IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con cui e' stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, e con cui e' stata istituita la figura professionale del "consulente" per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, con cui e' stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Individuazione delle imprese 1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio piu' basso; b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.