Art. 6 Proroga di termini in materia sanitaria 1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: "Fino al 31 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2011". 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011". 4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". 5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 7. Il termine per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7 e' autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010. 9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.