Art. 9


         Proroga di termini in materia di sviluppo economico

  1.  La  convenzione  di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto  1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996,   n.  662,  puo'  essere  prorogata,  per  motivi  di  pubblico
interesse,  non  oltre  il  31  dicembre  2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
  2.  All'articolo  20,  comma  4,  del decreto legislativo 25 luglio
2005,  n.  151,  le  parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
  3.  All'articolo  354,  comma  4,  del  codice  delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2009,  n.  102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro
mesi  dopo  il  termine  previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono
sostituite  dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
  4.  Allo  scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono
le  zone  franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009
dell'8   maggio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  159  dell'11  luglio 2009, sulla base delle
istanze  presentate  dai  soggetti  di  cui  ai  commi  341 e 341-bis
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere
all'erogazione  del  contributo  di  cui  al  predetto comma 341, nel
rispetto   della  decisione  della  Commissione  europea  C(2009)8126
definitivo   del   28  ottobre  2009,  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  individuate  con  la  predetta delibera CIPE n. 14/2009,
nonche'   sulla   base   delle   informazioni  trasmesse  dagli  enti
previdenziali, secondo modalita' stabilite con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla
misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la
presentazione   di   tali   istanze   decorre   dal  1°  marzo  2010;
conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 341:
      1)  nell'alinea,  le  parole: "delle seguenti agevolazioni, nei
limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma 340 a tal fine
vincolate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di un contributo nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a";
      2) le lettere a) e b) sono soppresse;
      3)  alla lettera c) le parole: "esenzione dall'imposta comunale
sugli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "all'imposta comunale
sugli immobili dovuta";
      4)  alla  lettera  d)  le  parole:  "esonero dal versamento dei
contributi"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "all'ammontare  dei
contributi  previdenziali  dovuti";  al  secondo  periodo  le parole:
"l'esonero" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammontare"; all'inizio
del  terzo  periodo  le  parole:  "L'esonero"  sono  sostituite dalle
seguenti: "Il contributo";
    b)   al  comma  341-ter  le  parole:  "regime  agevolativo"  sono
sostituite dalla seguente: "contributo";
    c) il comma 341-quater e' abrogato.