Art. 5.
                      Comunicazione all'Ufficio
  1. I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all'Ufficio per
l'esercizio  in  via  professionale  del  commercio  di oro, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della Legge, devono
avvalersi  dell'allegato B  che  forma  parte integrante del presente
provvedimento. Le comunicazioni, redatte in tutte le loro parti
e  sottoscritte  dal  rappresentante  legale  e  dal  presidente  del
collegio  sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  403,  la
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge.
  2.  I  soggetti  per  i  quali ricorrono le condizioni indicate nei
commi   1   e  2  dell'art.  5  della  Legge,  devono  effettuare  le
comunicazioni ivi previste entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  provvedimento e, entro i termini ivi stabiliti, devono
attestare all'Ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.
1, comma 3, della Legge.