Art. 13


                       Personale dei consorzi

  1.  In  relazione alle specifiche finalita' di cui all'articolo 11,
il  consorzio  unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta,
sentite  le  organizzazioni  sindacali,  definisce, entro e non oltre
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
propria dotazione organica in relazione alle attivita' di competenza,
definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica e'
approvata  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile. Il
consorzio  provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione
organica,  mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in
servizio  ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31
dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa
data,  dando  priorita' al personale gia' risultante in servizio alla
data  del  31  dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di
competenza,   sentite   le   organizzazioni   sindacali  maggiormente
rappresentative   relativamente   alla  definizione  dei  criteri  di
assunzione.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima
attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata la spesa nel limite
massimo  di  cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte
ai sensi dell'articolo 18.
  2.  Al  personale  dei  consorzi  di  cui  al presente articolo che
risulta  in  esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le
disposizioni   in   materia   di  ammortizzatori  sociali  in  deroga
all'articolo  2,  comma  36,  della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive  modificazioni,  proroghe  e  integrazioni, ferma restando
l'attivazione  di  misure  di  politica attiva, anche in applicazione
dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio
2009.
  3.  Per  le  medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi delle
province   di   Avellino,  Benevento  e  Salerno,  nei  limiti  delle
rispettive  risorse  disponibili  allo  scopo  finalizzate, procedono
all'assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale  occorrente a
copertura  dei posti della propria dotazione organica, ove esistente,
ovvero  definita  con le modalita' di cui al comma 1, dando priorita'
all'assunzione  del  personale  gia'  in  servizio  alla  data del 31
dicembre  2001  negli  ambiti territoriali provinciali di competenza,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.