ART. 27.
1.  Per  l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ferrara,
                          la remunerazione
spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112,  per  la  riscossione  dei  ruoli  formati  ai  sensi
dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  cosi' come sostituito dall'articolo 4 del
decreto  legislativo  26  febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo
seguente:
   a)  Aggio  sulle  somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione
per  la  riscossione  spontanea  a  mezzo  ruolo  delle  entrate  non
erariali, pari all'8,01 per cento;
   b)  L'aggio  di  cui  al  punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle
somme  iscritte  a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un
biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
   c)  L'aggio  di  cui  al  punto a) e' maggiorato, per scaglioni di
incremento,  nella  misura  indicata nella tabella 4 dell'allegato A,
che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle
maggiori  riscossioni  conseguite,  rapportate  al  carico dei ruoli,
rispetto  al  dato  medio  rilevato  nello  stesso ambito nel biennio
precedente;
   d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a
mezzo  ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al
successivo  punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire
5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
   e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a
mezzo  ruolo  dei  crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al
2,50 per cento.