Art. 15


            Disposizioni in materia di protezione civile

  1.  Fino  al  31 dicembre 2010 e' preposto presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  un  Sottosegretario di Stato incaricato del
coordinamento  degli  interventi  di prevenzione in ambito europeo ed
internazionale  rispetto ad eventi di interesse di protezione civile,
con  l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1,
comma  2,  del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento
della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A  tale fine e' autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010,
cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.
  2.  In  relazione  alle  diverse  ipotesi  di  rischio presenti sul
territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in
ordine  all'esercizio  delle  attivita'  di  allertamento, soccorso e
superamento  dell'emergenza  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, d'intesa con la Conferenza unificata,
sono  definiti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  i  livelli minimi
dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile
e  degli  enti  cui  spetta  il  governo e la gestione del sistema di
allertamento  nazionale  ed il coordinamento in caso di dichiarazione
dello stato di emergenza.
  3.  Al  fine  di  assicurare  risparmi di spesa, i compromessi e le
clausole  compromissorie  inserite  nei  contratti  stipulati  per la
realizzazione  d'interventi  connessi  alle dichiarazioni di stato di
emergenza  ai  sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio
1992,  n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5,
del   decreto-legge   7  settembre  2001,  n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i
collegi   arbitrali  gia'  eventualmente  costituiti  statuiscono  in
conformita'.