Art. 3


                           Unita' stralcio

  1.  L'Unita'  stralcio  di  cui all'articolo 2, entro trenta giorni
dalla  propria  costituzione,  avvia  le procedure per l'accertamento
della  massa  attiva  e  passiva  derivante  dalle attivita' compiute
durante  lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle
Strutture    commissariali   e   del   Sottosegretariato   di   Stato
all'emergenza  rifiuti  di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90
del  2008,  di seguito denominate: "Strutture commissariali". Per gli
eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo
si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di
rilevazione  della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati
e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.
  2. L'Unita' accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali
e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti
affidatari  del  termovalorizzatore  di  Acerra  e  degli impianti di
selezione  e  smaltimento  dei  rifiuti  a seguito degli anticipi sul
prezzo  di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per
garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottarsi  entro  il  termine  di  cui  al comma 1, sono stabilite le
modalita'  e  i termini per la presentazione all'Unita' delle istanze
da  parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonche' per il
riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.
  4.  A  seguito  del  definitivo  accertamento  della massa attiva e
passiva,  contro  cui e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del
comma  1,  l'Unita'  stralcio,  nei  limiti delle risorse finanziarie
disponibili,   predispone  uno  o  piu'  piani  di  estinzione  delle
passivita'  sulla  base  delle  istanze  di  cui  al comma 3 e previa
comunicazione  degli  stessi piani al Ministero dell'economia e delle
finanze,  provvede  al  pagamento  dei  debiti  ivi  iscritti,  dando
priorita',   in  via  graduata  nell'ambito  del  piano,  ai  crediti
privilegiati,  ai  crediti  recati  da titoli esecutivi definitivi, a
quelli  derivanti  da un atto transattivo tenendo conto della data di
esigibilita'  del  credito  originario, nonche' agli altri crediti in
relazione alla data di esigibilita'.
  5.  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31  gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed
arbitrali  nei confronti delle Strutture commissariali e della unita'
stralcio  e  quelle  pendenti  sono sospese. I debiti insoluti, dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non producono
interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.