Art. 6 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   provvede   al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi  di  cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. 
 
              Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della
          citata legge 4 marzo 2009, n. 15: 
              «3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative  e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri.».