Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Arcole" sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.