Art. 4 Unita' operativa 1. L'unita' operativa di cui all'articolo 2 attende: a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio; b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unita' operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie; c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti; d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5; e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto. 2. L'unita' operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010. 3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita' ed urgenza riconosciute tali dall'Unita' operativa, possono richiedere alla Unita' stessa ogni utile attivita' di supporto, nonche' l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilita' a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.