Art. 9 Proroga di termini in materia di sviluppo economico 1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni. 2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355". 4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche' sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalita' stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 341: 1) nell'alinea, le parole: "delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate" sono sostituite dalle seguenti: "di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a"; 2) le lettere a) e b) sono soppresse; 3) alla lettera c) le parole: "esenzione dall'imposta comunale sugli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "all'imposta comunale sugli immobili dovuta"; 4) alla lettera d) le parole: "esonero dal versamento dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti"; al secondo periodo le parole: "l'esonero" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammontare"; all'inizio del terzo periodo le parole: "L'esonero" sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo"; b) al comma 341-ter le parole: "regime agevolativo" sono sostituite dalla seguente: "contributo"; c) il comma 341-quater e' abrogato.