Art. 5. Comunicazione all'Ufficio 1. I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all'Ufficio per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della Legge, devono avvalersi dell'allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento. Le comunicazioni, redatte in tutte le loro parti e sottoscritte dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge. 2. I soggetti per i quali ricorrono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 5 della Legge, devono effettuare le comunicazioni ivi previste entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, entro i termini ivi stabiliti, devono attestare all'Ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge.