  annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle
promozioni  e  la  previsione  relativa agli obblighi di comando sono
annualmente  determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma
14,  del  decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un
numero  di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi
almeno  tredici  anni  di anzianita' nel grado, nonche', per gli anni
2010  e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali
gia'  valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e
non iscritti in quadro.
  6.  Dall'applicazione  dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
  7.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.