Art. 3. 1. (( All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2. )) 2. (( All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167". )) Riferimenti normativi: - L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1999, n. 256 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1999, n. 304, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167".