Art. 18


                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli 7, comma 6, pari a euro
30.000.000  annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari
a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per
l'anno 2010, si provvede:
  a)  quanto  a  euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000
per  l'anno  2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  con  riferimento  alla  quota
assegnata  dal  CIPE  al  Fondo  strategico  per  il paese a sostegno
dell'economia  reale,  per  un  importo di euro 60.819.000 per l'anno
2010  ed  euro  30.000.000  per  l'anno  2011,  nonche',  al  fine di
compensare  gli  effetti  in termini di indebitamento netto, mediante
riduzione  del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di
cui  all'articolo  6,  comma  2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189,  per  un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di
cui  all'articolo  6,  comma  2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  e'  contestualmente  incrementato, in termini di sola cassa, di
euro  5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012.
Tali  disponibilita'  di  cassa possono essere utilizzate dal CIPE in
sede di assegnazione delle singole annualita' delle risorse del Fondo
strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;
  b)   quanto   a  euro  30.000.000  annui  dall'anno  2012  mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni,  per  il medesimo anno,
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.