Art. 11 Regione, province, societa' provinciali e consorzi 1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. 2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuita' rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle societa' provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonche' prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. 3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa' provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Societa' attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle societa' provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA; b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza; c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni. 4. Le province, anche per il tramite delle societa' provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprieta' degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unita' operativa di cui all'articolo 4. 7. La gestione dei siti per i quali e' pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarita', e' assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Societa' provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle societa' provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unita' stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso. 8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, e' trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti societa' provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali societa'. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale e' assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province. 9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, e' assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle societa' provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2. 10. Al fine di assicurare alla societa' provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia e' autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della societa' provinciale. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle societa' provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.