Art. 2.
                Disposizioni relative alle esenzioni
  1.  Le  esenzioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) dell'art. 1 si
applicano,  per  ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni
annue  pari  a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso
mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
  2.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 si applica qualora l'impresa
comunichi  l'intenzione  di  avvalersene  all'ufficio provinciale del
Dipartimento  dei  trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la
sede  o  la  rappresentanza  legale, prima di dare avvio, per ciascun
anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.
La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in
ciascuna  delle  stesse  operazioni  corredate,  a cura dell'impresa,
della  preventiva  annotazione della data, del tipo e della quantita'
della merce trasportata ogni volta.
  3.  L'impresa  che  si  e'  avvalsa dell'esenzione nell'anno solare
precedente   deve   allegare   copia  della  relativa  comunicazione,
corredata  delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio
della dichiarazione per il nuovo anno solare.
  4.  In  sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma
2,  hanno  effetto,  per  l'anno  in  corso,  a  decorrere dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 4 luglio 2000
                                                 Il Ministro: Bersani