Art. 14 Personale del Dipartimento della protezione civile 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalita' di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonche' dal personale gia' destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006. 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita' valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalita' specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche' sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 e' mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse. 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento gia' previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.