Art. 14


         Personale del Dipartimento della protezione civile

  1.  Anche  in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti
ed al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale
di   protezione   civile  per  fronteggiare  le  crescenti  richieste
d'intervento   in   tutti   i  contesti  di  propria  competenza,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad  avviare
procedure  straordinarie di reclutamento, secondo le modalita' di cui
al  comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate
all'assunzione   di   personale   a   tempo  indeterminato,  mediante
valorizzazione   delle   esperienze   acquisite  presso  il  medesimo
Dipartimento  dal  personale  titolare di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di
qualifica dirigenziale, nonche' dal personale gia' destinatario delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  3, comma 3, del decreto-legge 31
maggio  2005,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio  2005,  n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma
1,  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.
  2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono   stabilite  le  modalita'  valutative  anche  speciali  per  il
reclutamento  del  predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e all'articolo 17 del
decreto-legge  1°  luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalita'
specifica  ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche'
sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
Il  personale  a tempo determinato interessato dalle procedure di cui
al  comma  1  e'  mantenuto  in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile fino alla conclusione delle stesse.
  3.  Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2,
il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato,
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  a  stipulare  contratti  a tempo determinato di livello non
dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa  presso  il Dipartimento della protezione
civile,  ad  esclusione  di  quello  di cui all'articolo 10, comma 2,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 15
aprile  2009,  n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16   aprile   2009,  all'articolo  4,  comma  4,  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di
cui  all'articolo  28,  comma  5,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del
periodo  di  servizio  prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono
soppresse  le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile
a  stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in
numero  corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il
personale  a  tempo determinato di cui al presente comma e' mantenuto
in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.
  4.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel
limite  di  spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
si provvede:
  a)  quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili
di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77;
  b)   quanto   a   2,82   milioni   di   euro   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  c)  quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse
rimaste  disponibili nell'ambito dello stanziamento gia' previsto per
l'attuazione   delle   disposizioni   di   cui   all'articolo  3  del
decreto-legge  31  maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.