Art. 7 Trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra 1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto. 2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale. 3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprieta' ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonche' delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta'. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprieta', la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilita', utilizzazione e godimento dell'impianto ed e' autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto e' subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della societa' a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprieta' dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore. 5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilita', utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresi' i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore. 6. Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprieta' di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18. 7. Ove all'esito del collaudo, che dovra' intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto e' proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorita' pubbliche. 8. L'esigibilita' del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, e' condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonche' alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia e' prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed e' svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilita' prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti. 9. Fino al trasferimento della proprieta' ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, e' insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonche' impignorabile, ne' puo' essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.