Art. 17 
 
Interventi  urgenti  nelle  situazioni   a   piu'   elevato   rischio
  idrogeologico  e  al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  delle
  infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale. 
  1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza  connesse
alla necessita'  di  intervenire  nelle  situazioni  a  piu'  elevato
rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la  sicurezza  delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e  culturale,  in  sede  di
prima applicazione dei piani  straordinari  diretti  a  rimuovere  le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque non  oltre
i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza,  ed
i presidenti delle regioni o  delle  province  autonome  interessate,
possono essere nominati commissari straordinari  delegati,  ai  sensi
dell'articolo  20  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  con  riferimento   agli   interventi   da
effettuare nelle aree  settentrionale,  centrale  e  meridionale  del
territorio  nazionale,  come  individuate  ai   sensi   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  I  commissari  attuano   gli
interventi, provvedono  alle  opportune  azioni  di  indirizzo  e  di
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti  pubblici  e
privati  interessati  e,  se  del  caso,  emanano  gli   atti   e   i
provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'  di  competenza  delle
amministrazioni  pubbliche  necessarie   alla   realizzazione   degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi,
ove necessario, dei poteri di sostituzione e  di  deroga  di  cui  al
citato articolo 20, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  185  del
2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e  secondo
periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario,  se  alle
dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla  data  della
nomina e  per  tutto  il  periodo  di  svolgimento  dell'incarico  e'
collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene  il
trattamento economico in godimento.  Il  posto  corrispondente  nella
dotazione organica dell'amministrazione di  appartenenza  viene  reso
indisponibile per tutta  la  durata  del  collocamento  fuori  ruolo.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico,
una relazione sulla propria attivita'. 
  2.  L'attivita'  di  coordinamento   delle   fasi   relative   alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
1, nonche' quella di verifica, fatte salve le  competenze  attribuite
dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  il  Dipartimento
della protezione civile per i profili di competenza, con  le  proprie
strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e'
preposto un dirigente di livello  dirigenziale  generale  e  con  due
dirigenti di livello dirigenziale generale  del  medesimo  Ministero,
con incarico conferito, anche in  soprannumero  rispetto  all'attuale
dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Ai
sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo  30
giugno 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  si  provvede  a
definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il
numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante
dall'istituzione dell'Ispettorato  generale  e'  compensata  mediante
soppressione di un numero di posizioni dirigenziali  equivalenti  dal
punto di  vista  finanziario  effettivamente  coperte.  Ai  fini  del
conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19,  comma  10,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  rende
indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e  per
tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali  di
livello non generale, equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,
individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno  di  conferimento
di ciascun  incarico  ovvero,  in  subordine,  per  la  quota  parte,
nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  dello  stesso   Ministero
consentite dalla legislazione vigente, in base  alle  cessazioni  del
personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.