Art. 6


               Proroga di termini in materia sanitaria

  1.  All'articolo  1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007,  n.  120,  le parole: "Fino al 31 gennaio 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2011".
  2.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo
le  modalita'  di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo,  della  legge  13  novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive   modificazioni,   le  parole:  "31  dicembre  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
  4.  All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006,  n. 219, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio
2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012".
  5.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
  6.  La  disposizione  di  cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009,  n.  99,  conseguentemente  a  quanto  disposto  al comma 5, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2010.
  7.   Il   termine   per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  92,  comma  7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
  8.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 7 e'
autorizzato   il   finanziamento  di  8  milioni  di  euro  a  favore
dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010.
  9.  Agli  oneri  di  cui  al comma 8 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.