Art. 2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della sanità Labate p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni