Art. 2. Disposizioni relative alle esenzioni 1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta. 3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare. 4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 luglio 2000 Il Ministro: Bersani