Art. 5 
 
 
Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle  ordinanze
                              adottate 
 
  1. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4,  e'  autorizzata
la salvaguardia e la tutela  delle  aree  e  dei  siti  di  interesse
strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite
di duecentocinquanta unita', anche con i poteri di  cui  all'articolo
2, comma 7-bis, del decreto-legge n.  90  del  2008,  sulla  base  di
apposito  piano  di   impiego   predisposto   trimestralmente   dalla
articolazione militare della unita' operativa. Agli oneri conseguenti
si  provvede  nel  limite  delle  disponibilita'  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza  rifiuti  nella  regione
Campania cessano di avere efficacia alla data del 31  dicembre  2009,
fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso  alla  stessa  data,
che cessano alla naturale scadenza.