IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio 2000, n. 40, con cui e'
stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, e con cui
e'  stata  istituita  la figura professionale del "consulente" per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e
per via navigabile, ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della
strada;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio 1999, n. 41, con cui e'
stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia;
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                    Individuazione delle imprese
  1.  Fermi  restando  i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a),
del  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  40,  ai sensi della
lettera  b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di
nominare il consulente:
    a) le  imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa,
in  ambito  nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna
2,  categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011
dell'allegato  B  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione  in  data  4 settembre  1996,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  del  2 dicembre  1996  n. 282 e successivi aggiornamenti e
modifiche,  ai  quali  e'  associato il riconoscimento del livello di
rischio piu' basso;
    b) le  imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di
cui  alla  lettera  a),  in  colli  od  alla rinfusa, ovvero anche in
cisterna  qualora  le materie caricate siano residui di lavorazione e
rifiuti prodotti dall'impresa stessa.