Art. 2.
  L'equipollenza  dei  titoli  indicati nella sezione B della tabella
riportata   nell'art.   1,  al  diploma  universitario  di  educatore
professionale  indicato  nella  sezione  A  della stessa tabella, non
produce,  per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione
funzionale  rivestita  e  sulle  mansioni  esercitate  in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2000

                                      p. Il Ministro della sanità
                                                 Labate
p. Il Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica
             Guerzoni