Art. 7 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In ragione della necessita' di definire in  via  preventiva  gli
obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard  qualitativi
ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare  l'impatto
finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori,  la
concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai
concessionari di servizi pubblici e' determinata, fatto salvo  quanto
stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per  quanto  di
competenza, con gli altri Ministri interessati. 
  2. In ragione della necessita' di definire in  via  preventiva  gli
obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard  qualitativi
ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare  l'impatto
finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori,  la
concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli  enti
locali e' determinata, anche progressivamente, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  conforme  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
 
              Note all'art. 7: 
              - Per il riferimento  al  citato  art.  8  del  decreto
          legislativo n. 281 del 1997, vedasi in note alle premesse.