Art. 10 
 
 
            Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti 
 
  1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati
presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del  territorio
campano, e' eseguita, prescindendo dalla  destinazione  dei  rifiuti,
con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  per  i  rifiuti  in  attesa  di  trattamento  e
recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da  realizzarsi  nel
corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza  ed  in
deroga  al  citato  decreto  legislativo  ed  alle   norme   indicate
nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati  alla  data
del 31 dicembre 2009  dalla  competente  struttura  del  Dipartimento
della  protezione  civile  per  le  fasi  di  realizzazione  comunque
compiute. 
  2. Entro il 31 dicembre 2009,  si  procede  alla  collaudazione  di
tutti gli interventi realizzati alla  stregua  delle  previsioni  del
decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti
attivi e passivi  gia'  facenti  capo  alla  predetta  Struttura  del
Sottosegretario di  Stato  di  cui  all'articolo  1  da  parte  delle
amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente  per  il
tramite  delle  societa'  provinciali  di  cui  all'articolo  11.  Le
province ovvero le societa' provinciali  possono  provvedere,  sempre
che in tal senso non abbia gia' operato la richiamata  struttura  del
Dipartimento della protezione  civile,  alla  modifica  dei  rapporti
negoziali  in  essere  afferenti  agli  impianti  di  discarica   sia
attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli
originari  contraenti  che  mediante  l'affidamento   di   interventi
realizzativi  ulteriori  e/o  aggiuntivi,  complementari  alle  opere
esistenti, in termini di continuita' rispetto a quanto operato  dalla
Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del  presente  comma.
In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime  delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo  18
febbraio 2005, n. 59, redatte  in  termini  funzionali  all'esercizio
degli impianti, dei siti e delle  aree  comunque  connessi  al  ciclo
integrato  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  fatte  salve   le
eventuali   determinazioni   degli   enti   territoriali   competenti
successive alla cessazione dello stato emergenziale. 
  3. Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  del  territorio  della
regione  Campania  compatibilmente  con  le  esigenze  ambientali   e
sanitarie,  i  siti  e  gli  impianti  di  cui  all'articolo  9   del
decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo  1  dell'ordinanza
di protezione civile n. 3697 del 29  agosto  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi
nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri
enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed  opere
accessorie,  si  provvede  nel  limite  delle  disponibilita'   delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2. 
  4.  Per  l'applicazione  dell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla  necessita'  di
conseguire le finalita' di cui all'articolo 1  del  predetto  decreto
legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre  2010,
per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla
determinazione del Sottosegretario  di  Stato  adottata  in  data  20
ottobre  2009,  fatto  salvo  l'esercizio,  da  parte  della  regione
Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis,  comma  5,  del
decreto-legge n. 90 del 2008. 
  5. Nelle more del  completamento  degli  impianti  di  compostaggio
nella regione Campania, fino al 31 dicembre  2010,  gli  impianti  di
compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono  aumentare
la propria autorizzata capacita'  ricettiva  e  di  trattamento  sino
all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli  effetti  delle
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   all'uopo
adottate. 
  6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella  provincia  di
Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di  un  quantitativo  di
rifiuti non superiore a 300.000  tonnellate  annue,  completando  nel
territorio le opere infrastrutturali di  dotazione  della  necessaria
impiantistica  asservita  al  ciclo  dei  rifiuti,  la  provincia  di
Salerno, anche per il tramite della societa' provinciale di cui  alla
legge della regione  Campania  28  marzo  2007,  n.  4  e  successive
modificazioni, provvede a porre in essere tutte  le  procedure  e  le
iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalita' di
cui al  presente  comma,  gia'  posti  in  essere  sulla  base  della
normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla  provincia,
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.