Art. 7


                   Trasferimento della proprieta'
                  del termovalorizzatore di Acerra

  1.  Entro  il  31  dicembre  2011  con  decreto  del Presidente del
Consiglio    dei   Ministri   e'   trasferita   la   proprieta'   del
termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con
la  Regione  stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale,
ovvero  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento
della  protezione  civile o a soggetto privato, e sono individuate le
risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.
  2.  In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al
comma   1,  le  risorse  necessarie  sono  individuate  con  apposito
provvedimento  normativo  anche a valere sulle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
  3.   Al   soggetto   proprietario   dell'impianto,   all'atto   del
trasferimento  definitivo  della  proprieta' ai sensi del comma 1, e'
riconosciuto  un  importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai
sensi  dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei
dodici  mesi  antecedenti  all'atto  di  trasferimento,  delle  somme
comunque   anticipate,   anche   ai   sensi   dell'articolo   12  del
decreto-legge  n.  90  del  2008,  nonche'  delle somme relative agli
interventi  effettuati  sull'impianto,  funzionali  al  conseguimento
degli   obiettivi   di   costante   ed   ininterrotto  esercizio  del
termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta'.
  4.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento
della   proprieta',  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento    della    protezione    civile   mantiene   la   piena
disponibilita',   utilizzazione   e  godimento  dell'impianto  ed  e'
autorizzata  a  stipulare  un  contratto  per l'affitto dell'impianto
stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto
di  affitto  e' subordinata alla prestazione di espressa fideiussione
regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte
della  societa'  a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del
termovalorizzatore  con la quale si garantisce, fino al trasferimento
della  proprieta'  dell'impianto,  il  debito che l'affittante ha nei
confronti  del  Dipartimento  della  protezione  civile  per le somme
erogate  allo  stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione
deve  contenere,  espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore
al  beneficio  di  escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice
civile  non  si  verifica,  in  alcun caso, decadenza del diritto del
creditore.
  5.  Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilita', utilizzazione
e godimento dell'impianto, spettano altresi' i ricavi derivanti dalla
vendita  dell'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto. Sono fatti
salvi  i  rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile ed il soggetto aggiudicatario
delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
  6.  Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il
contratto  di  affitto  si  risolve  automaticamente  per effetto del
trasferimento della proprieta' di cui al comma 1. All'onere derivante
dall'attuazione  del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui,
si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
  7.  Ove  all'esito del collaudo, che dovra' intervenire entro il 28
febbraio  2010,  pur  rispettando i requisiti ed i parametri inerenti
alle  concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera
e  degli  scarichi  idrici,  non  raggiunga i parametri produttivi ai
diversi  carichi  operativi  afferenti al carico termico di progetto,
l'importo del valore dell'impianto e' proporzionalmente ridotto sulla
base  di  apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con
le   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente  anche  derivanti  da convenzioni in essere con
autorita' pubbliche.
  8.  L'esigibilita'  del  canone  di  affitto,  dovuto  con  cadenza
mensile,  e' condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo,
nonche'  alla  prestazione  da  parte  del  proprietario  di apposita
garanzia  dell'importo  del  25 per cento del 10 per cento del valore
definito  ai  sensi  dell'articolo 6. La garanzia e' prestata con gli
strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
75  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, a favore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  ed  e' svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione  del  certificato  di  collaudo ai sensi dell'articolo 113,
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del
termovalorizzatore  provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia,
con   gli   strumenti   e  le  caratteristiche  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  129  del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione  civile,  per  la responsabilita' prevista della normativa
statale  vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche
per eventuali vizi occulti.
  9.  Fino al trasferimento della proprieta' ai sensi dell'articolo 8
il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento
alla  funzione  di  smaltimento  dei  rifiuti e produzione di energia
elettrica  di  cui  al  ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella
regione  Campania, e' insuscettibile di alienazione, di altri atti di
disposizione,  nonche'  impignorabile, ne' puo' essere assoggettato a
trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.