Art. 6 Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra 1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprieta', all'atto del trasferimento e' riconosciuto al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani", con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.