Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia  2000,  il proprio prodotto con la denominazione di origine
controllata  "Arcole"  sono  tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164, la
denuncia  dei  rispettivi  terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'apposito  albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto.