Art. 8


                Procedure di collaudo e funzionamento
                  del termovalorizzatore di Acerra

  1.  Il  trasferimento  della  proprieta'  del termovalorizzatore di
Acerra e' condizionato all'esito positivo del collaudo.
  2.  Alla  data  del  15  gennaio  2010  e  previa  stipulazione del
contratto   di   affitto   di   cui   all'articolo   7,  il  soggetto
aggiudicatario   della   procedura   di  affidamento  esperita  dalle
strutture  del  Sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti in
Campania  assume  la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto.
Con  apposito  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
disciplinate  le  modalita'  per  la presa in carico dell'impianto da
parte   del   soggetto   affidatario,  nonche'  modalita'  e  termini
dell'affiancamento   di   apposito  presidio  tecnico  da  parte  del
costruttore,  a  sue  spese  e  cura,  ai  fini  della verifica della
corretta   utilizzazione   dell'impianto  nelle  more  e  durante  le
operazioni di collaudo.
  3.  All'esito  positivo  del collaudo ovvero ove non sia rispettato
per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa
la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione
definitiva  ai  termini  del  contratto  stipulato  a  seguito  della
aggiudicazione.
  4.  Per  assicurare  che il funzionamento del termovalorizzatore di
Acerra  sia  coerente  con  le peculiarita' del territorio campano in
tema  di  capacita'  di  smaltimento  dei  rifiuti, ferma restando la
tipologia  dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica
esclusivamente  il  criterio  del  carico  termico nel limite massimo
previsto dal progetto dell'impianto.