Art. 2.
  Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi  di  cui  alle  premesse,  la  retribuzione  giornaliera  va
calcolata  dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per
ventidue  oppure  per  ventisei,  qualora  la  specifica attivita' di
lavoro  autonomo  dell'interessato  venga  svolta  rispettivamente in
cinque o sei giorni per settimana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Salvi