Art. 2.
Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va
calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per
ventidue oppure per ventisei, qualora la specifica attivita' di
lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in
cinque o sei giorni per settimana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2000
Il Ministro: Salvi