Art. 3


                            Procedimento

  1.    Il    ricorrente   notifica   preventivamente   una   diffida
all'amministrazione  o  al  concessionario  ad  effettuare,  entro il
termine  di  novanta  giorni, gli interventi utili alla soddisfazione
degli  interessati.  La  diffida  e' notificata all'organo di vertice
dell'amministrazione  o  del concessionario, che assume senza ritardo
le  iniziative  ritenute opportune, individua il settore in cui si e'
verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui
all'articolo  1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda
a  rimuoverne  le  cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate
all'autore  della  diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano,
per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire
a  seguito  di  una  diffida  notificata ai sensi del presente comma.
L'amministrazione  o  il concessionario destinatari della diffida, se
ritengono  che  la  violazione,  l'omissione o il mancato adempimento
sono  imputabili  altresi'  ad altre amministrazioni o concessionari,
invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
  2. Il ricorso e' proponibile se, decorso il termine di cui al primo
periodo  del  comma  1,  l'amministrazione o il concessionario non ha
provveduto,  o  ha  provveduto  in  modo  parziale,  ad  eliminare la
situazione  denunciata.  Il  ricorso  puo'  essere  proposto entro il
termine  perentorio  di  un anno dalla scadenza del termine di cui al
primo  periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la
notifica  della  diffida  di cui al comma 1 e la scadenza del termine
assegnato  per  provvedere,  nonche'  di  dichiarare  nel  ricorso la
persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
  3.  In  luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne
ricorrono   i   presupposti,   puo'  promuovere  la  risoluzione  non
giurisdizionale  della  controversia  ai sensi dell'articolo 30 della
legge  18  giugno  2009,  n.  69; in tal caso, se non si raggiunge la
conciliazione  delle  parti,  il ricorso e' proponibile entro un anno
dall'esito di tali procedure.
 
              Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  30  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile): 
              «Art. 30 (Tutela non  giurisdizionale  dell'utente  dei
          servizi pubblici). - 1. Le carte dei servizi  dei  soggetti
          pubblici e  privati  che  erogano  servizi  pubblici  o  di
          pubblica   utilita'   contengono   la   previsione    della
          possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che
          lamenti la violazione di  un  diritto  o  di  un  interesse
          giuridico  rilevante,  di  promuovere  la  risoluzione  non
          giurisdizionale della controversia,  che  avviene  entro  i
          trenta giorni successivi alla  richiesta;  esse  prevedono,
          altresi', l'eventuale ricorso a meccanismi di  sostituzione
          dell'amministrazione o del soggetto inadempiente. 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le autorita' amministrative che svolgono la
          propria attivita' nelle materie contemplate dal codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla
          legge 14 novembre 1995, n. 481, e  dalla  legge  31  luglio
          1997,  n.  249,  nell'autonomia  garantita  dai  rispettivi
          ordinamenti, nonche', per i servizi pubblici o di  pubblica
          utilita' non regolati dalle medesime autorita',  esclusi  i
          servizi  pubblici  locali,  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione,  emanano  un  decreto  che
          individua uno  schema-tipo  di  procedura  conciliativa  ai
          sensi del comma 1, da  recepire  nelle  singole  carte  dei
          servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della
          sua adozione.».