Art. 4


                          Unita' operativa

  1. L'unita' operativa di cui all'articolo 2 attende:
  a)  alle  competenze  amministrative  riferite agli impianti di cui
all'articolo  6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle
concernenti   l'esecuzione   del   contratto   di   affidamento   del
termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
  b)  all'eventuale  prosecuzione,  sulla  base  di valutazioni della
medesima  unita' operativa, degli interventi anche infrastrutturali e
delle relative opere accessorie;
  c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
  d)  all'organizzazione  funzionale  del dispositivo militare di cui
all'articolo 5;
  e)  ad  ogni  altro  compito  espressamente attribuito dal presente
decreto.
  2. L'unita' operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  avvia la determinazione dei costi di
conferimento  dei  rifiuti  sulla  base delle linee guida di cui alla
determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del
20  ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania
per l'anno 2010.
  3.  La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di
oggettive  condizioni  di  necessita'  ed  urgenza  riconosciute tali
dall'Unita'  operativa,  possono  richiedere  alla Unita' stessa ogni
utile   attivita'  di  supporto,  nonche'  l'adozione  di  azioni  di
coordinamento  in  materia  di  gestione  del  ciclo  dei rifiuti sul
territorio  campano,  con  particolare riferimento all'organizzazione
dei  flussi, ferme restando le responsabilita' a legislazione vigente
degli  enti territoriali competenti al momento della cessazione dello
stato di emergenza.