Art. 5 Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate 1. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4, e' autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unita', anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unita' operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.