Art. 7 
 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo   4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle  procedure  occorrenti  a  rendere   effettivamente   operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2010". 
  3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010". 
  4.  Il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21  dicembre  1999,
n. 508, e'  prorogato  nella  composizione  esistente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010. 
  5. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi
di assistenza culturale e di ospitalita' per  il  pubblico  istituiti
presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi  dell'articolo
117 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni,  e  di  consentire  il  completamento  della  relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque  in  atto  relativi  ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla  loro  naturale  scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle  gare  da  bandirsi
entro il 30 giugno 2010.