Art. 2 Costituzione della Unita' stralcio e Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una "Unita' stralcio" e una "Unita' operativa", utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: "decreto-legge n. 90 del 2008", che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unita' si provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al comma 2. Le unita' predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che puo' essere prorogato, per non piu' di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresi' individuate le contabilita' speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie gia' nella disponibilita' del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonche', nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.