Art. 6.
               Variazioni e richiesta di informazioni
  1.  Le  variazioni delle informazioni rese ai sensi dell'art. 5 del
presente  provvedimento devono essere comunicate all'Ufficio entro la
fine  del  mese  successivo  a  quello  in  cui  si  sono  verificate
avvalendosi dell'allegato B.
  2.  L'Ufficio  puo' richiedere ai soggetti destinatari del presente
provvedimento   ogni   ulteriore   informazione   in  relazione  alle
operazioni  di  cui  al  precedente art. 2, comma 1, nonche' notizie,
dati  e  documenti  per  verificare  il  rispetto  delle disposizioni
contenute   negli   articoli  1  e  5  della  legge  e  nel  presente
provvedimento.