Art. 6


               Determinazione del valore proprietario
                  del termovalorizzatore di Acerra

  1.   Ai   fini   dell'accertamento   del  valore  dell'impianto  di
termovalorizzazione  di  Acerra  per  il trasferimento in proprieta',
all'atto   del   trasferimento   e'  riconosciuto  al  soggetto  gia'
concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario
dell'impianto,  un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base
dei  criteri  stabiliti dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del
recupero  energetico da rifiuti urbani", con riferimento al parametro
operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del
presente articolo, da riconoscere al soggetto gia' concessionario del
servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.