Art. 3.
  1. (( All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente decreto,
valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi
a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2. ))
  2.  (( All'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n.  383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999,
n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la
copertura   degli   oneri   di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167". ))
          Riferimenti normativi:
              - L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999,
          n.  383,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 ottobre
          1999, n. 256 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui
          prodotti  petroliferi  e  di  accelerazione del processo di
          liberalizzazione  del  relativo  settore)  e  convertito in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n.
          496,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1999,
          n. 304, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              "2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise
          di   cui   al  comma  1  sono  variate,  in  aumento  o  in
          diminuzione,   tenuto   conto   dell'andamento  dei  prezzi
          internazionali  del petrolio greggio, in modo da compensare
          la  conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto,
          assicurando  comunque  la  copertura  degli  oneri  di  cui
          all'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000,
          n. 167".