Art. 12


      Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

  1.  Per  la  sollecita  riscossione  da parte dei Consorzi operanti
nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei
confronti  dei  comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di
transazioni  per  l'abbattimento  degli  oneri accessori dei predetti
crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della
legge  della  regione  Campania  28  marzo  2007,  n. 4, e successive
modificazioni,  i  Presidenti  delle province della regione Campania,
con  i  poteri  di  cui  all'articolo  11,  comma  1, nominano, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
un   soggetto   liquidatore   per   l'accertamento  delle  situazioni
creditorie  e  debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle
relative    articolazioni    societarie,   ricadenti   negli   ambiti
territoriali  di  competenza  e  per  la successiva definizione di un
apposito piano di liquidazione.
  2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di
Stato  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge n. 90 del 2008 in
relazione  al  ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante
riduzione  dei  trasferimenti erariali, nonche' in sede di erogazione
di  quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la
devoluzione  del  gettito  d'imposta  RC auto. A tale fine, i crediti
vantati  nei  confronti  dei  singoli  enti  sono  certificati  dalla
competente   Missione   ai   fini  dell'attestazione  della  relativa
esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti   i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente comma.