Art. 5 
 
 
                            Ottemperanza 
 
  1.  Nei  casi  di  perdurante  inottemperanza   di   una   pubblica
amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
  2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui  al  comma  1  e'
comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e
14 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  alla
procura regionale della Corte dei conti per i casi  in  cui  emergono
profili di responsabilita' erariale. 
 
              Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del citato
          regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: 
              «Art.  27  -  1. Il  Consiglio   di   Stato   in   sede
          giurisdizionale decide pronunciando anche in merito: 
                1) dei sequestri di temporalita',  dei  provvedimenti
          concernenti  le  attribuzioni  rispettive  delle   podesta'
          civili ed ecclesiastiche, e  degli  atti  provvisionali  di
          sicurezza generale relativi a questa materia; 
                2)  dei  ricorsi  per  contestazioni  fra  comuni  di
          diverse province per l'applicazione della  tassa  istituita
          dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O; 
                3) dei  ricorsi  per  contestazioni  sui  confini  di
          comuni o di province; 
                4) dei  ricorsi  diretti  ad  ottenere  l'adempimento
          dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di  conformarsi,
          in  quanto  riguarda  il  caso  deciso,  al  giudicato  dei
          tribunali che abbia riconosciuto la lesione di  un  diritto
          civile o politico; 
                5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade,  le
          quali tocchino il territorio di piu' province; 
                6) dei ricorsi contro il diniego  dell'autorizzazione
          a stare in giudizio ad enti  morali  giuridici,  sottoposti
          alla tutela della pubblica amministrazione; 
                7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi
          speciali non peranco abrogate nelle  diverse  Province  del
          Regno siano  state  di  competenza  dei  Consigli  e  delle
          Consulte di Stato; 
                8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto
          per provvedere, ai termini del  terzo  capoverso  dell'art.
          132 della legge comunale e  provinciale,  T.U.  4  febbraio
          1915,  n.  148,  all'amministrazione  della  proprieta'  od
          attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi  dei
          parrocchiani, che fossero in  opposizione  con  quelli  del
          comune o di altre frazioni del medesimo; 
                9) dei ricorsi  in  materia  di  consorzi  per  opere
          idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle
          province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo
          Stato nell'interesse generale; 
                10) dei ricorsi in materia di concorso di  spesa  per
          opere di bonifica di prima categoria costruite dallo  Stato
          direttamente o per  sua  concessione  da  enti  o  privati,
          nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica  della
          stessa categoria, ai termini dell'art. 56,  comma  primo  e
          secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256; 
                11) dei ricorsi intorno  alla  classificazione  delle
          strade provinciali e comunali; 
                12) dei ricorsi contro provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione in merito ad opere  di  privato  interesse,
          esistenti o che potessero occorrere,  attorno  alle  strade
          nazionali, od alla costruzione o riparazione  dei  muri  od
          altri sostegni attorno alle strade medesime; 
                13) dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e
          contro   le   deliberazioni   in   materia   di   apertura,
          ricostruzione  o  manutenzione  delle  strade  comunali   e
          provinciali; 
                14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di
          pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali; 
                15) dei ricorsi  contro  provvedimenti  ordinati  dal
          Prefetto a norma di  quanto  e'  prescritto  nell'art.  378
          della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui  lavori
          pubblici, relativi ad  opere  pubbliche  delle  province  e
          dello Stato, eccettuati  quelli  indicati  nella  2ª  parte
          della lettera b) dell'art. 70 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n.
          2161; 
                16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle
          giunte provinciali amministrative in  sede  giurisdizionale
          nei casi in cui le giunte stesse  esercitano  giurisdizione
          anche nel merito; 
                17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che
          da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite  alla
          giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.». 
              - Per il riferimento agli articoli 13 e 14  del  citato
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi in note
          all'art. 1 e all'art. 4.