Art. 16


                  Attivita' di supporto strumentale
               al Dipartimento della protezione civile

  1.   Al   fine  di  garantire  economicita'  e  tempestivita'  agli
interventi  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
strumentali  del medesimo Dipartimento e' costituita una societa' per
azioni  d'interesse  nazionale denominata: "Protezione civile servizi
s.p.a.", con sede in Roma.
  2.  Il  capitale sociale iniziale della Societa' e' stabilito in un
milione  di  euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze. Le azioni
della  Societa'  sono  interamente  sottoscritte dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  che esercita i diritti dell'azionista e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
  3.  La  Societa',  che e' posta sotto la vigilanza della Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed
opera  secondo  gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Capo del
Dipartimento  nazionale  della  protezione  civile,  ha ad oggetto lo
svolgimento  delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento,
ivi   compresa  la  gestione  della  flotta  aerea  e  delle  risorse
tecnologiche,  e  ferme  restando  le  competenze del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  la  progettazione,  la scelta del
contraente,  la  direzione  lavori,  la  vigilanza  degli  interventi
strutturali  ed infrastrutturali, nonche' l'acquisizione di forniture
o  servizi  rientranti  negli  ambiti  di competenza del Dipartimento
della   protezione   civile,   ivi  compresi  quelli  concernenti  le
situazioni  di  emergenza  socio-economico-ambientale  dichiarate  ai
sensi  dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli
relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
7  settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9  novembre  2001,  n.  401.  I  rapporti  tra  il Dipartimento della
protezione  civile  e  la  Societa'  sono  regolati  da  un  apposito
contratto di servizio.
  4.  Per  assicurare  la  permanenza di adeguati livelli di ordinata
gestione  e  piena  funzionalita' della flotta aerea del Dipartimento
della protezione civile nel quadro delle attivita' di contrasto degli
incendi  boschivi,  a  decorrere  dal trentesimo giorno dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, e' autorizzato il subentro
della  Societa'  di  cui  al  comma  1 nel servizio di gestione degli
aeromobili  antincendio del Dipartimento della protezione civile, con
conseguente risoluzione del contratto in corso.
  5.  La  Societa' puo' assumere partecipazioni, detenere immobili ed
esercitare  ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi
compiti  istituzionali,  nel  rispetto  della  normativa  nazionale e
comunitaria   in   materia  di  affidamento  a  societa'  a  capitale
interamente   pubblico.   La   Societa'   e'   tenuta   ad  avvalersi
dell'Avvocatura  dello  Stato  per  la  rappresentanza e la difesa in
giudizio  ai  sensi  del  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive  modificazioni,  e puo' avvalersi dell'ausilio tecnico dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile
della   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,  disciplina  il
funzionamento  interno della Societa' ed e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio
sindacale  per il primo periodo di durata in carica. E' consentita la
delega  dei  poteri dell'organo amministrativo ad uno o piu' dei suoi
membri.
  7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:
  a)  la  proprieta'  esclusiva  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  del  capitale  sociale ed il divieto esplicito di cedere le
azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
  b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
dell'intero Consiglio di amministrazione;
  c)  le  modalita'  per  l'esercizio  del  controllo  analogo  sulla
Societa';
  d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo
sulla politica aziendale;
  e)  l'obbligo  dell'esercizio  dell'attivita' societaria in maniera
prevalente  in  favore del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  f)  il  divieto  di  chiedere  la  quotazione in borsa o al mercato
ristretto.
  8.  Gli utili netti della Societa' sono destinati a riserva, se non
altrimenti  determinato  dall'organo  amministrativo  della  societa'
previa  autorizzazione  del  soggetto vigilante. La Societa' non puo'
sciogliersi se non per legge.
  9.  La  pubblicazione  del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in
materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla normativa
vigente.
  10.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  della  Societa'  e'
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva.  Con  successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  natura  non regolamentare sono definite le modalita', i
termini  e  le  condizioni  per l'utilizzazione di personale preposto
allo  svolgimento  delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in
servizio   presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  che,
mantenendo  lo  stesso livello di inquadramento, su base volontaria e
senza  pregiudizio  economico  e  di carriera, puo' essere trasferito
alla Societa'.
  11.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo,
quantificati  in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita'   relative   all'autorizzazione   di   spesa   di  cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  12.  La  Societa'  e'  sottoposta  al  controllo  successivo  sulla
gestione  da  parte  della  Corte  dei  conti ai sensi della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.