Art. 8 Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra 1. Il trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra e' condizionato all'esito positivo del collaudo. 2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalita' per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonche' modalita' e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. 3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione. 4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarita' del territorio campano in tema di capacita' di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.